Ordinanza n. 3436/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della nota prot. n. U.0074346 del 10/11/2025 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione, avente efficacia generale su tutto il territorio nazionale, recante “Esame di maturità per l’a.s. 2025/2026 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione”, ove interpretata nel senso di consentire agli Uffici Scolastici Regionali di interferire con la esclusiva competenza dei Consigli di classe in ordine all'ammissione dei candidati interni all'Esame di maturità ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 62/2017; - della nota prot. n. U.0090455 del 25/03/2026 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, avente efficacia generale su tutto il territorio nazionale, recante “Formazione delle commissioni dell’esame di maturità per l’a.s. 2025/2026”, sempre ove interpretata nel senso di consentire agli Uffici Scolastici Regionali, per il tramite degli Uffici Scolastici Provinciali, di non convalidare e, per l’effetto, cancellare i modelli ES-0 ed ES-C inerenti la configurazione delle commissioni d’esame di maturità (Modelli ES-0) e dei relativi commissari interni (Modelli ES-C) da parte delle scuole secondarie di secondo grado (statali e paritarie); - della Ordinanza prot. n. 54 del 26/03/2026 sull’Esame di maturità per l’a.s. 2025/2026, sempre ove interpretata nel senso di consentire agli Uffici Scolastici Regionali di interferire con la competenza esclusiva dei Consigli di classe in ordine all'ammissione dei candidati interni ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 62/2017; - della nota prot. AOOUSPME 0009135 del 30 aprile 2026 dell’Ufficio VII – Ambito Territoriale di Messina dell’USR Sicilia, avente ad oggetto “Istituti paritari 'Dante Alighieri' di Capri Leone e 'San Paolo' di Messina – Notifica della DIFFIDA dall'ammissione dei candidati interni all'esame di maturità ai medesimi candidati”; - della nota prot. AOOUSPME 0008544 del 22 aprile 2026 del medesimo Ufficio, avente ad oggetto "Istituti paritari 'Dante Alighieri' di Capri Leone e 'San Paolo' di Messina – Diffida dall'ammissione dei candidati interni all'esame di maturità"; - della nota prot. AOOUSPME 0008237 del 20 aprile 2026 dell'Ufficio VII – Ambito Territoriale di Messina dell'USR Sicilia, avente ad oggetto "Istituti paritari 'Dante Alighieri' di Capri Leone e 'San Paolo' di Messina – Comunicazione cancellazione modelli ES-0 ed ES-C presentati"; - e, per quanto occorrer possa, della nota del servizio Ispettivo dell’USR Sicilia prot. AOODRSI 19549 del 15/04/2026 nei confronti dell’Istituto paritario “Dante Alighieri” di Rocca di Capri Leone (ME) e della nota del servizio Ispettivo dell’USR Sicilia prot. AOODRSI 18447 del 09/04/2026 nei confronti dell’Istituto “San Paolo” di Messina (ME), quali atti presupposti dei provvedimenti di cui sopra; - di ogni atto e provvedimento di data e di estremi ignoti presupposto, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato, ai predetti provvedimenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti ministeriali e dell'U.S.R. Sicilia concernenti l'ammissione dei candidati interni all'esame di maturità e la convalida o cancellazione dei modelli ES-0 ed ES-C degli istituti paritari
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, alcune note ministeriali, l'ordinanza ministeriale sull'esame di maturità e atti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e dell'Ambito Territoriale di Messina. Gli atti sono stati contestati nella parte in cui sarebbero interpretabili come attributivi agli Uffici scolastici regionali o provinciali del potere di interferire con la competenza dei Consigli di classe sull'ammissione dei candidati interni, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 62/2017, nonché nella parte in cui consentirebbero di non convalidare e cancellare i modelli ES-0 ed ES-C relativi alla composizione delle commissioni d'esame e ai commissari interni degli istituti paritari. Sono stati inoltre impugnati gli atti di diffida all'ammissione dei candidati interni, la comunicazione di cancellazione dei modelli e gli atti ispettivi presupposti. La domanda cautelare chiedeva anche di consentire la convalida dei modelli presentati dagli istituti paritari e di permettere ai Consigli di classe di valutare l'ammissione dei candidati interni ed esterni negli scrutini finali. Il TAR ha rilevato, senza definire in questa sede i profili di ammissibilità del ricorso, che la società aveva già ottenuto la convalida dei modelli ES-0 ed ES-C e che gli scrutini finali erano stati integralmente svolti dai competenti Consigli di classe. Quanto ai candidati esterni, il ricorrente è stato ritenuto privo di legittimazione attiva, configurandosi una non consentita sostituzione processuale.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta. Il Tribunale ha ritenuto superato il periculum in mora, poiché le misure concretamente richieste erano già state realizzate: i modelli ES-0 ed ES-C risultavano convalidati e gli scrutini finali erano stati svolti. La questione dell'ammissibilità del ricorso è stata espressamente riservata alla fase di merito. In relazione ai candidati esterni, il TAR ha escluso la legittimazione attiva della società ricorrente, non potendo essa agire in sostituzione processuale dei candidati. Le spese sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. 62/2017
La competenza in ordine all'ammissione dei candidati interni all'esame di maturità è riferita ai Consigli di classe, secondo la prospettazione oggetto del giudizio.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR ha escluso la sussistenza dei presupposti per concedere la misura richiesta.
art. 56 c.p.a.
Richiamato in relazione alla richiesta di misure cautelari urgenti, non accolta.
Massime di principio
- La domanda cautelare non può essere accolta quando, nelle more della decisione, l'amministrazione abbia già realizzato le misure concretamente richieste dal ricorrente, con conseguente superamento del periculum in mora.
- La convalida degli atti relativi alla composizione delle commissioni d'esame e lo svolgimento degli scrutini finali fanno venir meno l'attualità dell'esigenza cautelare diretta a ottenere tali attività.
- Un soggetto diverso dai candidati interessati non può agire in giudizio per tutelare le posizioni individuali dei candidati esterni in assenza di una specifica legittimazione o di una valida ipotesi di sostituzione processuale prevista dalla legge.
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