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Sentenza

Sentenza del 03/05/2018 n. 2003 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giudicato - Giudicato sostanziale e formale - Formazione del giudicato esterno - Applicabilità al giudizio tributario - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'efficacia del giudicato sostanziale ed esterno nel processo tributario. La questione già definitivamente accertata in una precedente sentenza, compresi gli accertamenti di fatto e di diritto costituenti il presupposto logico indispensabile della decisione, non può essere riesaminata in un successivo giudizio tra le stesse parti quando vi sia identità degli elementi costitutivi dell'azione e il medesimo rapporto giuridico.

La decisione

È stata riconosciuta l'applicabilità del giudicato esterno anche al contenzioso tributario. Una sentenza passata in giudicato vincola le parti non soltanto rispetto a quanto espressamente deciso, ma anche rispetto agli accertamenti indispensabili che ne costituiscono il fondamento logico-giuridico. Pertanto, il punto di fatto o di diritto comune e decisivo per entrambi i giudizi non può essere nuovamente esaminato, anche se il secondo giudizio riguarda finalità diverse. Il principio supera l'orientamento secondo cui l'autonomia dei singoli periodi d'imposta impedirebbe in ogni caso tale efficacia.

Norme richiamate

  • Art. 2909 del codice civile

    La sentenza fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa, a ogni effetto.

    La norma fonda il giudicato sostanziale: la decisione definitiva vincola le parti anche sugli accertamenti necessari che costituiscono il presupposto logico della pronuncia.

  • Art. 324 del codice di procedura civile

    Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395.

    La norma individua il giudicato formale, cioè il carattere definitivo della sentenza, dal quale deriva l'efficacia sostanziale prevista dall'art. 2909 c.c.

  • Sentenza delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione n. 13916/2006

    Ha affermato che il giudicato esterno è applicabile nel processo tributario quando la precedente sentenza abbia definito, tra le stesse parti e con riferimento al medesimo rapporto giuridico, una questione di fatto o di diritto comune e indispensabile per la decisione successiva.

  • Sentenza della Corte di cassazione n. 10280/2000

    È richiamata come precedente conforme al riconoscimento dell'efficacia del giudicato esterno nel contenzioso tributario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario una sentenza definitiva può vincolare anche giudizi relativi a periodi d'imposta diversi, se la questione accertata è comune, decisiva e riferita al medesimo rapporto giuridico.
  • Il giudicato copre non solo il dispositivo espresso, ma anche gli accertamenti di fatto e di diritto indispensabili per arrivare alla decisione.
  • Per invocare il giudicato esterno devono normalmente ricorrere identità delle parti, della causa petendi e del petitum, oppure comunque un punto fondamentale comune e logicamente indispensabile nei due giudizi.
  • L'autonomia dei singoli periodi fiscali non esclude automaticamente il giudicato esterno: occorre verificare concretamente se la questione già decisa sia strutturalmente comune ai diversi periodi.
  • Una questione già definitivamente risolta non può essere riesaminata nel nuovo giudizio, anche se la domanda successiva persegue uno scopo diverso, purché il punto controverso costituisca la premessa necessaria della nuova decisione.

Testo integrale

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