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Sentenza

Sentenza n. 893/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 143/2024 emessa dal Tribunale di Prato – Sezione Lavoro ad esito del giudizio n. 689/2023 R.G..

Giustizia amministrativa202500974

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza n. 143/2024 del Tribunale di Prato – Sezione Lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 143/2024 del Tribunale di Prato – Sezione Lavoro. Dopo la proposizione del giudizio, il Ministero ha eseguito il pagamento dovuto in forza della sentenza. La ricorrente ha quindi dichiarato l'avvenuta ottemperanza e chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, con condanna dell'amministrazione alle spese, rilevando che l'adempimento era intervenuto solo successivamente all'instaurazione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo pienamente soddisfatto l'interesse azionato dalla ricorrente per effetto del pagamento eseguito dal Ministero. Nonostante l'adempimento sopravvenuto, il giudice ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi 500 euro, oltre al rimborso del contributo unificato se dovuto ed effettivamente versato e agli accessori di legge se dovuti. La condanna alle spese è stata giustificata dal principio di causalità, poiché l'esecuzione della sentenza era intervenuta soltanto dopo la proposizione dell'azione di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell'azione di ottemperanza; il giudizio si è concluso con la declaratoria di cessata materia del contendere dopo l'integrale soddisfazione dell'interesse della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue integralmente il comando giudiziale e soddisfa pienamente l'interesse del ricorrente, anche dopo la proposizione del ricorso, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
  • L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese se l'esecuzione è intervenuta soltanto dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza, poiché l'amministrazione ha dato causa al processo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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