Sentenza del 22/01/2015 n. 221 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Estratto di ruolo - Impugnabilità - Non spetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa domanda è stata ritenuta non ammissibile, poiché l'estratto di ruolo è un atto interno dell'Amministrazione finanziaria e non costituisce, di per sé, un atto autonomamente impugnabile. Esso non rientra nell'elenco degli atti impugnabili previsto dall'art. 19 del D. Lgs. 546/1992. La decisione richiama Cass. n. 6395/2014 e segnala, come orientamento contrario, Cass. n. 2248/2014.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'estratto di ruolo, chiedendone l'annullamento o comunque il sindacato giudiziale autonomo. La questione riguardava la possibilità di impugnare direttamente tale documento, senza impugnare una cartella di pagamento o altro atto espressamente previsto dall'art. 19, comma 1, del D. Lgs. 546/1992.
Norme richiamate
Art. 19 del D. Lgs. 546/1992
Atti impugnabili e oggetto del ricorso
L'elenco degli atti impugnabili nel processo tributario non comprende l'estratto di ruolo; pertanto, in assenza di un autonomo atto impositivo o di riscossione notificato e impugnabile, l'estratto di ruolo non può essere contestato separatamente.
Massime di principio
- Un documento meramente interno o riepilogativo della posizione fiscale, come l'estratto di ruolo, non è normalmente impugnabile autonomamente se non rientra tra gli atti elencati dalla legge.
- La contestazione deve essere rivolta all'atto impositivo o della riscossione previsto dall'art. 19 del D. Lgs. 546/1992, come la cartella di pagamento, l'avviso di accertamento o altro atto espressamente impugnabile.
- L'estratto di ruolo può assumere rilevanza conoscitiva o probatoria, ma di regola non sostituisce la notifica dell'atto impugnabile e non apre autonomamente i termini per il ricorso.
- La materia ha conosciuto orientamenti giurisprudenziali non uniformi; occorre quindi verificare la giurisprudenza vigente e le eventuali ipotesi eccezionali in cui la mancata conoscenza dell'atto possa essere fatta valere insieme all'impugnazione del primo atto successivo validamente notificato.
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