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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32123/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza del Tribunale di Prato che li aveva condannati per violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008). Due i motivi: (1) censura della riconducibilità della responsabilità in base all'art. 299 d.lgs. 81/2008 ("clausola di equivalenza"/posizione di garanzia): si contestava che, in particolare per Ying, non sussistessero elementi concreti per ritenere che avesse esercitato in concreto i poteri tipici del datore di lavoro; (2) contestazione sull'entità e sulla motivazione degli aumenti di pena per continuazione, alla luce degli artt. 81 e 133 c.p.

La decisione

Il ricorso di Zheng è stato rigettato: la Corte ha confermato la responsabilità del legale rappresentante (Zheng) quale datore di lavoro formale e ha ritenuto corretta la determinazione della pena complessiva (pena base più aumenti per continuazione, nel complesso 4.800 euro). Il ricorso di Ying è stato invece accolto nei limiti indicati: la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio nei suoi confronti perché il fatto non sussiste, dovendosi escludere che risultassero prove sufficienti dell'esercizio concreto dei poteri di datore di lavoro tali da trasferirle la posizione di garanzia. L'accoglimento del primo motivo per Ying ha assorbito il secondo motivo a suo carico. Sui profili di quantificazione degli aumenti per continuazione la Corte ha ritenuto che, pur esistendo l'obbligo di autonomamente determinare gli aumenti per ciascun reato satellite, nel caso concreto la motivazione (pena complessiva più vicina al minimo edittale e formula sulla "pena equa") era sufficiente; pertanto il motivo di Zheng relativo agli artt. 81 e 133 c.p. è stato respinto. La Corte ha inoltre verificato la sospensione e la ripresa della prescrizione ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 758/1994 e dell'art. 159 c.p., concludendo che, all'odierna data, la prescrizione non è decorso. Il ricorrente Zheng è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 81/2008, art. 2, lettera b)

    "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione ... ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa"

    La Corte ricorda che la definizione normativa individua il datore di lavoro in base ai poteri decisionali e di spesa effettivamente esercitati, non solo in base alla qualifica formale.

  • d.lgs. 81/2008, art. 299

    "le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti"

    Art. 299 codifica la cosiddetta "clausola di equivalenza": la posizione di garanzia può sorgere non solo per investitura formale ma anche per l'esercizio effettivo dei poteri; tuttavia occorre dimostrare l'effettivo svolgimento di funzioni gestionali/organizzative rilevanti.

  • cod. pen., art. 81

    Regola la continuazione tra reati e impone che, nella determinazione della pena complessiva, il giudice individui il reato più grave e calcoli gli aumenti per i reati satellite; la giurisprudenza chiede la quantificazione distinta degli aumenti.

  • cod. pen., art. 133

    Stabilisce i criteri per la determinazione della pena (circostanze rilevanti). La Corte segnala che, quando la pena complessiva si colloca vicino al minimo edittale, un richiamo ai criteri di cui all'art.133 può essere motivazione sufficiente; se invece il giudice si discosta dal minimo deve motivare più specificamente.

  • d.lgs. 758/1994, art. 23

    "il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato ... fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3"

    La sospensione prevista dall'art. 23 determina la sospensione del corso della prescrizione per le contravvenzioni fino alla comunicazione prevista; la Corte ha ritenuto applicabile tale sospensione al caso concreto e che la prescrizione, ripresa dal 9 dicembre 2019, non sia ancora decorso.

  • cod. pen., art. 159

    "il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge"

    Collegata all'art.23 d.lgs. 758/1994: la sospensione del procedimento comporta sospensione della prescrizione; la Corte ha applicato tale principio per valutare lo stato della prescrizione.

  • cod. civ., art. 2087

    Richiamato per ricordare l'obbligo generale del datore di lavoro quale garante della salute e sicurezza dei lavoratori, che impone sorveglianza e adozione di misure antinfortunistiche.

Massime di principio

  • La qualifica formale non è decisiva: per l'attribuzione della posizione di garanzia conta l'effettivo esercizio dei poteri decisionali e di spesa; occorrono elementi concreti che dimostrino funzioni gestionali o direttive.
  • La "clausola di equivalenza" (art. 299 d.lgs. 81/2008) estende la responsabilità anche a chi esercita di fatto i poteri del datore di lavoro, ma non basta la semplice disponibilità di documenti o la conoscenza di informazioni per ritenersi titolare della posizione di garanzia.
  • In caso di contestazione sugli aumenti per continuazione (art. 81 c.p.), il giudice deve individuare e calcolare separatamente gli aumenti per ciascun reato satellite; tuttavia, quando la pena complessiva resta vicina al minimo edittale, una motivazione generica richiamando i criteri dell'art. 133 c.p. può essere considerata sufficiente, mentre più ampia e dettagliata motivazione è richiesta per scostamenti significativi dal minimo.
  • La sospensione del procedimento prevista da norme speciali (es. d.lgs. 758/1994) sospende anche la prescrizione ai sensi dell'art.159 c.p.; occorre verificare le date di sospensione e di ripresa per valutare se la prescrizione sia maturata.
  • Nei casi di responsabilità per illecito in materia di sicurezza sul lavoro, la giurisprudenza richiede valutazioni fattuali precise circa l'effettivo svolgimento dei poteri: prove di mera presenza o collaborazione non sono di per sé idonee a trasferire la posizione di garanzia.

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