Cassazione Penale, Sentenza n. 03310/2026 del 27/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso nasce dall'annullamento dell'appello presentato da Roberto Mura avverso la sentenza del Giudice di pace di Pontremoli (15/06/2023). Il Tribunale di Massa, con ordinanza del 01/07/2025, aveva dichiarato l'appello inammissibile per mancata allegazione o indicazione, nell'atto di gravame depositato il 15/09/2023, della dichiarazione o elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Il ricorrente ha dedotto che: a) nell'atto di gravame era indicato il luogo di residenza e richiamata una precedente elezione/dichiarazione di domicilio; b) il difensore aveva ricevuto e accettato le notifiche successive (rinnovazione), sanando il vizio; c) l'appellante era reperibile e aveva partecipato all'istruttoria d'appello; d) la pretesa inammissibilità costituiva eccesso di formalismo in contrasto con il diritto di accesso alle impugnazioni (art. 6 CEDU) e con la giurisprudenza delle Sezioni Unite e di Sez. V sul tema.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il secondo motivo: la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., per omissione della dichiarazione/elezione di domicilio, perde efficacia una volta che il giudizio di appello sia stato regolarmente instaurato. Richiamando la sentenza Sez. V n. 17310/2025 (Raccuglia) e le indicazioni delle Sezioni Unite (De Felice, n. 13808), la Corte ha affermato che lo scopo formale della norma è garantire la vocatio in ius dell'appellante e che, se tale scopo è conseguito (per es. tramite notifica al difensore e instaurazione del contraddittorio), la mancata indicazione non può più determinare inammissibilità. Perciò l'ordinanza del Tribunale di Massa è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Massa per il prosieguo del giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La norma impone la dichiarazione o elezione di domicilio nell'atto di impugnazione a pena di inammissibilità; la Corte interpreta tuttavia che la sua funzione è strumentale a garantire la citazione dell'appellante, e che tale requisito è superato se la fase d'appello è regolarmente instaurata.
Rinvocato in relazione alle regole sulle notificazioni e comunicazioni delle decisioni: la Corte considera il complesso delle regole processuali finalizzate all'effettiva instaurazione del contraddittorio.
Citato in tema di sanatoria delle nullità e accettazione di atti processuali; la Corte valorizza la rinnovazione della notifica al difensore come elemento che può produrre effetti sananti.
Riferito alla sanatoria per mezzi equivalenti e alla possibilità che il difensore, accettando la notifica, determini l'esaurimento della funzione della formalità omessa.
art. 24 Cost.
Richiamato in funzione di principio costituzionale di accesso alla giustizia; la Corte valuta la necessità di evitare eccessi formalistici che ne impediscano l'effettivo esercizio.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al diritto di difesa e al giusto processo; orienta l'interpretazione convenzionalmente conforme delle norme processuali.
art. 6 CEDU
Il diritto di accesso a un tribunale è considerato criterio guida: le norme processuali devono interpretarsi in modo da non ledere l'effettivo diritto di appello; questo ha orientato la Corte verso una lettura sostanziale della regola formale.
Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024 (De Felice)
Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, depositata 2025
Ha precisato che l'onere del deposito dell'elezione/dichiarazione di domicilio può essere assolto anche con il richiamo, nell'atto, a una precedente dichiarazione/e elezione già negli atti, purché specificamente indicata. Ma ha anche ribadito la finalità della norma.
Sez. V, n. 17310 del 30/04/2025 (Raccuglia)
Sez. V, n. 17310 del 30/04/2025
Ha stabilito che, una volta regolarmente instaurato il giudizio di appello, l'omissione della dichiarazione/elezione di domicilio non è più rilevabile come causa di inammissibilità, poiché la finalità della norma è stata già conseguita.
Sez. 5, n. 21005 del 08/03/2024
Sez. 5, n. 21005 del 08/03/2024, Rv. 286391
Già prima delle Sezioni Unite aveva ritenuto, in casi concreti, che la regolare instaurazione del contraddittorio potesse neutralizzare l'effetto inibitorio della formalità omessa.
Art. 2 Protocollo n. 7 CEDU; art. 14, par. 5 ICCPR; legge 25/10/1977, n. 881
Richiamati come fonti internazionali che garantiscono il diritto a un riesame da parte di una giurisdizione superiore; orientano l'interpretazione delle norme interne nel senso di proteggere l'accesso effettivo alle impugnazioni.
Massime di principio
- L'omissione della dichiarazione o elezione di domicilio nell'atto di impugnazione può non determinare inammissibilità se il giudizio di appello è stato regolarmente instaurato e il suo scopo (la vocatio in ius dell'appellante) è stato raggiunto.
- La notifica al difensore e l'effettiva instaurazione del contraddittorio sono elementi decisivi per ritenere sanato il vizio formale relativo al domicilio.
- È consigliabile che l'atto di impugnazione riporti espressamente la dichiarazione/e elezione di domicilio o un richiamo puntuale a una precedente dichiarazione presente negli atti; in mancanza, conservare prove della ricezione delle notifiche e della partecipazione all'udienza.
- Le norme processuali che limitano l'accesso all'impugnazione vanno interpretate in modo conforme agli obblighi convenzionali (art. 6 CEDU), evitando interpretazioni eccessivamente formalistiche che comprimano il diritto di accesso al riesame.
- In presenza di difetto formale, la difesa dovrebbe tempestivamente dimostrare la rinnovazione/accettazione della notifica da parte del difensore o la presenza dell'imputato alle udienze per ottenere la sanatoria; se possibile, segnalare alla Corte precedenti come Raccuglia e De Felice.
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