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Sentenza

Sentenza n. 3705/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 00045/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202502404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Umbria che aveva annullato la sanzione disciplinare del richiamo scritto per tardività dell'avvio del procedimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La dipendente aveva impugnato una sanzione disciplinare di richiamo scritto, adottata in relazione alla partecipazione, durante un periodo di congedo per malattia, a un evento pubblico organizzato da una società collegata a Herbalife, senza comunicare il mutamento del domicilio ai fini della reperibilità. Il procedimento disciplinare era stato avviato nel dicembre 2022, dopo esposti anonimi dell'agosto 2021, accertamenti interni, una segnalazione alla Procura e l'archiviazione del procedimento penale nel gennaio 2022. In primo grado la dipendente aveva dedotto, tra l'altro, la tardività della contestazione, la difformità tra addebiti e motivazione, l'insussistenza dell'obbligo di reperibilità, l'assenza di prova della presenza all'evento e lo sviamento di potere. Il TAR aveva accolto il motivo relativo alla tardività, ritenendo che l'Amministrazione disponesse già nel 2021 degli elementi essenziali della condotta, e aveva annullato la sanzione, respingendo soltanto la censura di sviamento. Il Ministero ha appellato la sentenza sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla conoscenza integrale e certa della conclusione del procedimento penale, ovvero dall'acquisizione delle motivazioni della richiesta di archiviazione nel novembre 2022, e che fosse legittimo attendere gli esiti penali per non compromettere le indagini. L'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello e ne ha contestato il merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello, assorbendo le eccezioni processuali dell'appellata. Ha confermato che l'art. 103, comma 2, del d.P.R. n. 3 del 1957 impone di contestare subito gli addebiti dopo l'acquisizione della notizia dell'infrazione. Il termine non è fisso, ma l'Amministrazione deve agire entro un arco temporale ragionevole e non dilatorio, considerando la natura dei fatti, la complessità degli accertamenti e il diritto di difesa. Nel caso concreto, gli elementi essenziali erano già disponibili: periodo di malattia, partecipazione all'evento e contenuti pubblicati sui social network. Il ritardo nei flussi informativi tra uffici della stessa Amministrazione non può posticipare indefinitamente il dies a quo, poiché comprometterebbe le garanzie dell'incolpato; peraltro, già nell'ottobre 2021 era stata trasmessa al Compartimento competente una relazione istruttoria articolata con numerosi allegati. La pendenza delle sole indagini preliminari non impediva l'immediata contestazione, potendo il procedimento disciplinare essere instaurato e poi sospeso nei casi previsti dall'art. 11 del d.P.R. n. 737 del 1981. Secondo il richiamo all'Adunanza plenaria n. 1 del 2009, tale meccanismo presuppone l'esercizio dell'azione penale e non opera per la mera fase delle indagini preliminari conclusasi con archiviazione. Non è stato inoltre dimostrato che la contestazione richiedesse l'utilizzo di atti coperti da segreto investigativo, poiché i fatti erano autonomamente conosciuti dagli uffici tramite accertamenti interni. È stata quindi confermata l'illegittimità della sanzione per tardività dell'avvio del procedimento disciplinare. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 103 d.P.R. n. 3/1957

    Impone all'Amministrazione di contestare gli addebiti senza ritardo dopo l'acquisizione della notizia dell'infrazione; il termine non è fisso, ma deve essere ragionevole e non dilatorio, in rapporto alla natura dei fatti, alla complessità degli accertamenti e alle esigenze difensive.

  • art. 11 d.P.R. n. 737/1981

    Consente, nei casi di fatti rilevanti sia penalmente sia disciplinarmente, l'instaurazione del procedimento disciplinare e la sua successiva sospensione in attesa della definizione del giudizio penale.

  • art. 4, comma 2, n. 18, d.P.R. n. 737/1981

    Disposizione indicata quale base della contestazione disciplinare relativa alla condotta della dipendente.

  • artt. 1392, comma 3, e 1393, comma 4, d.lgs. n. 66/2010

    Norme invocate dal Ministero per sostenere che l'avvio o la riapertura del procedimento disciplinare decorresse dalla conoscenza della conclusione del procedimento penale; la tesi non è stata accolta nel caso concreto.

  • art. 329 cod. proc. pen.

    Il segreto investigativo non impediva la contestazione, poiché non risultava necessario utilizzare o comunicare atti coperti da segreto, essendo i fatti autonomamente conosciuti dall'Amministrazione.

Massime di principio

  • La regola secondo cui gli addebiti disciplinari devono essere contestati "subito" non stabilisce un termine fisso e predeterminato, ma impone all'Amministrazione di procedere entro un termine ragionevole e non dilatorio, valutato in relazione alla natura dei fatti, alla complessità degli accertamenti e alla garanzia del diritto di difesa dell'incolpato.
  • Quando gli uffici della stessa Amministrazione acquisiscono in tempi diversi gli elementi relativi a un'infrazione disciplinare, il ritardo nei flussi informativi interni non può essere utilizzato per procrastinare il termine di contestazione a danno del dipendente, se gli elementi essenziali della condotta erano già disponibili presso l'Amministrazione.
  • La pendenza delle sole indagini preliminari non costituisce, di regola, un impedimento all'immediata contestazione disciplinare per fatti suscettibili di rilevanza penale e disciplinare; l'Amministrazione può instaurare tempestivamente il procedimento e sospenderlo nei casi previsti dalla disciplina applicabile.
  • Il meccanismo di sospensione del procedimento disciplinare in attesa del processo penale presuppone l'avvenuto esercizio dell'azione penale e non si applica automaticamente alla mera fase delle indagini preliminari conclusasi con archiviazione.
  • Il segreto investigativo non giustifica il differimento della contestazione quando l'Amministrazione dispone autonomamente, attraverso propri accertamenti e documenti non coperti da segreto, degli elementi necessari per formulare l'addebito.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTermini del procedimento e silenzioAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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