Cassazione Civile, Ordinanza n. 05094/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia origina dall’impugnazione, proposta da una persona fisica, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata il 9 ottobre 2016 e degli atti presupposti (cartelle di pagamento e avvisi di addebito). In primo grado l’opposizione era stata accolta solo parzialmente, limitatamente a sei avvisi di addebito. In appello la Corte territoriale ha ritenuto che gli enti avessero depositato copie dei titoli esecutivi e degli atti interruttivi della prescrizione, e che la contestazione della parte fosse stata generica, sia quanto al disconoscimento della conformità delle copie agli originali, sia quanto alla negazione delle notifiche. La ricorrente per cassazione ha articolato nove motivi: (1-3) nullità della sentenza e violazione degli artt. 112 c.p.c., 2702 c.c. e 214-216 c.p.c. per non avere la Corte considerato il tempestivo disconoscimento delle copie e per non avere disposto verificazione sulle sottoscrizioni e scritture contenute nelle relate di notifica; (4-5) violazione della disciplina delle notifiche via PEC e inesistenza delle notifiche perché eseguite da indirizzi non inseriti nei pubblici elenchi IPA; (6-7) nullità per avere la Corte attribuito efficacia interruttiva della prescrizione alla domanda di rateizzazione e per avere ritenuto depositate le relative istanze senza prova documentale; (9) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere riconosciuto l’interesse all’azione di accertamento negativo del credito tramite impugnazione del ruolo, nonostante, secondo la ricorrente, le notifiche degli atti presupposti non fossero state provate e i crediti fossero prescritti. Un ottavo motivo riguardava specificamente il riconoscimento della notifica di alcuni atti esecutivi nonostante l’allegata mancanza di prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha confermato la decisione della Corte d’appello di Torino. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi e l’ottavo, osservando che la censura di merito si era concentrata sulla genericità del disconoscimento della conformità delle copie prodotte, senza colpire specificamente tale ratio decidendi; ha quindi affermato la piena idoneità probatoria delle copie documentali prodotte dagli enti. Ha inoltre ribadito che, per contestare l’efficacia probatoria dell’avviso di ricevimento e delle relate di notifica, occorre in sostanza una contestazione specifica e, per mettere in discussione la veridicità dell’atto pubblico, la querela di falso. I motivi relativi alle notifiche via PEC sono stati dichiarati inammissibili perché generici e perché introducevano questioni fattuali nuove non esaminate dalla sentenza impugnata. Anche i motivi sulla rateizzazione e sull’efficacia interruttiva della prescrizione sono stati dichiarati inammissibili, poiché la sentenza d’appello non aveva fondato la decisione su un autonomo accertamento dell’interruzione prescrizionale, ma solo su elementi presuntivi collegati alle richieste di rateazione. Infine, il motivo sull’interesse ad agire è stato giudicato non pertinente rispetto alla ratio decidendi, perché la Corte d’appello aveva comunque riconosciuto l’ammissibilità dell’impugnazione del ruolo ma aveva respinto il merito per la prova delle notifiche. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di ciascun controricorrente.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è infondata o inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre questioni già assorbite o non decisive.
art. 2702 c.c.
Richiamato nel contesto del disconoscimento delle scritture private, ma ritenuto non decisivo per contestare genericamente copie documentali e relate di notifica qualificate come atti pubblici.
art. 2719 c.c.
La mancata specifica contestazione della conformità della copia all’originale consente alla copia di conservare efficacia probatoria.
art. 2712 c.c.
Le riproduzioni meccaniche o informatiche fanno piena prova dei fatti rappresentati se non ne sia specificamente disconosciuta la conformità.
art. 214 c.p.c.
Il disconoscimento della scrittura privata richiede una negazione formale e specifica; non può essere meramente generico.
art. 215 c.p.c.
La scrittura privata si ha per riconosciuta se non è disconosciuta nella prima difesa utile; il relativo procedimento di verificazione non si impone quando il disconoscimento sia generico o quando si tratti di atto pubblico.
art. 216 c.p.c.
Il procedimento di verificazione presuppone un valido disconoscimento della scrittura privata; non opera in presenza di contestazioni generiche.
art. 2700 c.c.
L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dal pubblico ufficiale e dei fatti attestati avvenuti in sua presenza.
art. 1335 c.c.
Opera la presunzione di conoscenza degli atti recettizi una volta provata la loro regolare ricezione, salvo prova contraria del destinatario.
art. 30, comma 4, d.l. 78/2010 conv. in l. 122/2010
La notifica degli avvisi di addebito può avvenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento secondo il regime speciale previsto dalla norma.
art. 149 c.p.c.
Le notifiche degli avvisi di addebito a mezzo raccomandata non devono necessariamente rispettare le modalità previste da questa disposizione.
art. 14 d.lgs. 159/2015
Le censure sulle notifiche via PEC sono state ritenute generiche; la Corte richiama la sufficienza dell’attestazione di conformità all’originale informatico quando manchi la firma digitale sul documento sostitutivo.
L. 53/1994, art. 3-bis
La deduzione di violazioni nelle notifiche via PEC è stata dichiarata inammissibile per genericità e per novità delle questioni di fatto prospettate in cassazione.
art. 2944 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’inefficacia o la mancata prova di atti interruttivi, ma la Corte ha ritenuto la censura non decisiva rispetto al decisum.
art. 24 d.lgs. 46/1999
L’impugnazione del ruolo è stata letta dalla Corte d’appello come strumento per recuperare l’opposizione non proposta contro gli atti impositivi; la Cassazione non ha ravvisato errori decisivi su questo punto.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Chi contesta in cassazione l’efficacia probatoria di copie di atti e relate di notifica deve censurare specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; una contestazione generica sulla conformità delle copie o sulla validità delle notifiche è inidonea a scalfire la decisione.
- Le riproduzioni informatiche o fotografiche di atti processuali e amministrativi conservano piena efficacia probatoria se la loro conformità all’originale non è specificamente e tempestivamente disconosciuta.
- Quando la relata o l’avviso di ricevimento rivestono natura di atto pubblico, la loro falsità o non veridicità non può essere fatta valere con il semplice disconoscimento di scritture private, ma richiede la querela di falso, salvo l’evidenza immediata di un errore materiale.
- La notifica degli avvisi di addebito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento segue il regime speciale previsto dalla normativa di settore e non richiede necessariamente il rispetto delle formalità proprie della notificazione ex art. 149 c.p.c.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto, come la concreta iscrizione di indirizzi PEC in pubblici registri, se non emergono dalla sentenza impugnata.
- Il motivo di ricorso per omessa pronuncia o violazione dell’art. 112 c.p.c. è inammissibile se, nella sostanza, mira solo a rimettere in discussione accertamenti di merito già compiuti e non a denunciare un effettivo scostamento tra chiesto e pronunciato.
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