Cassazione Civile, Ordinanza n. 00952/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce dall’occupazione di terreni di proprietà di più soggetti da parte di un ente pubblico, a seguito di decreto di occupazione d’urgenza non seguito dal decreto di esproprio. I proprietari avevano agito per ottenere il risarcimento dei danni da perdita dei fondi, ritenendo che i terreni avessero in parte natura edificatoria e contestando il criterio di liquidazione adottato nei gradi di merito. La Corte d’appello, dopo nuova CTU, aveva rideterminato il risarcimento assumendo come momento di riferimento la data dell’irreversibile trasformazione del bene e non quella della proposizione della domanda, con successiva rivalutazione e interessi. Con il ricorso per cassazione i proprietari hanno dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte d’appello non avrebbe considerato documenti e concessioni edilizie relative a fondi limitrofi, utili a dimostrare l’edificabilità dei terreni; 2) omesso esame delle maggiori stime prodotte da agenzie immobiliari richiamate dal loro consulente; 3) violazione degli artt. 1223, 1224, 2043 e 2056 c.c., sostenendo che, trattandosi di debito di valore, il controvalore del bene avrebbe dovuto essere determinato al momento della decisione e non della trasformazione irreversibile, con applicazione delle stime di mercato aggiornate. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo nei limiti indicati, assorbendo gli altri.
La decisione
La Cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Catanzaro, anche per le spese. Ha affermato che, nelle ipotesi di occupazione acquisitiva/accensione invertita e di occupazione usurpativa, il danno da perdita del bene va liquidato con riferimento al valore del bene al momento della proposizione della domanda risarcitoria per equivalente, che segna la perdita della proprietà per effetto dell’abdicazione implicita, mentre la somma così determinata va rivalutata fino alla decisione, con possibile riconoscimento degli interessi quale lucro cessante. La Corte ha quindi censurato l’impostazione della sentenza d’appello che ancorava il valore al momento della trasformazione irreversibile del fondo. Tutte le altre doglianze sono state dichiarate assorbite.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
è stato invocato per denunciare l’omesso esame di fatti decisivi asseritamente discussi tra le parti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato invocato per denunciare la violazione di norme di diritto nella liquidazione del danno.
art. 1223 c.c.
richiamato quale parametro del risarcimento del danno emergente e del lucro cessante conseguenti all’illecito.
art. 1224 c.c.
richiamato in relazione alla rivalutazione/interessi dovuti sulle somme di valore.
art. 2043 c.c.
richiamato come base della responsabilità risarcitoria per l’illecito permanente da occupazione abusiva.
art. 2056 c.c.
richiamato come norma di rinvio ai criteri di liquidazione del danno extracontrattuale.
art. 384 c.p.c.
richiamato per affermare il potere della Cassazione di individuare d’ufficio la corretta soluzione giuridica sulla base dei fatti già accertati.
Massime di principio
- In tema di occupazione illegittima di un bene da parte della pubblica amministrazione, la mancata adozione del decreto di esproprio dopo la dichiarazione di pubblica utilità rende la fattispecie illecita al pari dell’occupazione priva ab origine di pubblica utilità, con configurazione di illecito permanente.
- Quando il proprietario opta per il risarcimento per equivalente, il danno va liquidato avendo riguardo al valore del bene al momento della proposizione della domanda risarcitoria, poiché è in tale momento che si verifica la perdita della proprietà per effetto dell’abdicazione implicita al diritto dominicale.
- Trattandosi di debito di valore, l’importo corrispondente al valore del bene così determinato deve essere rivalutato monetariamente sino alla decisione; su tale somma rivalutata può essere riconosciuto anche il lucro cessante mediante interessi, da parametrarsi ai singoli momenti di incremento nominale del credito.
- La diversa individuazione del momento di stima del bene rispetto a quello della domanda costituisce errore di diritto censurabile in cassazione, quando la decisione di merito si ponga in contrasto con l’orientamento consolidato sull’illecito permanente da occupazione abusiva.
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