Cassazione Civile, Ordinanza n. 27526/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia trae origine da rapporti relativi a conti cifrati, depositi titoli e mandati per la gestione di somme e strumenti finanziari, sottoscritti dai ricorrenti presso la sede della banca svizzera a Lugano. Le convenzioni prevedevano l'applicazione del diritto svizzero e indicavano Lugano quale luogo di adempimento e foro giudiziario per ogni procedura. Nel giudizio di merito era stata dichiarata la giurisdizione svizzera. Con i motivi quarto, quinto e sesto del ricorso per cassazione, i ricorrenti hanno contestato tale statuizione: con il quarto hanno invocato l'art. 6 della Convenzione di Lugano sul foro della pluralità di convenuti, poiché erano stati convenuti anche soggetti italiani; con il quinto hanno denunciato la violazione degli artt. 13 e 14, sostenendo che i contratti erano stati preceduti da una proposta specifica in Italia, che gli atti necessari alla conclusione erano stati compiuti in Italia e che da qui partivano gli ordini relativi al portafoglio; con il sesto hanno invocato l'art. 5, deducendo profili di responsabilità contrattuale e da fatto illecito e la conseguente giurisdizione italiana. Le Sezioni Unite hanno esaminato esclusivamente questi motivi, relativi alla giurisdizione.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno respinto i motivi quarto, quinto e sesto, confermando la statuizione sulla giurisdizione svizzera. Hanno escluso il foro del consumatore perché i contratti e le procure risultavano sottoscritti a Lugano, non era stata accertata un'attività della banca diretta verso l'Italia né il compimento in Italia di atti necessari alla conclusione, e l'esecuzione del rapporto avveniva in Svizzera. Hanno inoltre affermato che la clausola scritta di proroga della giurisdizione a favore del foro svizzero, pattuita in via esclusiva, prevale sui fori speciali degli artt. 5 e 6 della Convenzione di Lugano; non risultava, inoltre, un nesso tra le domande e la banca svizzera tale da rendere necessaria una trattazione unitaria in Italia. Gli atti sono stati rimessi alla Sezione Prima civile per l'esame dei restanti motivi di ricorso; la decisione non definisce quindi tali ulteriori motivi.
Norme richiamate
Convenzione di Lugano del 1988, artt. 13 e 14
Va quindi confermata la statuizione in punto di esclusione della sussistenza di elementi che consentano di individuare l’operatività del c.d. foro del consumatore.
Il foro consumeristico non opera quando il professionista non ha diretto la propria attività verso lo Stato di domicilio del consumatore e il consumatore si è recato volontariamente all'estero per concludere il contratto, senza che gli atti necessari alla conclusione siano stati compiuti nello Stato di domicilio.
Convenzione di Lugano del 1988, art. 17
Si deve quindi concludere che, nell’accertata mancata applicabilità della disciplina consumeristica (trattandosi di soggetti recatisi volontariamente all’estero per aprire i conti cifrati in un istituto di credito svizzero), prevale sui fori speciali di cui agli artt.5 e 6 della Convenzione la clausola di proroga della giurisdizione regolarmente pattuita, la cui rilevanza giuridica non avrebbe potuto essere ignorata da coloro che l’avevano sottoscritta.
La clausola scritta di proroga della giurisdizione, pattuita in via esclusiva e non soggetta alle eccezioni previste dalla Convenzione, prevale sui fori speciali degli artt. 5 e 6.
Convenzione di Lugano del 1988, art. 5
Lo stesso ragionamento (prevalenza della clausola di proroga della giurisdizione) va compiuto con riguardo al foro speciale dettato per domanda da responsabilità extracontrattuale, di cui all’art.5 della Convenzione di Lugano.
Il foro speciale previsto per le domande da responsabilità extracontrattuale non prevale sulla clausola esclusiva di proroga della giurisdizione validamente pattuita.
Convenzione di Lugano del 1988, art. 6
Quanto invece al rapporto tra la clausola di proroga della giurisdizione e i fori speciali speciali dettati dall’art.6, in caso di pluralità di convenuti e di connessione soggettiva delle domande, deve ribadirsi che il foro scelto dalle parti in via esclusiva prevale sui fori speciali.
Il foro esclusivo convenzionalmente scelto prevale sul foro speciale fondato sulla pluralità di convenuti e sulla connessione delle domande.
Convenzione di Lugano del 1988, art. 6, par. 1
In tema di giurisdizione del giudice italiano, l'art. 6 della Convenzione di Lugano del 2007, secondo cui una persona domiciliata in uno Stato contraente può essere evocata in giudizio, in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, a condizione che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unitaria per evitare il rischio di giungere a decisioni contrastanti, è applicabile anche in caso di azione di responsabilità, intrapresa dai creditori sociali nei confronti degli amministratori e dei sindaci della società debitrice, allorché, pur non determinandosi una situazione di litisconsorzio necessario, le condotte contestate siano addebitabili sia alle scelte gestorie dell'organo amministrativo sia all'omessa vigilanza degli organi di controllo
Il foro della pluralità di convenuti richiede un nesso stretto tra le domande tale da rendere opportuna la trattazione unitaria per prevenire decisioni contrastanti. Nel caso deciso, la Corte ha comunque ritenuto che la clausola esclusiva pattuita prevalesse su tale foro speciale.
Massime di principio
- Quando il consumatore si reca volontariamente all'estero per concludere il contratto e il professionista non ha diretto la propria attività verso lo Stato di domicilio del consumatore, né vi sono stati compiuti gli atti necessari alla conclusione, non ricorrono, secondo la disciplina consumeristica della Convenzione di Lugano applicata nel caso, i presupposti per radicare la giurisdizione nel foro del consumatore.
- Una clausola scritta di proroga della giurisdizione, pattuita in via esclusiva e non ricadente nelle eccezioni convenzionali a tutela del consumatore o della competenza esclusiva, prevale sui fori speciali previsti dalla Convenzione di Lugano, compresi quelli in materia contrattuale, extracontrattuale e di pluralità di convenuti.
- Il foro della pluralità di convenuti presuppone un nesso tra le domande sufficientemente stretto da rendere opportuna una trattazione unitaria per evitare il rischio di decisioni contrastanti.
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