Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24932/2022 del 28/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso in appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rossano, perché il Tribunale aveva ritenuto non specificamente impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno. Il ricorrente deduce che l'art. 37 del d.lgs. n. 274/2000 deve essere coordinato con l'art. 574, comma 4, c.p.p., per cui l'impugnazione avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità estende i suoi effetti anche ai capi dipendenti, ivi compresa la condanna al risarcimento del danno, da ritenersi implicitamente impugnata.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ribadito l'orientamento secondo cui l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace sulla responsabilità penale e sulla pena pecuniaria è ammissibile anche se non è stato specificamente impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno, poiché l'art. 37 d.lgs. n. 274/2000 va coordinato con l'art. 574, comma 4, c.p.p., che estende gli effetti dell'impugnazione ai punti della sentenza che dipendono dall'accertamento della responsabilità. Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Castrovillari per il prosieguo.

Norme richiamate

  • d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 37

    La Corte ritiene che la disposizione, che regola l'impugnabilità delle decisioni del giudice di pace, non debba essere applicata in modo formale quando l'impugnazione riguarda l'accertamento della responsabilità; va coordinata con l'art. 574 c.p.p. per evitare che la mancata impugnazione espressa della condanna al risarcimento impedisca il controllo sull'intero capo della responsabilità

  • codice di procedura penale, art. 574, comma 4

    Secondo la Corte l'art. 574, comma 4, c.p.p. opera estendendo gli effetti dell'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza che riguardano la responsabilità anche agli altri punti che dipendono da tali accertamenti, compresi quelli relativi al risarcimento del danno; quindi l'impugnazione della responsabilità implicitamente comprende la condanna civile che ne sia conseguenza

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019, Rv. 276459

    La decisione richiama e segue l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione secondo cui l'impugnazione sulla responsabilità estende i suoi effetti anche alla condanna al risarcimento del danno quando questa dipende dall'affermazione della responsabilità penale

Massime di principio

  • Quando l'impugnazione riguarda l'accertamento della responsabilità penale, essa si estende anche ai capi della sentenza che dipendono da quell'accertamento, come la condanna al risarcimento del danno; non è sempre necessario impugnare espressamente ogni singolo capo accessorio.
  • Il giudice deve coordinare norme speciali (es. d.lgs. n. 274/2000) con le disposizioni del codice di procedura penale (art. 574 c.p.p.) per evitare decisioni meramente formali che precludono il sindacato sull'effettiva responsabilità.
  • Per evitare contestazioni formali, il difensore che propone appello dovrebbe comunque, ove possibile, indicare espressamente anche i capi relativi al risarcimento quando questi dipendono dall'affermazione della responsabilità penale.
  • Se il Tribunale dichiara l'impugnazione inammissibile per mera carenza formale mentre il merito della responsabilità è censurato, la Corte di legittimità è propensa ad accogliere il ricorso e a rimettere gli atti per il proseguimento, applicando il principio di estensione degli effetti dell'impugnazione.
  • In situazioni analoghe i giudici di merito devono valutare la sostanza delle censure e non limitarsi a formalismi procedurali che impedirebbero il controllo sulla decisione di responsabilità e sulle sue conseguenze civili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.