Cassazione Civile, Ordinanza n. 19350/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due ordinanze ingiunzione emesse a seguito di accertamento ispettivo su un rapporto formalmente qualificato come lavoro a progetto, svolto tra aprile 2011 e marzo 2012, ma ritenuto in concreto subordinato. In primo e secondo grado l'opposizione delle parti ricorrenti è stata respinta, con conferma delle sanzioni amministrative per irregolarità connesse alla mancata o infedele gestione degli adempimenti di comunicazione e registrazione del rapporto di lavoro. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: (1) violazione degli artt. 4-bis d.lgs. n. 181/2000 e 9-bis d.lgs. n. 510/1996, assumendo che le comunicazioni obbligatorie fossero state regolarmente effettuate e che l'amministrazione avesse applicato in via analogica sanzioni oltre i casi previsti dalla legge; (2) violazione dell'art. 39 d.l. n. 112/2008, sostenendo che il lavoratore fosse stato comunque regolarmente registrato nel libro unico del lavoro e che non potesse configurarsi l'illecito sanzionato per infedele registrazione, richiamando anche circolari ministeriali e la disciplina successiva; (3) violazione degli artt. 61 d.lgs. n. 276/2003 e 2094 c.c., deducendo che il progetto fosse specificamente individuato, autonomo e temporaneo, e che la Corte d'appello non avesse correttamente valorizzato gli indici della subordinazione, quali continuità, orario, organizzazione e potere di auto-organizzazione del prestatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi presupponessero erroneamente l'illegittimità dell'accertamento di subordinazione del rapporto; al contrario, la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato le concrete modalità di svolgimento della prestazione e l'oggetto del progetto, coincidente con attività tipiche dell'impresa, ritenendo il rapporto subordinato nonostante la formale apposizione del nomen iuris di contratto a progetto. Da tale qualificazione discendevano tutte le irregolarità amministrative accertate in sede ispettiva e, quindi, la legittimità delle sanzioni. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la sostanziale mancanza di attività difensiva dell'amministrazione; è stata invece dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4-bis d.lgs. n. 181/2000
richiamato dai ricorrenti per sostenere che le comunicazioni obbligatorie erano state effettuate e che non poteva essere estesa in via analogica la sanzione oltre i casi previsti
art. 9-bis d.lgs. n. 510/1996
richiamato dai ricorrenti in tema di comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro
art. 39 d.l. n. 112/2008
richiamato dai ricorrenti per contestare la sanzione per infedele registrazione nel libro unico del lavoro, sostenendo l'assenza di una condotta omissiva
d.lgs. n. 81/2015
richiamato dai ricorrenti a sostegno dell'idea che non possano applicarsi sanzioni per infedele registrazione relative a un falso collaboratore
art. 61 d.lgs. n. 276/2003
la Corte ribadisce che il lavoro a progetto è una forma di lavoro autonomo riconducibile a uno o più progetti specifici, gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui
art. 2094 c.c.
utilizzato per distinguere il lavoro subordinato, accertabile soprattutto dalle concrete modalità di svolgimento del rapporto
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
base formale del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto
Massime di principio
- Nella qualificazione del rapporto di lavoro tra subordinato e autonomo, il giudice deve attribuire prevalenza alle concrete modalità di svolgimento della prestazione rispetto alla qualificazione formale scelta dalle parti.
- Nel contratto di lavoro a progetto, il progetto non può risolversi nella mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente o dell'ordinaria attività aziendale; deve essere specifico e funzionalmente orientato a un risultato finale distinto.
- Accertata la subordinazione in fatto, le irregolarità amministrative collegate alla diversa qualificazione del rapporto legittimano le sanzioni conseguenti previste dall'ordinamento.
- Le censure che contestano solo in astratto gli adempimenti formali sono infondate se il presupposto fattuale delle sanzioni è l'effettiva natura subordinata del rapporto, già accertata in sede di merito.
- rami":["Lavoro","Processo civile"],"materie":["Lavoro a termine","Impugnazioni"],"sottomaterie":["Ricorso per cassazione"],"istituti_giuridici":["Onere della prova"]}】{$json}```)}```}]}```】}}]}]}]}]}]]} ]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}] }}``````json}
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