Sentenza n. 3703/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 25 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 25 settembre 2025 volta al rilascio del visto per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull’istanza diretta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Ha chiesto la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio, l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere secondo le rispettive competenze e la condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad aveva fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di rilascio del visto, calendarizzato per il 16 dicembre 2025. Tale attivazione del procedimento ha integrato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto del periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e del comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in considerazione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso nel territorio dello Stato per motivi di studio
La sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo, mediante fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda, rende cessata la materia del contendere nell’azione avverso il silenzio quando soddisfa integralmente la pretesa azionata.
art. 34, comma 5, c.p.a.
pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio
La sopravvenienza di un’attività amministrativa satisfattiva della pretesa determina la cessazione della materia del contendere.
art. 117, comma 3, c.p.a.
richiesta di nomina di un Commissario ad acta
Il commissario ad acta è richiesto quale strumento di esecuzione dell’obbligo di provvedere, ma non occorre procedere alla nomina quando l’amministrazione abbia già attivato il procedimento e soddisfatto la pretesa.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione di una domanda amministrativa può integrare il pieno soddisfacimento della pretesa di attivazione del procedimento e determinare la cessazione della materia del contendere, anche se il provvedimento finale non è ancora stato adottato.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che l’attività amministrativa sopravvenuta soddisfi integralmente la specifica pretesa dedotta in giudizio; quando la domanda riguarda l’attivazione del procedimento, non è necessario che sia già intervenuto il provvedimento finale sul merito dell’istanza.
- Nel giudizio contro il silenzio, la valutazione delle spese può tenere conto dell’intervallo temporale tra la richiesta amministrativa e la notificazione del ricorso e del comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in presenza di un elevato numero di istanze analoghe; il contributo unificato può comunque essere posto a carico dell’amministrazione quando l’intervento sopravvenuto abbia reso soddisfatta la pretesa.
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