Sentenza n. 358/2026 - Salerno, Sezione 2
avverso il silenzio inadempimento serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza di cui alla diffida e contestuale istanza di avocazione ex art. 2, commi 9bis e 9quinquies, L. n. 241/1990 e ss. modifiche, avente ad oggetto la nomina di un Commissario, responsabile del procedimento ai fini dell’esecuzione della procedura di demolizione delle opere dichiarate abusive nelle ordinanze prot. n. 6143 del 18 giugno 2024 e prot. n. 6157 del 18 giugno 2024; nonché per la declaratoria di accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, e per la condanna delle stesse Amministrazioni a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a. ai fini dell’esecuzione della procedura di demolizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulle istanze dirette alla nomina di un commissario e all’attivazione della procedura di demolizione di opere dichiarate abusive
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni intimate)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’inerzia del Comune e della Prefettura rispetto alle istanze e ai solleciti volti a ottenere l’esecuzione della demolizione di muretti, una tettoia e un manufatto oggetto di ordinanze comunali del 18 giugno 2024. Ha dedotto la violazione dell’art. 2 l. n. 241/1990 e dell’art. 41 d.P.R. n. 380/2001, sostenendo di avere un interesse legittimo a reagire all’inerzia amministrativa e rappresentando l’urgenza dell’intervento per il rischio di crolli e smottamenti e per i danni alla propria proprietà. La Prefettura ha sostenuto che l’intervento sostitutivo avrebbe potuto essere attivato soltanto previa informazione del Comune, che nella specie sarebbe mancata. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai proprietari degli immobili interessati dalle ordinanze demolitorie, qualificabili come controinteressati, nonché per carenza di interesse e per la necessità di un previo sopralluogo volto a verificare la permanenza degli abusi. Nel merito ha negato l’inerzia, deducendo che erano state accertate l’assenza di opere abusive in una proprietà e l’esistenza di permessi di costruire relativi ai muri di contenimento. Il ricorrente ha chiesto in udienza l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per omessa notifica ai proprietari degli immobili cui si riferivano le ordinanze demolitorie. Ha affermato che l’obbligo di instaurare un contraddittorio integro opera anche nei giudizi contro il silenzio e nei giudizi di accertamento, quando vi siano soggetti direttamente pregiudicati dalla pronuncia richiesta. In particolare, i proprietari delle opere interessate dall’istanza di repressione dell’abuso sono controinteressati, poiché l’eventuale accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di attivarsi potrebbe arrecare loro un pregiudizio diretto, anche in ragione dell’imputazione delle spese di demolizione. Il giudice ha escluso che l’individuazione dei controinteressati fosse difficile o complessa. Ha inoltre respinto la richiesta di integrazione del contraddittorio ex art. 49 c.p.a.: il primo comma presuppone che il ricorso sia stato notificato ad almeno uno dei controinteressati, circostanza non verificatasi; inoltre, il secondo comma consente di decidere a contraddittorio non integro quando il ricorso sia manifestamente inammissibile. Non sono state quindi esaminate nel merito le deduzioni sull’inerzia amministrativa, sull’obbligo di provvedere e sulla permanenza degli abusi. Le spese sono state integralmente compensate per la natura formale della decisione.
Norme richiamate
art. 2 l. n. 241/1990
Norma richiamata dal ricorrente a fondamento dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento; la sentenza non esamina nel merito la sua applicazione per la definizione in rito.
art. 2, commi 9-bis e 9-quinquies, l. n. 241/1990
Norma posta a fondamento dell’istanza di avocazione e di nomina di un commissario; la sentenza non decide nel merito la relativa pretesa.
art. 41 d.P.R. n. 380/2001
Norma richiamata dal ricorrente in relazione all’esecuzione della demolizione; la questione sostanziale non è stata esaminata.
art. 49 c.p.a.
quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati
L’integrazione del contraddittorio presuppone che il ricorso sia stato proposto almeno contro uno dei controinteressati; non è applicabile quando nessun controinteressato sia stato destinatario della notifica. Il comma 2 consente inoltre di decidere a contraddittorio non integro quando il ricorso sia manifestamente inammissibile.
Massime di principio
- Nei giudizi amministrativi contro il silenzio-inadempimento, la qualità di controinteressato può spettare al soggetto che sarebbe direttamente pregiudicato dall’esercizio del potere amministrativo sollecitato dal ricorrente, anche se non esiste un controinteressato formale individuato nell’atto impugnato.
- Nei giudizi diretti a ottenere l’attivazione dei poteri repressivi in materia edilizia, il proprietario dell’immobile o delle opere oggetto della richiesta di demolizione è controinteressato, poiché l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere può incidere direttamente sulla sua posizione giuridica e comportare l’addebito delle spese di demolizione.
- L’omessa notifica del ricorso ai controinteressati direttamente individuabili determina l’inammissibilità del ricorso anche quando l’azione proposta sia un’azione contro il silenzio e non un’azione di annullamento.
- L’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49 c.p.a. non può essere disposta quando il ricorso non sia stato notificato ad alcuno dei controinteressati; inoltre, il giudice può decidere senza disporre l’integrazione quando il ricorso sia manifestamente inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 453/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 454/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 455/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 28/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 376/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 377/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →