Sentenza n. 822/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 421/2024 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 19.11.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, n. 421/2024, relativa al riconoscimento della carta docente per cinque annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, n. 421/2024. La decisione del giudice ordinario era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 23 maggio 2025, ed era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'Amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto agli obblighi derivanti dalla sentenza definitiva del giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. In caso di ulteriore inerzia, su istanza del ricorrente, le operazioni necessarie saranno compiute, in sostituzione del Ministero e nei successivi novanta giorni, dal commissario ad acta nominato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico regionale, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, utilizzata per ottenere l'esecuzione della sentenza definitiva del giudice ordinario rimasta ineseguita.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando una sentenza del giudice ordinario sia passata in giudicato, sia stata notificata all'amministrazione ai fini dell'esecuzione e l'amministrazione, decorso il termine dilatorio previsto, rimanga inadempiente.
- In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva entro un termine assegnato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte e in sostituzione dell'amministrazione entro il termine stabilito.
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