Sentenza n. 2069/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di un fabbricato e diniego dell’attestazione di conformità alle concessioni edilizie
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato l’ingiunzione comunale di demolizione del fabbricato, autorizzato con concessioni edilizie del 1988 e del 1990, nonché il diniego dell’attestazione di conformità. Nel precedente giudizio, il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso per mancata evocazione della controinteressata. Il CGARS, con sentenza di appello, aveva annullato tale decisione con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105 c.p.a. Il Comune ha chiesto la declaratoria di estinzione, deducendo la mancata riassunzione del giudizio entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza del CGARS. Il ricorrente ha sostenuto di avere riassunto il giudizio mediante altro ricorso, iscritto a distinto numero di ruolo, notificato anche al domicilio legale del difensore del Comune, chiedendo la riunione dei due fascicoli.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di riunione con il distinto ricorso n. 1904/2024 e ha dichiarato estinto il presente giudizio. Ai sensi dell’art. 105, comma 3, c.p.a., dopo l’annullamento con rinvio le parti devono riassumere il processo mediante ricorso notificato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a., la mancata prosecuzione o riassunzione nel termine determina l’estinzione. Nel fascicolo del presente giudizio non risultava depositato tempestivamente un ricorso in riassunzione; il ricorso distinto n. 1904/2024 era oggetto di autonoma valutazione da parte della Sezione Quinta, presso la quale era già stata svolta attività istruttoria e il giudizio era stato fissato per la decisione. Per tali ragioni il TAR ha ritenuto non opportuno riunire i fascicoli e ha definito il presente giudizio per estinzione, senza esaminare nel merito le censure contro l’ordinanza di demolizione e il diniego di attestazione di conformità.
Norme richiamate
art. 105, comma 3, c.p.a.
Le parti devono riassumere il processo con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza o dell'ordinanza.
La riassunzione del giudizio a seguito di annullamento con rinvio deve essere effettuata mediante ricorso notificato entro novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione, se anteriore.
art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.
il giudice dichiara estinto il giudizio: a) se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice
La mancata prosecuzione o riassunzione entro il termine perentorio previsto dalla legge comporta la declaratoria di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- A seguito dell’annullamento con rinvio da parte del giudice d’appello, il processo deve essere riassunto mediante ricorso notificato entro novanta giorni dalla notificazione della decisione o, se anteriore, dalla sua comunicazione.
- Il termine previsto dall’art. 105, comma 3, c.p.a. per la riassunzione del giudizio è perentorio; la sua inosservanza determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.
- La proposizione di un ricorso in un autonomo fascicolo non comporta, di per sé, la riassunzione del precedente giudizio, quando nel fascicolo originario non risulti tempestivamente depositato l’atto di riassunzione; la valutazione della tempestività e degli effetti del nuovo ricorso resta rimessa al giudice investito di quel distinto procedimento.
- La riunione di procedimenti pendenti davanti a sezioni diverse può essere negata quando il procedimento autonomo sia già stato oggetto di significativa attività istruttoria e sia stato fissato per la decisione, in ragione dell’economia processuale e dell’esigenza di evitare interferenze tra giudizi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1540/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1541/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1542/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1545/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1546/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1549/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →