Cassazione Penale, Sentenza n. 31741/2023 del 20/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per furto in abitazione pluriaggravato. I motivi principali contestavano: l'affidabilità del riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa (presunte incertezze, influenza del figlio, discordanza sull'età delle autrici rispetto a quella effettiva delle imputate, mancato aggiornamento delle foto); la valutazione probatoria complessiva (si assume che elementi a discarico non siano stati adeguatamente considerati); la valenza probatoria degli accertamenti relativi ad una vettura Matiz (presunta corrispondenza ma mancanza di targa e differenze temporali nei controlli); e, per Spinelli, censure sul trattamento sanzionatorio (quantificazione della pena, mancato riconoscimento di attenuanti e valutazione della recidiva).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le doglianze relative al riconoscimento fotografico e agli altri elementi di prova fossero, in massima parte, aspecifiche o consistessero in un tentativo di riesame del merito (vietato in sede di legittimità). Il giudice ha confermato che il riconoscimento era stato ribadito in dibattimento e che gli elementi indiziari (tra cui il controllo della Matiz e le immagini di videosorveglianza) vanno valutati nel loro complesso, non isolatamente. Le contestazioni sulla pena e sulla recidiva sono state ritenute manifestamente infondate trattandosi di valutazioni di merito adeguatamente motivate dalla corte territoriale. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; le ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (convertito dalla L. 18/12/2020, n. 176)
Norma richiamata in relazione alla richiesta di discussione orale in udienza, accertata la formale richiesta del difensore.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limite alla articolazione del ricorso per cassazione: i motivi sono stati esaminati nei limiti consentiti dall'articolo e la Corte ha rilevato l'aspecificità di alcune doglianze.
art. 192 cod. proc. pen.
Norma richiamata nei motivi per censurare la motivazione e la valutazione del riconoscimento; la Cassazione ha ritenuto le censure generiche o attinte al merito, non idonee a dimostrare un travisamento della prova od una manifesta illogicità della motivazione.
art. 133 cod. pen.
Richiamato rispetto alla determinazione della pena: la Corte distrettuale ha motivato la quantificazione della pena con riferimento alla personalità delle imputate e alla gravità del fatto; la Cassazione ha ritenuto le doglianze sul punto infondate.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito dei fatti: i motivi che si limitano a proporre una diversa valutazione delle prove senza prospettare un travisamento della prova o una manifesta contraddittorietà della motivazione sono inammissibili.
- Le censure sull'identificazione fotografica devono essere specifiche: per essere ammesse in Cassazione occorre dimostrare concrete e gravi vizi (es. travisamento, palese contraddittorietà, o violazione di garanzie procedurali), non semplici critiche valutative o rilievi generici sull'età o su minime inesattezze.
- Gli elementi indiziari vanno valutati nel loro complesso: singoli indizi apparentemente deboli possono integrare un quadro probatorio significativo se considerati unitariamente e in correlazione tra loro.
- I rilievi formali o vaghi (mancato aggiornamento di foto, assenza di targa, qualità delle immagini) sono in genere insufficienti a scalfire una motivazione di merito adeguata, salvo che non sia dimostrata la loro decisiva incidenza sul giudizio di colpevolezza.
- Le impugnazioni sulla pena e sulla recidiva richiedono contestazioni circostanziate: la Corte non annulla motivazioni congrue del giudice di merito sulla base di asserzioni generiche.
- La presentazione di ricorsi aspecifici o manifestamente infondati può comportare la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende).
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