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Ordinanza

Ordinanza n. 1489/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 1278/2022 pubbl. il 21/12/2022 RG n. 1364/2022 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202401816

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1278/2022, con istanza di revoca del commissario ad acta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Nel giudizio di ottemperanza relativo alla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1278/2022, passata in giudicato, la parte ricorrente ha chiesto la revoca del commissario ad acta nominato per dare esecuzione alla decisione. La richiesta è stata motivata dall'assunta inerzia dell'ausiliario nell'espletamento dell'incarico. Il commissario ha depositato una nota rappresentando che le attività esecutive erano in corso, dando atto dell'avvenuta liquidazione delle spese di lite e della necessità di acquisire ulteriori informazioni.

La decisione

Il TAR ha rigettato l'istanza di revoca del commissario ad acta, ritenendo che dagli atti non emergesse un'inerzia dell'ausiliario tale da giustificarne la sostituzione. Al contempo, ha sollecitato il commissario a concludere il procedimento esecutivo, autorizzandolo, ove necessario, a sostituirsi alle amministrazioni eventualmente inadempienti, compresa la Ragioneria territoriale dello Stato. Ha inoltre assegnato al commissario una proroga di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, per dare completa esecuzione alla sentenza, rinviando il prosieguo alla camera di consiglio del 22 aprile 2026.

Massime di principio

  • La revoca del commissario ad acta non può essere disposta per la sola allegazione di ritardi quando dagli atti risulti che l'ausiliario abbia concretamente avviato e stia svolgendo le attività esecutive affidategli.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può prorogare il termine assegnato al commissario ad acta e sollecitarlo a concludere l'esecuzione del giudicato, anche mediante sostituzione alle amministrazioni inadempienti.
  • Le amministrazioni coinvolte nell'esecuzione devono attuare pedissequamente gli adempimenti disposti dal commissario ad acta nell'esercizio dei poteri sostitutivi attribuitigli dal giudice dell'ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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