Cassazione Civile, Ordinanza n. 14158/2024 del 21/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due medici specializzandi avevano convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri e vari ministeri chiedendo, per la specializzazione in cardiologia conclusa nel 2004, il pagamento del maggiore importo previsto dal d.lgs. n. 368 del 1999 oppure, in subordine, delle somme dovute per l'incremento triennale e l'indicizzazione annuale della borsa di studio ex art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. Il tribunale aveva accolto solo la domanda subordinata. In appello, le amministrazioni avevano ottenuto la riforma integrale della decisione e il rigetto delle domande dei medici. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto violazione degli artt. 102, 327, 331 e 332 c.p.c. e dell'art. 4 l. n. 260 del 1958, sostenendo che la sentenza di primo grado fosse passata in giudicato nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, poiché quest'ultimo non aveva proposto appello principale; hanno quindi contestato l'ordinanza della corte territoriale che aveva ritenuto necessaria l'integrazione del contraddittorio e l'applicazione dell'art. 331 c.p.c., anziché dell'art. 332 c.p.c., sul presupposto che si trattasse di coobbligati solidali e non di un unico soggetto statale articolato in più ministeri.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui, nelle cause promosse da medici specializzandi, la Presidenza del Consiglio e i ministeri sono diverse articolazioni del medesimo soggetto pubblico, sicché l'eventuale evocazione di ministeri diversi da quello competente non determina un autonomo difetto di legittimazione sostanziale. Ne consegue che, una volta proposta impugnazione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri insieme ad altri ministeri, la mancata impugnazione del Ministero dell'economia non poteva determinare un giudicato parziale, perché non vi erano coobbligati distinti ma un unico soggetto obbligato articolato in più amministrazioni. La Corte ha quindi escluso la pertinenza del richiamo alla disciplina delle obbligazioni solidali e ha rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione e dando atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro di legittimità per denunciare violazione di legge nel giudizio di cassazione.
art. 102 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'esistenza o meno di un litisconsorzio necessario.
art. 327 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla formazione del giudicato e ai termini di impugnazione.
art. 331 c.p.c.
Richiamato per sostenere, secondo i ricorrenti, che non dovesse disporsi integrazione del contraddittorio perché non ricorreva un ipotesi di litisconsorzio necessario.
art. 332 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti come norma ritenuta applicabile in presenza di cause scindibili e di mancata impugnazione di una parte.
art. 4 della legge n. 260 del 1958
La Corte lo ha richiamato per ribadire che, quando l'Avvocatura dello Stato non eccepisce tempestivamente l'erronea identificazione della controparte pubblica, resta preclusa la successiva deduzione dell'irritualità del rapporto processuale; nel caso concreto, però, ha escluso che ciò comportasse giudicato parziale per mancata impugnazione di un ministero.
d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368
Invocato come fonte del maggiore trattamento economico richiesto dai medici specializzandi.
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6
Invocato come base per la domanda subordinata di incremento triennale e indicizzazione della borsa di studio.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle controversie relative al trattamento economico dei medici specializzandi, la Presidenza del Consiglio dei ministri e i ministeri evocati in giudizio sono da considerare articolazioni di un unico soggetto pubblico, non coobbligati distinti ai fini del giudicato e dell'impugnazione.
- La mancata proposizione dell'appello da parte di uno dei ministeri convenuti non determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei suoi confronti se l'impugnazione è stata proposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, eventualmente insieme ad altre amministrazioni statali.
- Non è pertinente richiamare la disciplina del litisconsorzio o delle obbligazioni solidali per sostenere la scindibilità del giudizio quando la parte pubblica evocata è sostanzialmente un soggetto unitario articolato in diverse amministrazioni.
- Quando l'Avvocatura dello Stato non eccepisce tempestivamente l'erronea individuazione della controparte pubblica, la questione dell'irrituale costituzione del rapporto processuale può restare preclusa; tale principio, però, non trasforma le diverse articolazioni statali in soggetti processuali autonomi ai fini del giudicato.
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