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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48264/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo del complesso aziendale della Società Agricola Cascina Pirola S.r.l. sostenendo l'omessa o insufficiente motivazione in ordine: 1) al "periculum in mora" richiesto per il sequestro finalizzato alla confisca (art. 321 co. 2 c.p.p.); 2) al pericolo di reiterazione (periculum) richiesto per il sequestro impeditivo (art. 321 co. 1 c.p.p.); 3) al nesso di specifica, non occasionale e non mediata strumentalità fra i beni sequestrati e il reato di caporalato (art. 603-bis c.p.); 4) alla proporzionalità e adeguatezza della misura rispetto ad alternative meno invasive (es. controllo giudiziario, modifiche di governance, modelli organizzativi, offerte di risarcimento). La difesa sottolineava anche sopravvenienze quali dimissioni, controllo giudiziario in atto, versamenti soci e proposte risarcitorie che avrebbero ridotto o eliminato le esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Milano in funzione di giudice del riesame per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse carente sotto il profilo motivazionale soprattutto rispetto alla necessità di motivare il "periculum in mora" per il sequestro finalizzato alla confisca e rispetto alla valutazione della proporzionalità, dell'adeguatezza e del nesso di strumentalità dei singoli beni, non avendo il Tribunale del riesame adeguatamente considerato le novità e gli elementi sopravvenuti prodotti dalla difesa.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    art. 321 co. 1 e co. 2 cod. proc. pen.

    La Corte richiama che, anche per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (co. 2), è necessario motivare il "periculum in mora"; non è sufficiente basarsi sulla sola riconducibilità del bene tra le categorie suscettibili di confisca. I principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità devono essere valutati e motivati.

  • art. 603-bis cod. pen.

    art. 603 bis co. 1 n. 2, co. 2 e 4 n. 1 cod. pen.

    Reato contestato (caporalato). La confisca obbligatoria prevista dalla norma richiede l'accertamento del nesso di derivazione/profitto e, ai fini cautelari, la dimostrazione del nesso di strumentalità fra i beni e la condotta criminosa.

  • D.Lgs. 231/2001

    art. 19; artt. 5 co.1 lett. a) e 25-quinquies lett. a)

    Il decreto 231 è invocato per la responsabilità amministrativa dell'ente; l'art. 19 prevede la confisca del profitto del reato che impone la necessità di indicare il profitto e il nesso di derivazione tra reato e beni per giustificare sequestro/conficsa.

  • L. n. 199/2016

    Norma che disciplina il controllo giudiziario come misura alternativa al sequestro; la Corte richiama la rilevanza della compatibilità fra controllo giudiziario e sequestro preventivo nella valutazione delle esigenze cautelari.

  • art. 325 e art. 125 cod. proc. pen.

    art. 325 co. 1; art. 125 co. 3 cod. proc. pen.

    Regole procedurali sul ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari e sull'obbligo di motivazione: il ricorso è possibile per violazione di legge o per motivazione assente/meramente apparente che renda incomprensibile l'iter logico-giustificativo del provvedimento.

Massime di principio

  • Per sequestri preventivi finalizzati alla confisca è obbligatoria la motivazione sul "periculum in mora": non basta affermare che il bene rientra nella categoria oggettiva delle cose sequestrabili.
  • Il nesso di strumentalità tra beni e reato deve essere specificamente accertato ("specifica, non occasionale e non mediata"): non è sufficiente l'affermazione generica che i lavoratori operavano nell'intera azienda.
  • Il giudice deve valutare e motivare l'adeguatezza e la proporzionalità della misura reale e spiegare perché non sia possibile adottare misure meno invasive (es. controllo giudiziario, vincoli parziali, sequestri limitati a singoli beni).
  • Le sopravvenienze (cambi di governance, controllo giudiziario in atto, versamenti soci a garanzia, modelli organizzativi adottati, offerte di risarcimento alle vittime) devono essere valutate dal giudice nel loro effetto sul pericolo di reiterazione e sulla possibilità di misure alternative; il mancato esame può determinare annullamento in Cassazione.
  • In sede di appello cautelare (art. 322-bis) il tribunale dispone di piena cognizione e può integrare o porre rimedio a carenze motivazionali del giudice di primo grado; se ciò non avviene, la Cassazione può annullare con rinvio.
  • La richiesta di sequestro collegata a profili di responsabilità amministrativa d'impresa (D.Lgs. 231/2001) richiede che il PM indichi il profitto del reato e il nesso di derivazione con i beni oggetto di vincolo; la mera richiamata normativa non è sufficiente.
  • Per le imprese, occorre distinguere tra beni effettivamente usati o destinati alla commissione del reato e gli altri elementi patrimoniali leciti: l'automatismo che sequestra l'intero complesso aziendale senza adeguata prova dell'utilizzo strumentale è censurabile.

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