Sentenza n. 41/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento - della Determinazione Area Tecnica n. 339 del 05.11.2025, numero registro generale 474 del 05.11.2025 del Comune di Ripalimosani, avente ad oggetto “Grim Scarl procedura di gara per il servizio di contact center remoto e gestione emergenza h24 – gestione servizi di Backoffice – integrazione servizi di intelligenza artificiale per assistente virtuale per il servizio idrico. Aggiudicazione definitiva”, con la quale veniva disposta l’aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto della Determina stessa in favore della Tecnocall srl; - di tutti i verbali di gara; - del Bando di gara; - del Capitolato speciale di gara, nella parte in cui: a) sebbene sia prevista l’erogazione di un servizio di “assistenza diretta (gestione sportelli al pubblico) tramite attività di front office” da rendersi all’interno della sede istituzionale di Campobasso della Grim Scarl, quantifica in euro 0,00 i costi per oneri per la sicurezza da interferenza; prevede che “non vi sono rischi di interferenze ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e che pertanto i costi relativi alla sicurezza sono pari ad euro 0,00, considerato che il servizio in oggetto è di natura esclusivamente intellettuale”; - del Disciplinare di gara nella parte in cui stabilisce che “L’importo degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze sono pari a € 0, poiché il servizio in oggetto viene eseguito all’esterno dei locali GRIM, attraverso l’utilizzo delle attrezzature di lavoro del Fornitore”; - della nota GRIM del 7.11.2025 n. prot. 28598/25; - di ogni altro atto e/o provvedimento – anche di estremi sconosciuto – presupposto, conseguenziale e, comunque, connesso. nonché’ per l’annullamento e/o dichiarazione di inefficacia - del contratto pubblico ove nelle more stipulato con l’aggiudicataria; nonché ancora per l’accertamento ai sensi dell'articolo 116, comma II c.p.a. dell’illegittimità del parziale diniego di accesso agli atti di gara, risultando oscurata l’offerta tecnica della aggiudicataria in assenza di comunicazione di alcuna decisione sulla richiesta di oscuramento; Nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e dell’emanazione dell’ordine di esibizione dei documenti o comunque ove esistente del provvedimento con il quale l'Amministrazione ha disposto l'oscuramento dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva del servizio di contact center, gestione emergenze, backoffice e integrazione di servizi di intelligenza artificiale, nonché diniego parziale di accesso all'offerta tecnica dell'aggiudicataria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione definitiva in favore dell'aggiudicataria, i verbali e gli atti di gara, deducendo un unico articolato motivo fondato sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008, sull'errata rappresentazione dei fatti e sulla nullità degli atti di gara. In particolare, ha contestato la quantificazione in euro zero degli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze, sostenendo che il servizio avrebbe previsto attività di front office presso la sede della committente e che non sarebbe stata corretta la qualificazione del servizio come esclusivamente intellettuale. Ha inoltre proposto domanda ex art. 116, comma 2, c.p.a., lamentando l'oscuramento pressoché integrale dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria, senza adeguata esplicitazione delle ragioni dell'accoglimento delle richieste di segreto tecnico o commerciale, chiedendo l'accertamento del diritto di accesso e l'ordine di esibizione, nonché, ove stipulato, la dichiarazione di inefficacia del contratto. Le parti resistenti hanno eccepito la tardività della domanda di accesso, assumendo che le decisioni, anche implicite, sull'oscuramento dovessero essere impugnate entro dieci giorni dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.
La decisione
Il TAR ha definito in via non definitiva la domanda di accesso e la fase cautelare, rinviando la decisione sul merito dell'impugnazione dell'aggiudicazione all'udienza pubblica del 27 maggio 2026. La domanda ex art. 116 c.p.a. è stata dichiarata irricevibile per tardività. Il Collegio ha ritenuto applicabile il rito speciale previsto dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, secondo cui le decisioni della stazione appaltante sull'oscuramento di parti dell'offerta devono essere impugnate entro dieci giorni dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Nel caso concreto, il 5 novembre 2025 la stazione appaltante aveva comunicato l'aggiudicazione e informato i concorrenti dell'accoglimento delle rispettive richieste di oscuramento dell'offerta tecnica; tale comunicazione costituiva il momento dal quale decorreva il termine decadenziale, anche in presenza di una decisione implicita sull'accesso. Poiché il ricorso è stato notificato il 5 dicembre 2025 e depositato il 17 dicembre 2025, la domanda è stata ritenuta tardiva. Quanto alla domanda cautelare relativa alla restante controversia, il TAR non ha esaminato il fumus in modo autonomo, ritenendo sufficiente tutelare le esigenze della ricorrente mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35 d.lgs. 36/2023
eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte contenenti segreti tecnici o commerciali
La disciplina dell'accesso nelle procedure di affidamento contempla le richieste di oscuramento delle parti dell'offerta contenenti segreti tecnici o commerciali.
art. 36, comma 3, d.lgs. 36/2023
la stazione appaltante, nella comunicazione dell’aggiudicazione, ha tempestivamente dato atto delle “decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori”
Contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, la stazione appaltante deve rendere disponibili gli atti di gara e comunicare le decisioni assunte sulle richieste di oscuramento.
art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023
devono essere impugnate “con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione”
Le decisioni, esplicite o implicite, sull'accoglimento o sul rigetto dell'oscuramento devono essere impugnate entro il termine decadenziale di dieci giorni decorrente dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.
art. 36, comma 7, d.lgs. 36/2023
Il ricorso di cui al comma 4 è fissato d'ufficio in udienza in camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla metà di quelli di cui all'articolo 55 del codice di cui all'allegato I al decreto legislativo n. 104 del 2010 ed è deciso alla medesima udienza con sentenza in forma semplificata
La controversia sull'accesso nelle procedure di gara è assoggettata a un rito speciale accelerato, volto a concentrare e definire rapidamente le controversie sulla fase conoscitiva.
art. 55, comma 10, c.p.a.
La domanda cautelare può essere soddisfatta mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, quando tale misura assicuri adeguata tutela alle esigenze della parte.
art. 116, comma 2, c.p.a.
La domanda di accesso proposta nel corso del giudizio è soggetta, nelle gare pubbliche, al termine speciale previsto dall'art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023.
Massime di principio
- Nelle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 36/2023, le decisioni della stazione appaltante sull'oscuramento di parti delle offerte per segreti tecnici o commerciali, siano esse espresse o implicite, devono essere impugnate entro dieci giorni dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.
- La comunicazione digitale dell'aggiudicazione costituisce il dies a quo del termine decadenziale per contestare il diniego, totale o parziale, di accesso all'offerta dell'aggiudicatario, anche quando la stazione appaltante abbia comunicato soltanto l'accoglimento delle richieste di oscuramento senza un distinto provvedimento motivato.
- Il rito speciale previsto dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023 mira a concentrare in tempi brevi le controversie relative all'accesso nella fase di gara e impedisce che l'istanza di accesso sia utilizzata per introdurre tardivamente contestazioni esplorative sull'offerta dell'aggiudicatario.
- La domanda cautelare può essere definita mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., quando la ponderazione comparativa degli interessi dimostri che tale misura assicura una tutela adeguata senza necessità di sospendere immediatamente gli atti impugnati.
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