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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-480/23

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 23 ottobre 2024. — Vladimir Gheorghe Plahotniuc contro Consiglio dell'Unione europea. — Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che destabilizzano la Moldova – Congelamento dei capitali – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applicano il congelamento dei capitali e le restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Inserimento del nome del ricorrente negli elenchi – Indagini e procedimenti penali avviati dalle autorità di uno Stato terzo – Obbligo di verificare che tale decisione rispetti i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di motivazione. — Causa T-480/23

Giurisprudenza europea62023TJ0480

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha annullato gli atti di esecuzione con cui il Consiglio aveva inserito Vladimir Gheorghe Plahotniuc negli elenchi di misure restrittive contro le azioni che destabilizzano la Moldova. Ha ritenuto che la motivazione fosse ambigua quanto al criterio di inserimento applicato e che, in ogni caso, il Consiglio non avesse verificato né motivato il rispetto dei diritti della difesa e della tutela giurisdizionale effettiva nei procedimenti penali moldovi richiamati. Il ricorso è stato quindi accolto e il Consiglio condannato alle spese.

Annullamento dell’inserimento di Vladimir Gheorghe Plahotniuc negli elenchi UE di misure restrittive contro le azioni che destabilizzano la Moldova per carenza di motivazione e mancata verifica del rispetto dei diritti della difesa nei procedimenti penali moldovi richiamati.

La questione giuridica

Se il Consiglio potesse inserire il ricorrente negli elenchi relativi alle misure restrittive per la Moldova sulla base di procedimenti e indagini penali avviati dalle autorità moldove senza verificare e motivare che tali procedimenti rispettassero i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva; e, più in generale, se la motivazione degli atti controversi fosse sufficientemente chiara quanto al criterio di inserimento effettivamente applicato.

Principio di diritto

Quando un inserimento in un elenco sanzionatorio si fonda, anche solo in fatto, su indagini o procedimenti penali avviati da autorità di uno Stato terzo, il Consiglio deve verificare e indicare, sia pure sinteticamente, che tali decisioni sono state adottate nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva; in mancanza, viola l’obbligo di motivazione e l’atto va annullato. Nel caso di specie, inoltre, la formulazione ambigua della motivazione non consentiva di stabilire con certezza quale criterio di inserimento fosse stato effettivamente utilizzato, sicché il Tribunale ha ritenuto l’inserimento fondato solo sul criterio relativo ai gravi illeciti finanziari e all’esportazione non autorizzata di capitali e ha annullato gli atti controversi nella parte relativa al ricorrente.

Norme richiamate

  • articolo 263 TFUE
  • articolo 296 TFUE
  • articolo 29 TUE
  • articolo 215 TFUE
  • articolo 6 TUE
  • articoli 2 e 3 TUE
  • articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • decisione (PESC) 2023/891
  • regolamento (UE) 2023/888
  • decisione (PESC) 2023/1047
  • regolamento di esecuzione (UE) 2023/1045

Annullamento dell’inserimento di Vladimir Gheorghe Plahotniuc nelle misure restrittive contro la Moldova

La sentenza riguarda un ricorso di annullamento proposto dinanzi al Tribunale contro la decisione (PESC) 2023/1047 e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1045, con cui il Consiglio ha inserito Vladimir Gheorghe Plahotniuc negli elenchi UE relativi alle misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova.

Fatti e procedimento

Il ricorrente, politico e imprenditore moldovo, ha contestato il suo inserimento negli elenchi della decisione 2023/891 e del regolamento 2023/888, come modificati dagli atti del 30 maggio 2023. Il Consiglio gli attribuiva una serie di procedimenti e indagini penali in Moldova, relativi alla distrazione di fondi pubblici, al loro trasferimento illecito all’estero, alla cosiddetta "frode bancaria" e alla presunta corruzione dell’ex presidente moldovo. Il ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti nella parte in cui lo riguardavano e la condanna alle spese.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama il quadro delle misure restrittive adottate dal Consiglio ai sensi dell’articolo 29 TUE e dell’articolo 215 TFUE, in particolare la decisione (PESC) 2023/891 e il regolamento (UE) 2023/888. Le disposizioni centrali sono:

  • l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2023/891, che prevede il divieto di ingresso o transito per persone responsabili di atti o politiche che compromettono o minacciano la sovranità, l’indipendenza, la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità o la sicurezza della Moldova;
  • l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2023/891 e l’articolo 2 del regolamento 2023/888, relativi al congelamento dei capitali e delle risorse economiche;
  • l’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento 2023/888, che individua i criteri di inserimento nell’allegato I. Sul piano delle garanzie fondamentali, il Tribunale richiama l’articolo 6 TUE, gli articoli 2 e 3 TUE, gli articoli 47 e 48 della Carta e l’articolo 296 TFUE in tema di obbligo di motivazione.

