Ordinanza n. 218/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento n.-OMISSIS- del -OMISSIS- avente ad oggetto la sospensione del Nulla Osta n.-OMISSIS- inerente i corsi di qualificazione iniziale e la formazione periodica per il rilascio ed il rinnovo della carta di qualificazione del conducente C.Q.C.; - nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusa la comunicazione di avvio del procedimento n. -OMISSIS-e il verbale ispettivo del -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di sospensione del nulla osta relativo ai corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il rilascio e il rinnovo della CQC, unitamente agli atti presupposti, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento e il verbale ispettivo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'autoscuola ha impugnato il provvedimento ministeriale di sospensione del nulla osta relativo allo svolgimento dei corsi per il rilascio e il rinnovo della carta di qualificazione del conducente, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Sono stati contestati anche la comunicazione di avvio del procedimento, il verbale ispettivo e gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti né le specifiche censure formulate nel ricorso.
La decisione
Il TAR, nella fase cautelare e con cognizione sommaria, ha rigettato la domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Il Collegio ha ritenuto insussistente il periculum in mora, considerando prevalente, alla luce delle contestazioni descritte nel provvedimento ministeriale, l'interesse pubblico tutelato dall'Amministrazione procedente. La decisione è espressamente resa impregiudicate le valutazioni di merito e non contiene una definizione della legittimità sostanziale dell'atto impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente
La norma è stata richiamata quale presupposto per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è stata richiamata insieme alla disciplina nazionale per giustificare l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può rigettare la domanda di sospensione quando, alla luce delle contestazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, l'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione risulti prevalente rispetto agli interessi del ricorrente.
- Il rigetto della domanda cautelare per insussistenza del periculum in mora non comporta, di per sé, una decisione sulla legittimità di merito del provvedimento impugnato, quando l'ordinanza sia espressamente adottata con cognizione sommaria e impregiudicate le valutazioni di merito.
- La prevalenza dell'interesse pubblico, valutata in relazione alle contestazioni contenute nel provvedimento amministrativo, può giustificare il mantenimento interinale dell'efficacia di un atto di sospensione di un nulla osta funzionale allo svolgimento di attività formative sottoposte a controllo amministrativo.
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