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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31741/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per furto in abitazione pluriaggravato. I motivi principali contestavano: l'affidabilità del riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa (presunte incertezze, influenza del figlio, discordanza sull'età delle autrici rispetto a quella effettiva delle imputate, mancato aggiornamento delle foto); la valutazione probatoria complessiva (si assume che elementi a discarico non siano stati adeguatamente considerati); la valenza probatoria degli accertamenti relativi ad una vettura Matiz (presunta corrispondenza ma mancanza di targa e differenze temporali nei controlli); e, per Spinelli, censure sul trattamento sanzionatorio (quantificazione della pena, mancato riconoscimento di attenuanti e valutazione della recidiva).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le doglianze relative al riconoscimento fotografico e agli altri elementi di prova fossero, in massima parte, aspecifiche o consistessero in un tentativo di riesame del merito (vietato in sede di legittimità). Il giudice ha confermato che il riconoscimento era stato ribadito in dibattimento e che gli elementi indiziari (tra cui il controllo della Matiz e le immagini di videosorveglianza) vanno valutati nel loro complesso, non isolatamente. Le contestazioni sulla pena e sulla recidiva sono state ritenute manifestamente infondate trattandosi di valutazioni di merito adeguatamente motivate dalla corte territoriale. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; le ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (convertito dalla L. 18/12/2020, n. 176)

    Norma richiamata in relazione alla richiesta di discussione orale in udienza, accertata la formale richiesta del difensore.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limite alla articolazione del ricorso per cassazione: i motivi sono stati esaminati nei limiti consentiti dall'articolo e la Corte ha rilevato l'aspecificità di alcune doglianze.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nei motivi per censurare la motivazione e la valutazione del riconoscimento; la Cassazione ha ritenuto le censure generiche o attinte al merito, non idonee a dimostrare un travisamento della prova od una manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato rispetto alla determinazione della pena: la Corte distrettuale ha motivato la quantificazione della pena con riferimento alla personalità delle imputate e alla gravità del fatto; la Cassazione ha ritenuto le doglianze sul punto infondate.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito dei fatti: i motivi che si limitano a proporre una diversa valutazione delle prove senza prospettare un travisamento della prova o una manifesta contraddittorietà della motivazione sono inammissibili.
  • Le censure sull'identificazione fotografica devono essere specifiche: per essere ammesse in Cassazione occorre dimostrare concrete e gravi vizi (es. travisamento, palese contraddittorietà, o violazione di garanzie procedurali), non semplici critiche valutative o rilievi generici sull'età o su minime inesattezze.
  • Gli elementi indiziari vanno valutati nel loro complesso: singoli indizi apparentemente deboli possono integrare un quadro probatorio significativo se considerati unitariamente e in correlazione tra loro.
  • I rilievi formali o vaghi (mancato aggiornamento di foto, assenza di targa, qualità delle immagini) sono in genere insufficienti a scalfire una motivazione di merito adeguata, salvo che non sia dimostrata la loro decisiva incidenza sul giudizio di colpevolezza.
  • Le impugnazioni sulla pena e sulla recidiva richiedono contestazioni circostanziate: la Corte non annulla motivazioni congrue del giudice di merito sulla base di asserzioni generiche.
  • La presentazione di ricorsi aspecifici o manifestamente infondati può comportare la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende).

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