Cassazione Penale, Sentenza n. 22941/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sassari che aveva annullato il decreto del G.I.P. (09/08/2023) che disponeva il sequestro preventivo di un'area demaniale di circa 258 mq occupata abusivamente da ombrelloni, sedie e lettini. Il PM ha dedotto due motivi: (1) errore nel ritenere sussistente un "giudicato cautelare" relativo alla stagione 2022 (chiusa con oblazione), mentre nel 31/03/2023 si sarebbe concretizzata una nuova occupazione; (2) violazione di legge e travisamento del fatto perché l'accatastamento delle suppellettili, trovato al momento dell'esecuzione, costituirebbe prova evidente della prossima nuova occupazione e non un atto propedeutico alla rimozione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale abbia motivato congruamente l'esclusione del periculum in mora e del fumus, osservando che al momento dell'esecuzione (12/09/2023) gli oggetti risultavano rimossi e accatastati in modo compatibile con la fine della stagione balneare e con una attività propedeutica alla rimozione, non con una occupazione certa e apprezzabile nel tempo. La Corte ha inoltre precisato che il ricorso del PM mirava a prospettare una diversa valutazione di merito degli elementi probatori, operazione che non è sindacabile in sede di legittimità; resta comunque impregiudicata la possibilità per il PM di richiedere un nuovo sequestro qualora la condotta si ripeta.
Norme richiamate
art. 627 cod. proc. pen.
Richiama la pronuncia in sede di rinvio; regolamenta la decisione del giudice in applicazione del rinvio operato dalla Corte.
art. 633 cod. pen.
Norma che sanziona l'invasione di terreni o edifici; la Corte ha valutato l'esistenza del fumus per questo reato e l'ha ritenuta non dimostrata per la specifica condotta al momento dell'esecuzione del sequestro.
art. 54 cod. nav.
Richiamato in combinazione con l'art. 1161 c. nav. per le violazioni relative all'occupazione demaniale marittima; la decisione ha valutato l'elemento cautelare anche alla luce delle risultanze su tale disciplina.
art. 1161 cod. nav.
Richiamato unitamente all'art. 54 cod. nav.; la Corte ha esaminato se sussistessero i presupposti cautelari per l'applicazione delle norme navali in tema di occupazione demaniale e ha ritenuto che mancasse il periculum in mora.
art. 325 cod. proc. pen.
Principio di non sindacabilità in sede di legittimità di valutazioni di fatto e di motivazioni non manifestamente illogiche; la Corte ha usato questa disposizione per escludere il sindacato di merito richiesto dal PM.
Massime di principio
- Per disporre il sequestro preventivo di aree demaniali occupate abusivamente è necessario dimostrare sia il fumus del reato sia il periculum in mora; la semplice antecedente o ricorrente occupazione non basta se, al momento dell'esecuzione, gli elementi materiali indicano una rimozione o una cessazione dell'occupazione.
- La presenza di suppellettili accatastate può essere ambigua: può indicare preparazione a una nuova occupazione oppure mera rimozione e deposito stagionale; la valutazione corre sul giudice di merito e richiede accertamenti sul contesto temporale e sulle modalità materiali.
- La definizione per oblazione di uno specifico episodio (stagione precedente) non crea un 'giudicato cautelare' che impedisca l'adozione di misure per fatti successivi, ma non esclude che valutazioni concrete sull'attualità del pericolo possano impedire un sequestro preventivo.
- In sede di Cassazione non è possibile sindacare valutazioni di merito congrue e non manifestamente illogiche: il ricorso deve evidenziare vizi di diritto o motivazioni palesemente illogiche o contraddittorie per essere ammissibile.
- Se la condotta si ripete concretamente (nuova occupazione effettiva), il pubblico ministero può nuovamente richiedere misure cautelari e il giudice potrà procedere al sequestro sulla base dei nuovi elementi.
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