Sentenza n. 716/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento dell’avviso orale emesso in data 24/07/2021 dal Questore di Catanzaro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso orale emesso dal Questore di Catanzaro il 24 luglio 2021
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso orale deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 del d.lgs. 159/2011, sostenendo di avere sempre svolto attività lavorativa regolare e di non avere frequentazioni o fermi con persone pregiudicate. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 3 l. 241/1990, per carenza di motivazione in ordine all'interesse pubblico concreto e attuale sotteso alla misura. Con memoria ha aggiunto il difetto di istruttoria, contestando che il provvedimento non avrebbe dimostrato neppure il fatto storico dei precedenti richiamati. L'amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso. Dagli atti risultavano un precedente avviso orale, precedenti di polizia per lesioni personali aggravate, minaccia, violazione degli obblighi di assistenza familiare e porto abusivo di armi, nonché l'arresto in flagranza del 10 marzo 2021 per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo l'avviso orale. La misura ha natura monitoria e preventivo-amministrativa e non richiede l'accertamento della responsabilità penale né la configurabilità definitiva di reati: il giudizio di pericolosità può fondarsi su elementi circostanziati e anche indiziari, purché adeguatamente motivati. È sufficiente che la situazione complessiva faccia ragionevolmente presumere una personalità incline a comportamenti antisociali riconducibile alle categorie dell'art. 1 d.lgs. 159/2011; non occorre dimostrare in modo pieno che l'interessato viva dei proventi delittuosi, sia dedito a traffici illeciti o frequenti pregiudicati. L'amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella valutazione della pericolosità e il sindacato giudiziale è limitato alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Nel caso concreto, la pluralità e gravità dei precedenti, unitamente all'arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, rendevano non irragionevole la valutazione questorile; la motivazione del provvedimento era sufficiente e correlata agli elementi contestati. Gli elementi devono essere valutati con riferimento al momento dell'adozione dell'atto, sicché eventuali esiti favorevoli sopravvenuti non determinano un'illegittimità originaria o sopravvenuta dell'avviso. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 159/2011
I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
La misura può riguardare soggetti la cui pericolosità sociale risulti da elementi di fatto e da un modello comportamentale complessivo, anche senza un accertamento penale definitivo.
art. 3 d.lgs. 159/2011
Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.
L'avviso orale è una misura monitoria e preventiva, adottabile sulla base di indizi e sospetti adeguatamente motivati; non richiede l'accertamento della responsabilità penale.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione dell'avviso orale è sufficiente quando espone in modo adeguato e correlato gli elementi posti a fondamento del giudizio di pericolosità e della misura.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato secondo il rito indicato nel provvedimento.
Massime di principio
- L'avviso orale previsto dall'art. 3 d.lgs. 159/2011 ha natura monitoria e preventivo-amministrativa e può essere adottato senza un previo accertamento definitivo della responsabilità penale o dell'esistenza di un reato, sulla base di elementi circostanziati anche di valore indiziario.
- Per l'adozione dell'avviso orale è sufficiente che il complessivo modello comportamentale dell'interessato consenta di presumere ragionevolmente una personalità incline a comportamenti antisociali riconducibile a una delle categorie previste dall'art. 1 d.lgs. 159/2011; non è indispensabile dimostrare che il soggetto viva di proventi delittuosi, sia dedito a traffici illeciti o frequenti persone pregiudicate.
- La valutazione della pericolosità sociale ai fini dell'avviso orale rientra nell'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza; il giudice amministrativo può sindacarla soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell'iter logico e della motivazione.
- Gli elementi presuntivi della pericolosità devono essere apprezzati con riferimento alla situazione esistente al momento dell'adozione dell'avviso orale; eventuali pronunce favorevoli o altri fatti sopravvenuti non determinano, di regola, l'illegittimità dell'atto già adottato.
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