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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14399/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia nasce dalla successione di un soggetto deceduto nel 2011. La coniuge ha promosso giudizio contro i figli del de cuius per ottenere, nell'ambito della successione, l'accertamento di alcuni beni da conferire in collazione perché acquistati, secondo la prospettazione accolta dai giudici di merito, con denaro del defunto e quindi qualificabili come donazioni indirette. Il tribunale e poi la corte d'appello di Catania hanno ritenuto collazionabili: un immobile in località Camigliatello/Spezzano della Sila, il 95% delle quote di una società di viaggi, e un immobile in Catania con garage. Il ricorrente ha impugnato la decisione con quattro motivi: 1) violazione delle norme su prova presuntiva e onere della prova, sostenendo che le donazioni indirette erano state desunte da presunzioni non conformi ai requisiti di legge; 2) violazione del giudicato e delle norme sulla prova/confessione, in relazione alla ricostruzione del pagamento dell'immobile di via Metastasio a Catania, sostenendo che la corte d'appello aveva travisato una precedente sentenza del Tribunale di Milano e aveva erroneamente attribuito al de cuius la provvista del conto da cui provenivano le somme; 3) nullità per omessa motivazione, perché la corte non aveva affrontato il rilievo subordinato secondo cui, se vi era liberalità, l'oggetto del conferimento avrebbe dovuto essere il denaro e non gli immobili, anche perché il prezzo non sarebbe stato coperto integralmente dalle elargizioni paterne; 4) violazione delle norme sulla collazione e sulle donazioni indirette, perché mancava il necessario collegamento tra elargizione e acquisto, specie per gli immobili di Catania, in presenza di un mutuo e del pagamento successivo delle rate, che al più avrebbero integrato estinzione di un debito. La resistente ha difeso la correttezza della sentenza impugnata, sostenendo anche che il prezzo degli immobili era stato integralmente pagato dal de cuius e che eventuali ulteriori questioni erano assorbite.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la censura mirasse in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito sulla prova presuntiva della donazione indiretta, attività non consentita in sede di legittimità, e ha considerato irrilevante un passaggio motivazionale relativo alla corrispondenza tra valore dell'azienda e prezzo delle quote. Ha invece accolto il secondo motivo nei limiti indicati: ha escluso la violazione del giudicato quanto all'affermazione sull'intestazione formale dei conti e sull'appartenenza sostanziale del denaro al padre, ma ha ritenuto fondata la doglianza nella parte in cui la corte d'appello aveva utilizzato, come provvista per la liberalità indiretta immobiliare, somme già considerate dal Tribunale di Milano nell'ambito di un diverso rapporto tra i fratelli e del relativo regolamento economico; ciò poneva la decisione d'appello in contrasto con il giudicato. Di conseguenza, il secondo motivo ha determinato l'assorbimento del terzo e del quarto. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, affinché riesamini le risultanze istruttorie alla luce dell'esatta portata del giudicato milanese e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro della violazione della prova; la Corte ribadisce che la censura non può tradursi in una richiesta di nuovo esame del fatto quando il giudice di merito ha già valutato le risultanze istruttorie.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte esclude che nel caso concreto vi sia stata una violazione, trattandosi di critica alla ricostruzione fattuale.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato con gli artt. 2729 c.c. e 2697 c.c. in relazione all'uso delle presunzioni per provare la donazione indiretta; la Corte osserva che la censura era sostanzialmente diretta al riesame del merito.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per contestare la prova presuntiva; la Corte ritiene infondato il motivo nella parte in cui mira a sovrapporre una diversa lettura del materiale probatorio a quella del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell'onere probatorio; la Corte non ravvisa violazione nella decisione che ha fondato l'accertamento su elementi presuntivi e su un quadro istruttorio ritenuto coerente.

  • art. 2733 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte lo menziona nel contesto delle doglianze sulla prova e sul contenuto del giudicato, senza attribuirgli una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 2909 c.c.

    La Corte afferma che la sentenza del Tribunale di Milano aveva efficacia di giudicato inter partes e che la corte d'appello non poteva porsi in contrasto con tale statuizione sul punto specifico già deciso.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per dedurre l'esistenza del giudicato interno/esterno; la Corte usa il riferimento per ribadire il vincolo derivante dalla sentenza già passata in giudicato.

  • art. 737 c.c.

    Richiamato nella censura sulla collazione; la Corte rinvia al giudice di merito per riesaminare se i beni o le somme fossero effettivamente conferibili alla massa ereditaria alla luce del giudicato.

  • art. 809 c.c.

    Richiamato in tema di donazioni indirette e loro assoggettamento alle regole della collazione; la Corte non esclude in astratto la qualificazione, ma censura il contrasto con il giudicato nel caso concreto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per i motivi di violazione di legge; la Corte distingue tra censura di diritto e inammissibile richiesta di rivalutazione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Invocato per il vizio di nullità/motivazione; l'accoglimento del secondo motivo rende assorbita l'ulteriore doglianza di omessa motivazione.

Massime di principio

  • La deduzione di violazione degli artt. 115, 116, 2697, 2727 e 2729 c.c. non è ammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, si mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze probatorie già apprezzate dai giudici di merito.
  • La donazione indiretta può essere accertata anche in via presuntiva, ma la censura di legittimità deve indicare specifici vizi logici o giuridici della catena presuntiva; non basta contrapporre una diversa lettura dei fatti.
  • Il giudicato formatosi su una precedente decisione vincola il giudice successivo non solo sul dispositivo, ma anche sul contenuto decisorio strettamente necessario; non è consentito utilizzare in un secondo giudizio una qualificazione delle stesse poste economiche incompatibile con quanto già definitivamente accertato.
  • Quando una somma è già stata considerata in una precedente decisione come posta rilevante nel rapporto interno tra soggetti diversi, essa non può essere riutilizzata in modo incoerente per fondare una ulteriore liberalità indiretta o un diverso effetto patrimoniale, se ciò contrasta con il giudicato.
  • Se una censura di ricorso è accolta per una ragione decisiva, i motivi ulteriori che investono questioni logicamente subordinate restano assorbiti e non devono essere esaminati nel merito.

Come è indicizzato

MaterieCollazioneImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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