Cassazione Penale, Sentenza n. 18821/2023 del 04/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la pronuncia della Prima sezione penale della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto della Corte d'appello di Caltanissetta del 14/07/2021 (conferma della confisca di beni, alcuni intestati anche al Curvà). L'unico motivo prospettato era l'errore di fatto: la Corte di cassazione aveva ritenuto che il ricorso fosse stato proposto da un difensore privo di procura speciale, mentre il ricorrente sostiene che la procura speciale era regolarmente depositata il 10/03/2018.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile per più ragioni: (1) le sentenze della Corte di cassazione in materia di prevenzione sono inoppugnabili e pertanto contro di esse non è proponibile il ricorso straordinario per errore di fatto; (2) il ricorso era manifestamente infondato anche perché l'impugnazione era imperniata su una censura di travisamento della prova, censura non ammissibile in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.
Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis è ammissibile soltanto nei confronti di pronunce di condanna (intese come applicazione di una sanzione penale) e non può essere utilizzato contro le sentenze della Cassazione in materia di prevenzione
art. 616 cod. proc. pen.
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso è possibile la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616 c.p.p.
Giurisprudenza della Cassazione (massime richiamate)
Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017; Sez. 2, n. 41363 del 16/09/2015; Sez. 6, n. 2430 del 08/10/2009; Sez. 6, n. 18982 del 28/03/2006; Sez. 1, n. 26660 del 12/06/2002; Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016
La Corte ha consolidato l'orientamento secondo cui le sentenze di questa Corte in materia di misure di prevenzione sono inoppugnabili e non soggette a ricorso straordinario per errore di fatto; inoltre la Cassazione limita l'ammissibilità dei motivi in materia di legittimità (es. travisamento della prova non è ammissibile)
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è rimesso a casi molto circoscritti: può mirare a correggere errori materiali o di fatto in sentenze di condanna che applicano una sanzione penale, non contro decisioni di prevenzione o contro pronunce della Cassazione ritenute inoppugnabili.
- In sede di legittimità (Corte di cassazione) le censure fondate su travisamento della prova sono, di regola, inammissibili: le controversie sulla valutazione delle prove devono essere trattate nei gradi di merito.
- Quando si impugna una decisione che dispone misure di prevenzione o confisca, occorre valutare la specifica rimessione alla giurisdizione di legittimità: molte pronunce di prevenzione non sono soggette a rimedi straordinari e la strategia difensiva deve mirare a soluzioni ammissibili nei gradi previsti.
- La mancanza o la contestazione di una procura speciale deve essere documentata e fatta valere nei modi e nei tempi processuali appropriati; tuttavia, anche dimostrando l'esistenza della procura, l'ammissibilità del rimedio dipende dalla tipologia della pronuncia impugnata.
- Il ricorso dichiarato inammissibile può comportare condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), quindi è importante valutare preliminarmente la fondatezza e l'ammissibilità del motivo prima di proporre rimedi straordinari.
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