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Ordinanza

Ordinanza n. 44/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari, delle ordinanze di demolizione e ripristino n. 15/2025, n. 16/2025 e n. 17/2025 del 31.7.2025, notificate il 7.1.2026, con cui il Comune di L’Aquila, sulla scorta della medesima motivazione, ha ordinato alla Hotel San Michele S.r.l. la rimozione di n. 3 manufatti in legno ad uso abitativo contraddistinti con le particelle 1280–1281-1282 realizzati, ai sensi della deliberazione di G.C. di L’Aquila n. 58/2009, sul terreno di proprietà della suindicata società in località sito in Loc. “Mulino Taranta”, alla Via Porta Napoli, e individuato catastalmente al Fg. 89, part. 1326; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, con particolare riguardo ai relativi atti istruttori.

Giustizia amministrativa202600066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanze di demolizione e ripristino relative a tre manufatti in legno ad uso abitativo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato le ordinanze comunali di demolizione e ripristino n. 15/2025, n. 16/2025 e n. 17/2025, adottate il 31 luglio 2025 e notificate il 7 gennaio 2026, nonché gli atti istruttori e gli ulteriori atti connessi. Le ordinanze impongono la rimozione di tre manufatti in legno ad uso abitativo, realizzati sul terreno della società in forza della deliberazione della Giunta comunale di L'Aquila n. 58/2009. Dal testo dell'ordinanza cautelare non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; è stata proposta domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati. È intervenuta ad adiuvandum una persona fisica, ma il provvedimento non espone le ragioni sostanziali del suo intervento.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso il provvedimento di demolizione impugnato, ritenendo necessario, nella fase cautelare, conservare re adhuc integra la porzione immobiliare oggetto della controversia. L'ordinanza non definisce il merito delle censure né formula una valutazione analitica sui singoli motivi di ricorso. Ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione di merito al 11 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare; il TAR ha disposto la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

  • Deliberazione G.C. L'Aquila n. 58/2009

    Indicata nel testo quale atto in base al quale sono stati realizzati i manufatti; non risulta oggetto di specifica interpretazione nella fase cautelare.

Massime di principio

  • In presenza di un'ordinanza di demolizione impugnata, il giudice amministrativo può sospenderne l'esecuzione in via cautelare quando ciò sia necessario a conservare integra la porzione immobiliare controversa, rinviando la valutazione piena della legittimità dell'atto alla fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi edilizi
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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