Cassazione Penale, Sentenza n. 24590/2024 del 21/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento che aveva inflitto 2 anni e 8 mesi di reclusione e 12.000 euro di multa per violazione dell'art.73, comma 1, DPR 309/90; il ricorrente contestava: a) la mancata valutazione della pericolosità sociale ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza (espulsione) ai sensi dell'art.86 DPR 309/90 e in relazione all'art.186 DPR 309/90; b) la confisca del denaro sequestrato per carenza di pertinenzialità e per inesistenza di profitto del reato, contestando l'applicabilità della confisca per sproporzione ai sensi dell'art.240-bis c.p. e dell'art.85 DPR 309/90.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: ha confermato la confisca per sproporzione ritenendo congrua la motivazione sulla manifesta sproporzione tra gli importi detenuti e i redditi dichiarati (imputato dichiaratosi disoccupato e nullatenente, senza plausibile spiegazione sulla provenienza della somma). Quanto all'ordine di espulsione, la Corte ha ritenuto che il giudice del patteggiamento avesse adeguatamente valutato e motivato il requisito della pericolosità sociale, richiamando la gravità della condotta, l'insidiosità, il numero di dosi ricavabili e i collegamenti con ambienti criminali dediti al narcotraffico, e quindi non ha disposto annullamento e rinvio. Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
DPR 9 ottobre 1990, n.309, art.86
Norma che autorizza l'ordine di espulsione del cittadino straniero a pena espiata; la Corte richiede che il giudice valuti e motivi la pericolosità sociale del condannato anche in sede di patteggiamento, e annulla con rinvio solo se tale valutazione manca; nel caso concreto la valutazione è stata ritenuta adeguata.
DPR 9 ottobre 1990, n.309, art.73 comma 1
art.73 comma 1 DPR 309/90
Norma sostanziale che punisce condotte relative agli stupefacenti; ha costituito il titolo di accusa per il quale è stata applicata la pena concordata nel patteggiamento.
Codice penale, art.240-bis
Dispositivo che consente la confisca per sproporzione (utilità manifestamente sproporzionate rispetto ai redditi dichiarati); la Corte ha ritenuto applicabile la misura perché l'imputato non ha fornito spiegazioni plausibili sulla provenienza delle somme e dichiarava di essere nullatenente.
DPR 9 ottobre 1990, n.309, art.85
Norma richiamata nella discussione sulla confisca; la Corte ha ritenuto non ostativa l'applicazione della confisca per sproporzione in relazione all'illecito di stupefacenti, alla luce della motivazione fornita dal giudice di merito.
Codice di procedura penale, artt. 444 e ss.
artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
Norme sul patteggiamento (applicazione della pena su proposta delle parti); la sentenza impugnata è una sentenza di patteggiamento e le valutazioni sulle misure di sicurezza e confisca sono ammissibili in sede di impugnazione nei limiti previsti.
Codice di procedura penale, art.448 comma 2-bis
art.448 comma 2-bis cod.proc.pen.
Consente il ricorso per cassazione contro statuizioni che escano dal potere dispositivo delle parti, come le misure di sicurezza o la confisca; la Corte ha ritenuto il motivo proponibile ma infondato nel caso concreto.
DPR 9 ottobre 1990, n.309, art.186
Norma richiamata dal ricorrente relativa alla valutazione della pericolosità sociale ai fini di provvedimenti di sicurezza; la Corte ha ritenuto che l'obbligo di valutazione fosse stato assolto dal giudice del patteggiamento nel caso concreto.
Massime di principio
- La confisca per sproporzione (art.240-bis c.p.) può essere disposta anche nei casi di detenzione di stupefacenti quando gli importi rinvenuti risultino manifestamente sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati e il detenuto non dia spiegazioni plausibili sulla provenienza; l'onere probatorio sulla provenienza grava sul possessore.
- In sentenze di patteggiamento (art.444 e ss. c.p.p.) il giudice deve comunque valutare e motivare la possibile applicazione di misure di sicurezza (come l'espulsione prevista dall'art.86 DPR 309/90) e la loro concreta necessità; l'omessa valutazione può essere motivo di annullamento limitato alla statuizione che esce dal potere delle parti.
- Il ricorso in Cassazione ai sensi dell'art.448, comma 2-bis c.p.p. è esperibile per contestare statuizioni quali confische o misure di sicurezza che non rientrano nella disponibilità delle parti, ma il ricorso sarà rigettato se il giudice di merito ha fornito motivazione logica e congrua.
- La semplice contestazione della detenzione di stupefacenti non esclude a priori la possibilità di confisca: va valutata la connessione tra somme/beni e attività delittuosa; in mancanza di prova della legittima provenienza, può operare la confisca per sproporzione.
- La documentazione sullo stato patrimoniale e sui redditi dichiarati è determinante: dichiarazioni di nullatenenza o disoccupazione non supportate da giustificazioni possono favorire l'applicazione di misure patrimoniali.
- Nel bilanciamento richiesto al giudice del patteggiamento, la motivazione sulla pericolosità sociale può fondarsi su elementi concreti quali quantità di stupefacente, possibilità di ricavare numerose dosi e collegamenti con contesti criminali; tali elementi, se adeguatamente esposti, sono sufficienti a reggere la statuizione di espulsione.
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