Sentenza n. 478/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1330/2024, depositata e resa pubblica il 15.10.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1266/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 21.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 08.01.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva ordinato l'attribuzione della Carta elettronica del docente per complessivi euro 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile, notificata all'Amministrazione il 21 ottobre 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero all'emissione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, con accredito di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi euro 2.000,00. La ricorrente ha rilevato l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, e ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione dell'astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e che il ricorso era stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha quindi ordinato al Ministero, salvo che avesse già spontaneamente adempiuto, di dare piena esecuzione alla sentenza riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha nominato sin d'ora, per il caso di persistente inadempimento, il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui, pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora non deve essere applicata quando ricorrano le ulteriori ragioni ostative previste dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Nel caso concreto ha valorizzato la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale, meramente incentivante e facoltativa del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di agire per l'ottemperanza alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti esecutivi; il TAR ha ordinato l'esecuzione della pronuncia del giudice del lavoro.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di impartire le disposizioni necessarie, nominare un commissario ad acta e applicare, ricorrendone i presupposti, la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere esclusa non solo quando risulti manifestamente iniqua, ma anche quando ricorrano ulteriori ragioni ostative, valutabili in concreto con riguardo alla posizione della pubblica amministrazione e alle difficoltà dell'adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
«Le amministrazioni dello Stato ... completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali ... entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo»
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di promuovere l'esecuzione forzata o il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei capitoli di bilancio destinati ai pagamenti, il ricorso al pagamento in conto sospeso; il TAR ha attribuito tale facoltà al commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, la cui attribuzione era stata ordinata dalla sentenza da eseguire.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
Prevede l'utilizzo di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica in forma di applicazione web; il TAR ha valorizzato tale articolazione procedimentale per escludere l'astreinte.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro un'Amministrazione statale, l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, consente al creditore di chiedere l'esecuzione giudiziale del provvedimento.
- Quando una sentenza passata in giudicato impone alla pubblica amministrazione l'adozione di atti necessari al riconoscimento di un beneficio, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- La nomina del commissario ad acta costituisce una misura idonea a garantire l'esecuzione del giudicato e può concorrere, insieme ad altre circostanze concrete, a giustificare il rigetto della domanda di penalità di mora.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automaticamente applicabile contro la pubblica amministrazione: oltre alla non manifesta iniquità, devono essere escluse ulteriori ragioni ostative, valutabili considerando i vincoli normativi e finanziari, la complessità organizzativa dell'adempimento, il coinvolgimento di più strutture e la rilevanza degli interessi pubblici.
- La complessità delle procedure amministrative necessarie per l'esecuzione, l'eccezionale serialità del contenzioso e la natura non essenziale o meramente incentivante del beneficio possono costituire ragioni ostative all'applicazione dell'astreinte nei confronti dell'Amministrazione inadempiente.
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