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Sentenza

Sentenza n. 2521/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria - Catanzaro (sezione prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202301319

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto di rigetto dell’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’ipertensione arteriosa e di concessione dell’equo indennizzo, adottato sulla base dei pareri negativi del Comitato di verifica per le cause di servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare aveva impugnato il decreto con cui il Comando generale dell’Arma dei carabinieri aveva negato la dipendenza da causa di servizio dell’infermità consistente in ipertensione arteriosa di grado moderato-severo con danno d’organo, nonché i pareri del Comitato di verifica posti a fondamento del provvedimento. In primo grado aveva dedotto violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 461/2001 e della l. n. 241/1990, violazione dell’art. 97 Cost., difetto e carenza di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, perplessità, irrazionalità, contraddittorietà, arbitrarietà e erronea valutazione delle circostanze di servizio. L’appellante ha censurato la sentenza del TAR sostenendo che il giudice avesse recepito acriticamente le valutazioni dell’Amministrazione senza disporre una verificazione o una consulenza tecnica, nonostante la natura medico-legale delle questioni. Ha inoltre sostenuto che le molteplici patologie e gli incidenti di servizio già riconosciuti come dipendenti da causa di servizio avrebbero avuto efficacia causale o concausale nell’insorgenza dell’ipertensione, e ha richiamato perizie mediche di parte. Ha chiesto ulteriori acquisizioni istruttorie e un accertamento presso un istituto pubblico terzo per verificare il nesso eziologico.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado e gli atti impugnati. Ha ritenuto che, ai sensi del d.P.R. n. 461/2001, la Commissione medica ospedaliera sia competente a diagnosticare l’infermità e a classificare la menomazione, mentre il Comitato di verifica per le cause di servizio sia l’organo competente ad accertare il rapporto causale o concausale tra fatti di servizio e patologia. Il parere del Comitato ha natura obbligatoria e vincolante per l’Amministrazione, che deve conformarvisi senza necessità di una motivazione ulteriore e autonoma, salvo che intenda discostarsene per omissioni, violazioni procedimentali o elementi non esaminati, nel qual caso deve chiedere un nuovo parere. Il giudizio del Comitato costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed è sindacabile soltanto per assenza o insufficienza manifesta della motivazione, travisamento dei fatti, manifesta illogicità, inattendibilità metodologica o violazione delle regole procedurali; il giudice non può sostituire la propria valutazione medico-legale a quella dell’organo tecnico. Nel caso concreto, il Comitato aveva esaminato due volte la documentazione e le osservazioni dell’interessato, fornendo una motivazione scientifica ritenuta puntuale, lineare e non contraddittoria: l’ipertensione era stata considerata patologia prevalentemente endogena, favorita da fattori individuali, mentre le modalità del servizio e i disagi descritti non erano stati ritenuti causa o concausa efficiente e determinante. Non sono emersi travisamenti, omissioni fattuali rilevanti o abnormità logiche. Le perizie di parte non erano sufficienti, poiché si limitavano a contrapporre una diversa valutazione senza dimostrare specificamente l’esistenza del nesso eziologico. Il giudice ha inoltre escluso la necessità di verificazione o consulenza tecnica, non emergendo dubbi concreti sull’attendibilità complessiva dei pareri del Comitato. Ha rilevato, infine, che la dipendenza da causa di servizio richiede la prova rigorosa di un rapporto causale o concausale efficiente e determinante e che, in assenza di prova contraria, i normali disagi, fatiche e stress propri delle mansioni militari non integrano condizioni eccezionali di servizio. Le spese del grado sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in euro 4.000, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461

    Disciplina il procedimento per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e per la concessione dell’equo indennizzo.

  • art. 6, comma 1, d.P.R. 461/2001

    Attribuisce alla Commissione medica ospedaliera la diagnosi dell’infermità o lesione, con la valutazione delle conseguenze sull’integrità psicofisica e sull’idoneità al servizio.

  • art. 11, comma 1, d.P.R. 461/2001

    il Comitato di verifica delle cause di servizio accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione

    Attribuisce al Comitato di verifica la competenza ad accertare il nesso causale o concausale tra attività lavorativa e patologia.

  • art. 12 d.P.R. 461/2001

    Concorre a fondare la competenza del Comitato di verifica sull’accertamento del nesso causale tra infermità e servizio.

  • art. 14, comma 1, d.P.R. 461/2001

    È stato richiamato quale base normativa per il riesame del parere del Comitato a seguito delle osservazioni partecipative dell’interessato.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Rileva in materia di obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo; la motivazione per relationem al parere obbligatorio e vincolante del Comitato è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 3 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla sinteticità della motivazione della sentenza.

  • art. 88, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Richiamato per la sufficienza della motivazione sintetica della sentenza di primo grado.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, la Commissione medica ospedaliera accerta e diagnostica l’infermità e ne valuta gli esiti, mentre il Comitato di verifica per le cause di servizio accerta il nesso causale o concausale tra la patologia e l’attività di servizio.
  • Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio ha natura obbligatoria e vincolante per l’Amministrazione; il provvedimento finale può motivare per relationem richiamando il parere, senza necessità di una motivazione autonoma e ulteriore, quando l’Amministrazione vi aderisce integralmente.
  • Il giudizio tecnico del Comitato di verifica è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per carenza o manifesta insufficienza della motivazione, travisamento dei fatti, manifesta illogicità, inattendibilità metodologica, mancata considerazione di circostanze decisive o violazione delle regole procedurali; non è consentita la sostituzione della valutazione medico-legale del giudice a quella dell’organo tecnico.
  • La verificazione o la consulenza tecnica d’ufficio sulle valutazioni del Comitato può essere disposta solo in presenza di specifici e concreti elementi di dubbio sull’attendibilità complessiva, sulla completezza o sulla logicità del parere, e non per sostituire il giudizio tecnico dell’Amministrazione.
  • Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio richiede la prova rigorosa che l’attività lavorativa abbia prodotto in modo determinante ed efficiente la patologia oppure che questa non si sarebbe manifestata senza il servizio; i normali disagi, fatiche e stress propri delle mansioni militari non sono sufficienti, se non risultano condizioni eccezionali per intensità e durata, specificamente documentate.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoInvalidità del provvedimentoMotivazione del provvedimentoIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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