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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2722/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere, contestando: (1) la sussistenza della partecipazione qualificata ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n.309/1990), deducendo che le condotte rappresentano mero rifornimento/autonoma attività di spaccio e non contributo indispensabile a struttura associativa; (2) la configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa (art. 416‑bis.1 c.p.), lamentando l'assenza di elementi che dimostrino la volontà di agevolare il clan Lanzino‑Ruà‑Patitucci; (3) la carenza delle esigenze cautelari e l'eccessività della custodia cautelare in carcere, perché i fatti sarebbero risalenti, i legami con il territorio interrotti e l'organizzazione ormai smantellata, oltre che non comprovata la pericolosità concreta e attuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la ricostruzione del "sistema" di traffico (spartizione territoriale, canali di rifornimento, conflusione dei proventi nella "bacinella") sulla base di dichiarazioni convergenti di collaboratori e di numerose intercettazioni, nonché degli elementi indicanti il ruolo di capo del gruppo Mendicino svolto da Caputo e la funzionalità della sua attività al sodalizio ndranghetista. Ha confermato la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa nella forma soggettiva – per la consapevolezza della finalità agevolatrice e per la strumentalità dell'attività del ricorrente al clan. Sulle esigenze cautelari la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del tribunale del riesame (pericolo di reiterazione, uso dell'abitazione come base, prosecuzione dell'attività tramite la compagna). Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    art. 74, comma 1 d.P.R. n. 309/1990

    La norma è stata interpretata come contenente la fattispecie associativa in materia di stupefacenti: il giudice ha ritenuto provata la struttura organizzativa e la spartizione territoriale del traffico, desumendo la partecipazione qualificata del ricorrente dalle dichiarazioni dei collaboratori e dalle intercettazioni

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Richiamata per distinguere i singoli reati di cessione/uso di stupefacenti dal più complesso reato associativo di cui all'art. 74; la Corte ha osservato che plurime cessioni e l'organizzazione sottostante giustificano il quadro associativo oltre il mero concorso in reato continuato

  • art. 80, comma 2 d.P.R. n. 309/1990

    art. 80, comma 2 d.P.R. n. 309/1990

    Richiamata insieme alle norme sul traffico per l’inquadramento dell’aggravante e del regime sanzionatorio; il testo è usato contestualmente alla ricostruzione del quadro criminoso complessivo

  • art. 416‑bis.1 c.p.

    L'aggravante dell'agevolazione mafiosa è stata applicata considerando la funzionalità e la strumentalità dell'attività di spaccio svolta dal ricorrente a favore del clan: la Corte condivide che, pur se il concorrente non sia animato personalmente dallo scopo mafioso, è sufficiente la consapevolezza che la sua attività agevoli il sodalizio

  • art. 274 c.p.p.

    Richiamata nella doglianza sulle esigenze cautelari; la Corte però ha ritenuto che il giudice del riesame abbia adeguatamente motivato le esigenze di prevenzione e pericolo di reiterazione, come richiesto dalla normativa procedurale

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. U, Sez. 2)

    Sez. U - n. 8545 del 19/12/2019; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017; Sez. 2, n. 18713 del 18/01/2023

    La Corte ha richiamato orientamenti secondo i quali l'aggravante agevolativa si trasmette per conoscenza della finalità e secondo i quali la Cassazione non ricontrolla pienamente la valutazione delle esigenze cautelari del giudice di merito, limitandosi a verificare la logicità e la presenza di ragioni giuridicamente significative

Massime di principio

  • La qualificazione di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desunta da risultanze complessive (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, modalità organizzative) anche quando le singole cessioni siano di modesto quantitativo: la reiterazione, la centralità di una "base" e la partecipazione a un sistema di rifornimento condiviso sono indici rilevanti
  • L'aggravante dell'agevolazione mafiosa può essere applicata se l'attività dell'imputato è funzionale e strumentale al clan e l'agente è consapevole della finalità agevolatrice, non richiedendo necessariamente che l'agente condivida soggettivamente il progetto mafioso
  • In sede di riesame/cassazione la valutazione delle esigenze cautelari è riservata al giudice di merito; la Corte di legittimità verifica principalmente la presenza di motivazione logica e ragioni giuridicamente significative a fondamento della misura, non riesaminando compiutamente i profili soggettivi
  • Conversazioni intercettate e dichiarazioni convergenti di collaboratori possono rafforzare la prova indiziaria complessiva e giustificare misure cautelari quando emergano elementi di reiterazione, organizzazione e uso di terzi per proseguire l'attività illecita
  • La genericità dei motivi di impugnazione e la mera riproposizione di censure già valutate in fatto dal giudice di merito espongono il ricorso a essere dichiarato inammissibile

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