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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15884/2026 del 23/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un atto di compravendita del 28 luglio 2015 con cui l'ex direttore generale di un istituto di credito, insieme alla coniuge comproprietaria, trasferiva alla moglie la quota indivisa del 50% di diversi immobili. La banca, posta in liquidazione coatta amministrativa, sosteneva di essere creditrice a titolo risarcitorio per fatti di mala gestio imputati all'ex dirigente e agiva ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace l'atto di disposizione, ritenendolo pregiudizievole della garanzia patrimoniale. Il convenuto resisteva deducendo che il prezzo era congruo, che vi era stato un verbale di conciliazione del 14 maggio 2015 con reciproche rinunce, e che la banca avrebbe potuto agire solo per fatti successivamente conosciuti e caratterizzati da dolo o colpa grave. Il Tribunale accolse la revocatoria e la Corte d'appello confermò. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., sostenendo che la banca non avesse un credito almeno ragionevolmente configurabile e che la corte avesse valorizzato indebitamente le sanzioni delle autorità di vigilanza; 2) violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo e vizi processuali, lamentando che il verbale di conciliazione precludesse l'azione e che la banca conoscesse già i fatti contestati; 3) violazione dell'art. 2901 c.c., contestando la sussistenza sia dell'eventus damni sia dell'elemento soggettivo, anche in ragione della presenza di coobbligati e assicurazioni e della presunta posteriorità del credito rispetto all'atto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, ai fini dell'azione revocatoria, è sufficiente una ragione di credito non manifestamente pretestuosa, anche se eventuale o litigiosa, senza necessità di un credito già definitivamente accertato; nel caso concreto la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato la pendenza dell'azione di responsabilità e i provvedimenti sanzionatori come indizi idonei a escludere la pretestuosità della pretesa. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché fondato, in parte, su un vizio di cui all'art. 360, n. 5, non proponibile in ragione della cd. doppia conforme e, in parte, su una richiesta di diversa interpretazione del verbale di conciliazione e di rivalutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, rilevando che esso riproponeva questioni di fatto già esaminate e correttamente decise: l'eventus damni sussiste anche quando l'atto renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, senza che rilevi la solvibilità di coobbligati; il credito risarcitorio era sorto al momento della commissione della mala gestio, dunque prima dell'atto dispositivo; la consapevolezza del pregiudizio era stata congruamente desunta dal breve intervallo tra dimissioni e vendita e dalle peculiarità dell'atto. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria tutela anche una ragione o aspettativa di credito non manifestamente pretestuosa; non è necessario un credito certo, liquido ed esigibile, né un previo accertamento giudiziale del credito.

  • art. 2697 c.c.

    Il creditore deve provare la ragione non pretestuosa e, per l'eventus damni, l'alterazione della garanzia patrimoniale; al debitore spetta provare che il patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del fatto sotto l'apparenza della violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    Il motivo è inammissibile in presenza di doppia conforme, se non viene dimostrata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito.

  • art. 360, comma quarto, cod. proc. civ.

    In caso di conferma della decisione di primo grado per le stesse ragioni e sugli stessi fatti, il ricorso per cassazione è proponibile solo per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove resta riservata al giudice di merito, salvo errori di diritto nei criteri di valutazione.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio motivazionale non può essere evocato per contestare in cassazione l'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.

  • art. 1102 c.c.

    Richiamato solo per descrivere la situazione di comproprietà dell'acquirente; non è norma decisiva della ratio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro del contributo unificato richiamato per l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, la nozione di credito è ampia e comprende anche una ragione o aspettativa di credito, purché non sia ictu oculi pretestuosa; non occorre che il credito sia già accertato con sentenza definitiva.
  • Il credito risarcitorio da fatto illecito sorge al momento della commissione dell'illecito, non al momento del suo accertamento giudiziale; per stabilire se l'atto dispositivo sia anteriore o posteriore al credito occorre guardare alla data della condotta dannosa.
  • L'eventus damni ricorre anche quando l'atto non azzera il patrimonio del debitore ma ne rende più difficile o incerta la soddisfazione del credito, producendo un mutamento quantitativo o qualitativo della garanzia patrimoniale.
  • Nell'azione revocatoria, quando l'atto è successivo al credito, è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore; per gli atti a titolo oneroso occorre anche la consapevolezza del terzo, prova che può essere desunta per presunzioni.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa interpretazione delle clausole contrattuali se il ricorrente si limita a contrapporre la propria lettura a quella plausibilmente adottata dal giudice di merito.
  • La presenza di coobbligati solidali o di possibili garanzie assicurative non esclude di per sé l'eventus damni, che va valutato con riferimento alla sola situazione patrimoniale del debitore convenuto in revocatoria.

Come è indicizzato

MaterieCompensazioneImpugnazioniMandato
RamiObbligazioniProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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