Cassazione Penale, Sentenza n. 19926/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza dell'11/10/2022 che, riconoscendo il vincolo di continuazione tra due condanne pronunciate con rito abbreviato (Corte d'appello di Salerno e Corte d'appello di Napoli), aveva determinato la pena complessiva. Il ricorrente denunciava: omessa o insufficiente motivazione sulla pena-base per la violazione più grave; irregolarità nel calcolo (due distinti calcoli e doppie riduzioni per il rito abbreviato); illogicità e sproporzione nella misura degli aumenti applicati ai reati-satellite (in particolare incremento molto maggiore per la tentata rapina rispetto a un tentato omicidio); violazione del divieto di reformatio in peius per avere l'ordinanza di rinvio determinato una pena complessiva superiore a quella dell'ordinanza annullata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondate alcune censure (tra cui l'omessa motivazione relativa alla scelta del reato più grave e la motivazione sugli aumenti per i reati-satellite già valutati dalla Corte di Salerno, nella misura in cui il giudice dell'esecuzione ha replicato quegli aumenti con motivazione adeguata), ma ha censurato l'ordinanza per manifesta illogicità nella giustificazione della misura degli aumenti ex art. 81, comma 2, cod. pen., con riferimento ai reati giudicati dalla Corte d'appello di Napoli (sproporzione tra aumento per tentata rapina e quello per tentato omicidio). Ha inoltre rilevato la violazione del divieto di reformatio in peius in caso di annullamento con rinvio a seguito di ricorso del solo condannato. Per questi motivi la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto che il giudice del rinvio proceda a nuova valutazione, in particolare degli aumenti di pena per i reati-satellite della sentenza di Napoli.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'intervento del giudice dell'esecuzione per il riconoscimento del vincolo di continuazione tra condanne emesse in distinti giudizi; qui è la base procedurale dell'ordinanza impugnata.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Stabilisce il criterio legale per l'individuazione del reato più grave in sede esecutiva, determinato in base alla pena concretamente inflitta dal giudice della cognizione; tale individuazione non richiede nuova motivazione se già convalidata nei gradi di giudizio.
art. 533, comma 2, cod. proc. pen.
Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione
Impone la 'doppia operazione' nel determinare la pena: prima la pena per ogni singolo reato, poi l'applicazione delle regole sul cumulo o sulla continuazione; principio funzionale alla trasparenza e controllabilità della motivazione.
art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo di motivazione 'per capi e punti' sulla determinazione della pena e impone attenzione alla motivazione anche in primo grado, in particolare secondo i criteri dell'art. 533, comma 2.
art. 81 cod. pen.
Fissa limiti all'aumento per continuazione (tra cui il limite del triplo della pena-base e il divieto di superare il cumulo materiale); il giudice dell'esecuzione deve comunque motivare la misura dei singoli aumenti in modo proporzionato e controllabile.
art. 133 cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti e sul calcolo delle pene (richiamata nella motivazione per osservare che l'art. 671 non rinvia espressamente all'art. 133, poiché i parametri sono già stati applicati in sede di cognizione).
Massime di principio
- Quando in sede esecutiva si riconosce la continuazione tra condanne emesse in distinti giudizi, il giudice deve individuare il reato più grave secondo art. 187 disp. att. c.p.p., senza riesaminare la validità delle motivazioni già convalidate nei gradi di merito.
- La determinazione della pena deve essere trasparente e controllabile: il giudice, anche in sede esecutiva, deve motivare non solo l'individuazione della pena-base ma anche l'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite (art. 533 co.2 e giurisprudenza), mostrando la proporzione tra gli aumenti e la gravità concreta di ciascun fatto.
- È necessario rispettare i limiti previsti dall'art. 81 c.p. (triplo della pena-base, divieto di superare il cumulo materiale) e non aumentare gli importi oltre quelli determinati dal giudice della cognizione, salvo adeguata e specifica motivazione.
- In presenza di rito abbreviato occorre rispettare la regola pratica consolidata: la pena-base va valutata nella sua entità antecedente alla diminuente, l'aumento per continuazione si applica su quella pena-base e la diminuente per il rito va computata secondo i criteri applicabili (seguendo l'orientamento di giurisprudenza consolidata, es. Ben Salam), con chiarezza nei calcoli.
- In caso di annullamento con rinvio disposto a seguito del ricorso del solo condannato, il giudice del rinvio è vincolato dal divieto di reformatio in peius sulle statuizioni già favorevoli al ricorrente: non può dunque peggiorare la posizione del condannato rispetto a quanto già deciso favorevolmente, salvo impulso del pubblico ministero.
- Se il giudice adotta un procedimento di calcolo della pena diverso dalla 'doppia operazione' previsti dall'art. 533 co.2, deve comunque fornire motivazione particolarmente pregnante e numericamente controllabile, per consentire il controllo sulla proporzione degli aumenti tra i diversi reati.
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