Circolare numero 97 del 9-4-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’applicazione dell’art. 5 del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, che estende fino al 31 maggio 1991 l’intervento del Fondo di garanzia anche a rapporti di lavoro cessati prima del 2 giugno 1982, per dipendenti di imprese in amministrazione straordinaria, se ricorrono specifiche condizioni temporali e procedurali. Sono indicati i documenti da produrre, il termine ultimo per la presentazione delle domande, il riconoscimento degli oneri accessori e le istruzioni tecnico-procedurali e contabili, inclusa l’istituzione di nuovi conti.
Intervento del Fondo di garanzia per TFR e indennità di anzianità in amministrazione straordinaria ex D.L. n. 103/1991
Intervento del Fondo di garanzia per TFR e indennità di anzianità in amministrazione straordinaria ex D.L. n. 103/1991
La circolare fornisce le istruzioni applicative dell’art. 5 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, intervenendo sul funzionamento del Fondo di garanzia per l’indennità di anzianità e il trattamento di fine rapporto. La disciplina consente un ampliamento eccezionale dell’intervento del Fondo per lavoratori dipendenti di imprese in amministrazione straordinaria, anche in relazione a cessazioni del rapporto anteriori al 2 giugno 1982, purché ricorrano condizioni temporali e procedurali specifiche.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, prevede ordinariamente che l’intervento del Fondo operi solo per cessazioni del rapporto successive al 1° giugno 1982, data di entrata in vigore della legge. Il D.L. n. 103/1991 introduce una deroga limitata nel tempo e nell’ambito soggettivo, stabilendo che il Fondo possa erogare le prestazioni anche per rapporti cessati prima di tale data nei confronti di lavoratori già dipendenti da imprese sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria.
La norma riguarda i casi in cui la cessazione del rapporto sia collegata alla fase di continuazione dell’esercizio dell’impresa o di altra impresa del medesimo gruppo e precisa che la disposizione vale fino al 31 maggio 1991. La circolare chiarisce che, in presenza dei requisiti previsti, la nuova disciplina si applica anche alle domande già presentate e la cui istruttoria era stata sospesa con il messaggio n. 17650 del 26 novembre 1990, che deve considerarsi superato.
Condizioni per l’intervento del Fondo
Per ottenere il beneficio, devono risultare congiuntamente presenti i seguenti presupposti:
- il rapporto di lavoro deve essere stato risolto entro il triennio precedente la data del provvedimento iniziale che ha disposto l’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio dell’impresa da cui dipendeva il lavoratore, oppure di altra impresa facente parte dello stesso gruppo;
- la continuazione dell’esercizio deve essere già cessata al momento dell’intervento del Fondo.
La circolare sottolinea che la verifica dei requisiti deve essere documentata dagli interessati mediante specifica attestazione del Commissario preposto alla procedura di amministrazione straordinaria, nella quale devono essere indicate le date in cui si sono verificati gli eventi rilevanti ai fini dell’accertamento delle condizioni sopra indicate.
Domanda, documentazione e termine ultimo
Gli interessati devono presentare la domanda di intervento del Fondo corredata dalla documentazione già prevista dalla circolare n. 70 del 19 marzo 1990, oltre alla dichiarazione del Commissario della procedura. La presentazione delle domande è ammessa soltanto entro il 31 maggio 1991, termine oltre il quale la disposizione non produce più effetti.
Per i casi già pendenti e sospesi, la circolare dispone che l’istruttoria venga ripresa e definita secondo i nuovi criteri, sempre che ricorrano i requisiti previsti dalla norma.
Oneri accessori
La circolare precisa che, oltre alle prestazioni principali, devono essere corrisposti gli oneri accessori, cioè gli importi maturati a titolo di interessi e rivalutazione monetaria nel periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e la data di presentazione della domanda.
È inoltre ribadito che, per tutto quanto non espressamente disciplinato, continuano ad applicarsi le istruzioni vigenti in materia, comprese quelle relative all’esercizio del potere di surroga da parte dell’Istituto.
Istruzioni tecnico-procedurali
Per consentire la corretta gestione amministrativa e informatica delle pratiche, le domande devono essere identificate nella procedura con il codice intervento 8, denominato "amministrazione straordinaria D.L. n. 103 del 29.3.1991".
