Cassazione Penale, Sentenza n. 7194/2023 del 20/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Foggia che aveva riconosciuto la disciplina della continuazione tra due sentenze di condanna a carico di Bruno: una per tentata rapina commessa il 4/4/2018 (ingresso solitario in negozio con passamontagna e coltello) e l'altra per rapina consumata il 15/10/2018 in un ufficio postale insieme a un complice. Il motivo unico del ricorso era violazione di legge e vizio di motivazione: si contestava che la mera identità del titolo di reato non è sufficiente per ritenere il "medesimo disegno criminoso", che mancava contiguità spazio-temporale (circa sei mesi e Comuni diversi distanti ~60 km) e vi erano modalità diverse (episodio monosoggettivo vs. concorso), rendendo implausibile che la seconda rapina fosse frutto di un progetto criminoso antecedente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva dichiarato applicabile la continuazione. La Corte ha richiamato l'art. 671 c.p.p. e l'art. 81, comma 2, c.p., ricordando che il "medesimo disegno criminoso" va valutato tramite criteri indicatori (omogeneità dei reati e del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, ecc.). Ha ribadito che l'onere di allegazione di elementi specifici spetta a chi chiede la continuazione (qui il condannato-istanze) e che la Cassazione, nel sindacare l'atto di esecuzione, può controllare la logicità della motivazione ma non riesaminare il merito. Nel caso concreto la motivazione del giudice dell'esecuzione, fondata sull'omogeneità del bene giuridico e sulle modalità attuariali dei fatti, è risultata logicamente coerente e sufficiente a sostenere la continuazione, nonostante il lasso temporale di sei mesi.
Norme richiamate
art. 671, comma 1, cod. proc. pen.
nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione
Consente al condannato o al PM di chiedere l'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva; la decisione richiede motivazione e verifica degli indicatori del "medesimo disegno criminoso"
art. 81, comma 2, cod. pen.
chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge
Definisce il reato continuato richiedendo che le azioni siano esecutive di un "medesimo disegno criminoso"; la norma non definisce il concetto, che va colmato tramite criteri interpretativi
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Il riconoscimento della continuazione necessita ... di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita
Giurisprudenza di legittimità che elenca i criteri indicatori del "medesimo disegno criminoso" e sottolinea la necessità di valutazione approfondita
Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016 (D'Amico)
grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato
Stabilisce l'onere probatorio dell'istante (condannato) di fornire elementi concreti per dimostrare il progetto criminoso unitario; identità del titolo o mera vicinanza temporale non bastano
Massime di principio
- L'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del "medesimo disegno criminoso" grava su chi chiede l'applicazione della continuazione (di regola il condannato che propone l'istanza).
- La valutazione della continuazione si basa su indicatori cumulativi: omogeneità delle violazioni e del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, cause e sistematicità; nessun singolo criterio è automaticamente decisivo.
- L'identità del titolo di reato o la mera contiguità cronologica non sono di per sé sufficienti a provare la continuazione: servono elementi concreti che indichino un disegno criminoso unitario programmato almeno nelle linee essenziali.
- La presenza di un intervallo temporale anche notevole e di differenze nelle modalità (es. agente singolo vs concorso) pesa contro la continuazione, ma può essere compensata da altri indicatori ritenuti più significativi dal giudice del merito.
- In sede di legittimità la Corte può sindacare la logicità e la completezza della motivazione ma non riesaminare il merito: se il giudice dell'esecuzione ha fornito una motivazione non contraddittoria basata su criteri di diritto consolidati, la cassazione tende a dichiarare il ricorso infondato.
- Prassi consigliata: chi chiede la continuazione dovrebbe documentare collegamenti fattuali e probatori (stessi strumenti o modus operandi, progettualità precedente, comunicazioni tra autori, abitudini criminali, ecc.) per superare l'ostacolo rappresentato da distanza temporale o differenze apparenti nelle modalità.
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