Cassazione Civile, Sentenza n. 20553/2020 del 29/09/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la pronuncia di primo grado: (a) condanna di Pellegrino alla restituzione di euro 283.000,00 a favore di Moroni; (b) declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di compravendita del 18/05/2005 nei confronti di Moroni; (c) dichiarazione di simulazione assoluta del contratto preliminare del 02/11/2005 tra Cenci e Vallone. Le censure principali in cassazione riguardavano l'interpretazione della scrittura privata del 16/02/2005 (se avesse avuto funzione di riconoscimento di credito già erogato o fosse una mera promessa di prestito), la valutazione probatoria relativa all'escussione del pegno sui titoli e all'utilizzo delle somme, la sussistenza dei presupposti di inefficacia ai sensi dell'art. 2901, terzo comma, c.c., profili di motivazione relativi alla valutazione dei testi e della documentazione, e questioni processuali relative alla richiesta di rimessione in termini per il controricorso tardivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto la richiesta di rimessione in termini del resistente come infondata, ritenendo che la mancata tempestiva ricezione della notifica fosse imputabile alla parte/difensore/domiciliatario. Sostanzialmente la Corte ha condiviso la valutazione di merito secondo cui la scrittura privata del 16/02/2005 aveva natura ricognitiva di un credito già erogato: ciò risultava dal tenore complessivo dei documenti (brogliacci, prospetti, pagamenti di rate e interessi con decorrenza anteriore), dalla coerenza delle clausole e dalla prova testimoniale. Ha inoltre ritenuto non applicabile l'art. 2901, terzo comma, c.c., rispetto alla vendita del 18/05/2005 perché i debiti dedotti erano stati estinti con negozi successivi (in particolare la vendita del 14/12/2006) e non con l'atto impugnato. Ha confermato la dichiarazione di simulazione assoluta del contratto preliminare del 02/11/2005. Il ricorso è stato quindi rigettato e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese di legittimità (liquidate in euro 7.800,00 più spese forfettarie, esborsi e accessori).
Norme richiamate
art. 2901 cod. civ.
Applicato nella valutazione dell'inefficacia dell'alienazione: la Corte ha escluso l'applicabilità del terzo comma con riferimento alla vendita del 18/05/2005 perché il presunto pagamento dei debiti sarebbe avvenuto con atti successivi; l'articolo è utilizzato per verificare il nesso temporale e causale tra l'alienazione e l'estinzione dei debiti
art. 1362 cod. civ.
Richiamato come principio base dell'interpretazione contrattuale (ricostruzione della comune intenzione delle parti); la Corte ha sottolineato che il significato letterale non è assoluto e che il giudice di merito deve accertare la volontà mediante interpretazione globale
art. 1363 cod. civ.
Richiamato per il criterio logico-sistematico: la volontà delle parti va desunta da un esame complessivo delle clausole e del comportamento successivo delle parti; la Corte ha applicato questo criterio per ritenere che la scrittura aveva funzione ricognitiva
art. 184-bis cod. proc. civ.
Citato nel contesto della rimessione in termini: la Corte ricorda che la rimessione richiede che la decadenza sia determinata da causa non imputabile alla parte
art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. (come novellato dalla L. n. 69/2009)
Richiamato insieme all'art. 184-bis per precisare i requisiti della rimessione in termini: occorre una causa estranea alla volontà della parte
art. 82 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37
Richiamato per affermare la responsabilità del domiciliatario: la mancata o difettosa comunicazione della notifica è imputabile al domiciliatario/difensore/parte
art. 360 primo comma nn. 3, 4, 5 cod. proc. civ.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto, vizi di motivazione, omesso esame di fatto decisivo): la Corte ha esaminato i motivi nei relativi limiti di sindacato di legittimità e dichiarato molte doglianze infondate o inammissibili
art. 132 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione ai motivi che censuravano la motivazione della Corte territoriale: la Corte di legittimità ha ritenuto le critiche non fondate, confermando la valutazione di merito sulla motivazione complessiva
art. 378 cod. proc. civ.
Menziionato in ordine al deposito di memorie nel corso del procedimento di cassazione
art. 1988 cod. civ.
Invocato dai ricorrenti in una censura probatoria relativa all'escussione del pegno e alla provenienza delle somme; la Corte ha ritenuto la censura priva dell'indispensabile specificità e irrilevante rispetto alla ratio decidendi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione alla liquidazione delle spese (testuale applicazione finale nella sentenza, richiamata al dispositivo)
Massime di principio
- Nell'interpretazione di un accordo scritto il giudice non è vincolato in modo assoluto al senso letterale delle parole: va effettuata un'interpretazione globale collegando clausole, documenti contigui e comportamento successivo delle parti (artt. 1362 e 1363 c.c.)
- Pagamenti, prospetti e documentazione contabile che precedono o accompagnano una scrittura possono trasformarne la natura formale in scrittura ricognitiva di rapporti già esistenti; l'esistenza di interessi decorrenza anteriore è indizio rilevante di erogazione già avvenuta
- Per ottenere la rimessione in termini (art. 184-bis e art. 153 c.p.c.) è necessario dimostrare che la decadenza sia stata causata da un fattore estraneo alla volontà della parte; responsabilità del domiciliatario o del difensore sono attribuibili alla parte
- In sede di cassazione il sindacato sulle valutazioni di fatto e di prova del giudice di merito è limitato: il ricorrente deve dedurre specificamente la violazione dei canoni legali di interpretazione o un vizio motivazionale concreto e riferito
- Ai fini della revocatoria o dell'inefficacia dell'alienazione ai sensi dell'art. 2901 c.c. è necessario il nesso temporale e causale tra l'atto impugnato e l'estinzione dei debiti; se le somme sono state effettivamente impiegate per estinguere i debiti con atti successivi, l'atto contestato può non essere rilevante
- La dichiarazione di simulazione di un contratto non viene automaticamente esclusa dal fatto che, successivamente, sia intervenuta una vendita apparentemente diversa o che il prezzo sia stato effettivamente corrisposto: occorre valutare la reale volontà negoziale e le modalità concrete dell'operazione
- La prova testimoniale e documentale, se coerente e non contraddetta, può legittimare la ricostruzione del credito anche in presenza di formulazioni contrattuali 'atecniche' o ambigue
- La mancata tempestiva opposizione o la tardiva notificazione del controricorso in cassazione può determinare l'inammissibilità del controricorso, ma non annulla la procura conferita al difensore né ne impedisce la partecipazione all'udienza
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