Questa classificazione serve a specializzare i controlli, i calcoli e le contabilizzazioni previsti dalla normativa. Inoltre, poiché le cessazioni interessate sono anteriori al 2 giugno 1982, la procedura deve applicare il regime fiscale più favorevole tra:
- quello vigente al momento della liquidazione;
- quello in vigore prima della legge n. 482/1985, secondo i criteri richiamati dalla circolare n. 832 del 1° luglio 1986.
Per tale motivo è obbligatorio acquisire, per ciascun assicurato, i dati relativi ai redditi percepiti nei due anni precedenti quello di cessazione del rapporto di lavoro. La circolare rinvia a un successivo messaggio la comunicazione della disponibilità dei programmi applicativi necessari.
Aspetti contabili e imputazione della spesa
Poiché l’onere delle prestazioni in esame è posto a carico dello Stato, la circolare precisa che esse devono essere evidenziate, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 88/1989, nella "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali".
Ai fini della rilevazione contabile sono stati istituiti i seguenti conti:
- GAZ 30/11: indennità di fine rapporto ed oneri accessori ai lavoratori già dipendenti da imprese in amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 103/1991;
- GAZ 10/33: debito per indennità di fine rapporto ed oneri accessori di cui all’art. 5 del D.L. n. 103/1991, rimaste da pagare;
- GAZ 24/31: entrate varie per il recupero dell’indennità di fine rapporto ed oneri accessori, anche in seguito all’azione di surrogazione.
La circolare evidenzia quindi che la gestione contabile deve riflettere sia l’esborso iniziale sia gli eventuali recuperi successivi, assicurando la corretta imputazione alla gestione assistenziale prevista dalla normativa.
Punti principali
Estensione dell'intervento del Fondo di garanzia
L’art. 5 del D.L. n. 103/1991 consente, in deroga all’art. 2 della L. n. 297/1982, l’erogazione dell’indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto anche per rapporti di lavoro cessati prima del 2 giugno 1982, limitatamente ai dipendenti di imprese soggette ad amministrazione straordinaria e nei casi disciplinati dalla norma.
Condizioni per l’accesso al beneficio
L’intervento è ammesso solo se la risoluzione del rapporto è intervenuta entro i tre anni precedenti il provvedimento iniziale che ha disposto l’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio dell’impresa, o di altra impresa del medesimo gruppo, e se la continuazione dell’esercizio è già cessata al momento della domanda.
Documentazione richiesta e termine per le domande
Gli interessati devono presentare la documentazione prevista dalla circolare n. 70 del 19 marzo 1990 e una dichiarazione del Commissario della procedura di amministrazione straordinaria che attesti le date rilevanti. Le domande per l’intervento del Fondo possono essere presentate soltanto entro il 31 maggio 1991. Le istruttorie sospese in precedenza devono essere riesaminate applicando i nuovi criteri.
Oneri accessori e criteri di liquidazione
Ai beneficiari spettano anche gli oneri accessori, cioè interessi e rivalutazione monetaria maturati tra la data di risoluzione del rapporto e quella di presentazione della domanda. Per la definizione dei casi restano applicabili, per quanto non disciplinato dalla circolare, le istruzioni vigenti, compreso l’esercizio della surroga da parte dell’Istituto.
Aspetti tecnico-procedurali e fiscali
Le domande devono essere identificate con il codice intervento 8 - amministrazione straordinaria D.L. n. 103 del 29.3.1991, così da consentire controlli, calcoli e contabilizzazioni specifici. Poiché le cessazioni sono anteriori al 2.6.1982, la procedura applica il regime fiscale più favorevole tra quello vigente e quello anteriore alla L. n. 482/1985; per questo è obbligatorio acquisire i redditi percepiti nei due anni precedenti la cessazione.
Contabilizzazione e nuovi conti
La prestazione è posta a carico dello Stato e va evidenziata nella Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali ai sensi dell’art. 37 della L. n. 88/1989. Sono istituiti i conti GAZ 30/11 e GAZ 10/33 per liquidazioni e debiti residui, nonché il conto GAZ 24/31 per gli eventuali recuperi, anche a seguito di surroga.
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