Motivi di ricorso

Il ricorrente deduceva due motivi:

  • errore manifesto di valutazione;
  • violazione dei diritti garantiti dall’articolo 6 TUE, in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 TUE e con gli articoli 47 e 48 della Carta. Il Tribunale ha esaminato prioritariamente il secondo motivo.

Valutazione della motivazione degli atti

In via preliminare, il Tribunale osserva che la motivazione dell’inserimento conteneva imprecisioni e ambiguità. Da un lato, il Consiglio faceva riferimento in modo generico a "numerosi procedimenti penali"; dall’altro, la formulazione non consentiva di stabilire con certezza se il ricorrente fosse stato inserito solo per il criterio dei gravi illeciti finanziari relativi ai fondi pubblici e all’esportazione non autorizzata di capitali, oppure anche per il criterio relativo alla compromissione del processo politico democratico in Moldova. Il Tribunale ha quindi interpretato la motivazione nel senso più restrittivo per il Consiglio, ritenendo che l’inserimento dovesse considerarsi fondato soltanto sul criterio relativo ai gravi illeciti finanziari e all’esportazione non autorizzata di capitali, oltre alle ragioni fattuali indicate nel primo paragrafo della motivazione.

Verifica del rispetto dei diritti della difesa nei procedimenti moldovi

La questione centrale riguarda il fatto che l’inserimento si basava su procedimenti e indagini penali avviati dalle autorità moldove. Richiamando la giurisprudenza Azarov/Consiglio, il Tribunale afferma che, quando una misura restrittiva si fonda su decisioni di autorità di uno Stato terzo di avviare indagini o procedimenti penali, il Consiglio deve verificare che tali decisioni siano state adottate nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Tale verifica deve emergere, almeno sinteticamente, dalla motivazione dell’atto. Nel caso di specie, la motivazione non indicava affatto che il Consiglio avesse svolto tale controllo. Il fatto che il fascicolo contenesse soprattutto articoli di stampa, comunicati e relazioni, anziché atti diretti delle autorità moldove, non esonerava il Consiglio dall’obbligo di verifica e di motivazione; al contrario, rendeva tale obbligo ancora più rigoroso.

Ragionamento decisivo del Tribunale

Il Tribunale sottolinea che consentire al Consiglio di fondare l’inserimento su meri documenti che menzionano procedimenti penali, senza verificare la legittimità sostanziale e procedurale di tali procedimenti, svuoterebbe di contenuto gli obblighi imposti dalla giurisprudenza della Corte. Poiché il Consiglio non aveva indicato di aver verificato il rispetto dei diritti della difesa e della tutela giurisdizionale effettiva, esso aveva violato l’obbligo di motivazione. Il Tribunale respinge anche la tesi del Consiglio secondo cui la giurisprudenza Azarov non sarebbe applicabile perché i criteri di inserimento del caso di specie sarebbero diversi: per il Tribunale è irrilevante che le decisioni dello Stato terzo costituiscano il criterio di inserimento o la base fattuale su cui si fonda la misura. Ciò che conta è che il Consiglio, quando si appoggia a tali decisioni, ne verifichi la conformità alle garanzie fondamentali.

Decisione e dispositivo

Il secondo motivo è accolto. Senza esaminare gli altri argomenti del ricorrente, il Tribunale annulla la decisione (PESC) 2023/1047 e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1045 nella parte in cui riguardano Vladimir Gheorghe Plahotniuc. Il Consiglio è inoltre condannato alle spese.

Principio affermato

La pronuncia ribadisce che l’inserimento in un elenco sanzionatorio UE non può fondarsi su procedimenti penali di uno Stato terzo senza che il Consiglio verifichi e renda comprensibile, nella motivazione, che tali procedimenti rispettino i diritti della difesa e la tutela giurisdizionale effettiva. In difetto di tale verifica e di una motivazione chiara sul criterio di inserimento adottato, l’atto è illegittimo e deve essere annullato.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunetutela dei diritti fondamentalicongelamento dei capitaliobbligo di motivazione

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