Cassazione Penale, Ordinanza n. 04461/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la manifesta infondatezza delle censure. Ha confermato la valutazione della Corte di appello sulla non riconoscibilità del fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sulla base degli indici fattuali sopra indicati. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva escluso la configurabilità del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti. Dal testo emerge che il ricorso, cui si è aggiunta una memoria difensiva, contestava il disconoscimento dell'ipotesi attenuata prevista per i fatti di minore gravità; la difesa sosteneva che la valutazione della Corte territoriale fosse erronea. La Cassazione ha però ritenuto il ricorso manifestamente infondato, osservando che la Corte di appello aveva motivato adeguatamente il diniego del fatto lieve valorizzando la varietà delle sostanze detenute, la disponibilità di centinaia di dosi, l'altissima concentrazione del principio attivo e le sofisticate modalità di occultamento della droga.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La lieve entità va esclusa quando la complessiva valutazione dei dati di fatto evidenzi un quadro non minimamente occasionale o modesto, desumibile da pluralità e varietà delle sostanze, quantità rilevante in dosi, elevata purezza e modalità sofisticate di occultamento.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il diniego del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti è censurabile solo se la motivazione della sentenza di merito sia mancante, illogica o manifestamente incoerente; non è sufficiente una diversa lettura dei fatti.
- Ai fini dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, la valutazione deve essere complessiva e può fondarsi su indici sintomatici quali la varietà delle sostanze, la quantità espressa in dosi, il grado di purezza e le modalità di occultamento o custodia.
- La presenza di centinaia di dosi, di principio attivo ad alta concentrazione e di modalità di occultamento sofisticate può legittimare l'esclusione del fatto lieve, perché tali elementi sono incompatibili con una dimensione minima dell'offesa.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, la Corte provvede alle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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