Sentenza del 08/09/2022 n. 26535 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il Fondo ha chiesto il rimborso di ritenute alla fonte sui dividendi italiani percepiti nel 2003 (importo principale Euro 146.357,13; in via subordinata differenza Euro 24.392,85 tra la ritenuta del 15% e l'imposta sostitutiva del 12,5% sul risultato di gestione). Il ricorrente ha denunciato discriminazione ai sensi dell'art. 63 TFUE (libera circolazione dei capitali) perché, a parità di condizioni oggettive, un organismo di investimento collettivo residente in Italia, le cui quote sono sottoscritte esclusivamente da non residenti (es. residenti in Germania), poteva beneficiare dell'esenzione dall'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. n. 461/1997, art. 9 comma 4, mentre il fondo tedesco subiva una ritenuta del 15% sui dividendi (art. 10 Convenzione Italia-Germania). Si contestava altresì l'errata valorizzazione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) da parte del giudice d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, ha cassato la sentenza d'appello e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha riconosciuto il diritto al rimborso integrale richiesto dal Fondo. La Corte ha interpretato l'art. 10, par. 2 della Convenzione Italia-Germania secondo il principio di conformità al diritto UE (canone di buona fede ex art. 31 Convenzione di Vienna) disponendo che, nelle stesse condizioni oggettive in cui un OICR residente sarebbe stato esentato dall'imposta sostitutiva (D.Lgs. n. 461/1997, art. 9, comma 4), anche il fondo non residente deve beneficiare di trattamento equivalente e non subire la ritenuta del 15%. Le spese dei gradi di merito sono compensate; la resistente è condannata alle spese del giudizio di legittimità (liquidate in Euro 5.600,00 più oneri).
Norme richiamate
TFUE, art. 63, par. 1
"Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo (Capo 4 Capitali e pagamenti) sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonchè tra Stati membri e paesi terzi"
La Corte ha ritenuto che una norma o un'applicazione che determina un trattamento fiscale meno favorevole per un OICR non residente rispetto a un OICR residente, a parità di condizioni oggettive, costituisce una restrizione vietata dalla norma.
L. 23 marzo 1983, n. 77, art. 9
"Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva..."
Fissa l'imposta sostitutiva del 12,5% sul risultato di gestione dei fondi residenti; la disciplina nazionale dell'imposta sostitutiva è il criterio di confronto per valutare eventuali discriminazioni alla luce del TFUE.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 461, art. 9, comma 4
"Nel caso di organismi di investimento collettivo di diritto italiano le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti ... gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione..."
La norma prevedeva l'esenzione per OICR residenti con esclusivi sottoscrittori non residenti; la Corte ha ritenuto che, a parità di condizioni oggettive, il trattamento favorevole previsto per l'OICR residente debba essere esteso per conformità al diritto UE all'OICR non residente.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 27, comma 3
"La ritenuta è operata a titolo d'imposta ... con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti ... L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio..."
Norma interna che stabilisce la ritenuta sui dividendi ai non residenti (oggi mitigata dalle convenzioni); la Corte ha indicato che la comparazione per accertare discriminazione deve prendere come riferimento la normativa tributaria italiana, non la tassazione nel paese di residenza del fondo.
Convenzione Italia - Germania, art. 10, par. 2
"I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente ... possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ... l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi."
Prevede un limite del 15% per la ritenuta; la Corte ha interpretato tale disposizione secondo il diritto UE, stabilendo che essa non può essere applicata in modo da produrre una discriminazione rispetto ai fondi residenti che sarebbero esentati.
Codice civile, art. 2697
Richiamato relativamente all'onere della prova: la Corte ha censurato la valutazione del giudice d'appello che chiedeva al ricorrente prove sulla tassazione in Germania, ritenendo che la comparazione si deve basare sulla normativa italiana rilevante.
Convenzione di Vienna, art. 31 (principio di buona fede)
Utilizzata come canone interpretativo per richiedere un'interpretazione adeguatrice della convenzione fiscale alla luce degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione Europea.
Massime di principio
- Per valutare una presunta discriminazione sui dividendi tra fondi residenti e non residenti occorre confrontare le situazioni tenendo conto esclusivamente dei criteri distintivi fissati dalla normativa tributaria nazionale applicabile (non la tassazione nel paese d'origine del fondo).
- Le convenzioni internazionali (es. convenzioni contro le doppie imposizioni) vanno interpretate in conformità al diritto UE; se l'applicazione letterale della convenzione genera una discriminazione contraria all'art. 63 TFUE, il giudice nazionale deve adottare un'interpretazione adeguatrice o, se impossibile, disapplicare la norma nazionale che eccede i limiti.
- La circostanza che l'unico sottoscrittore di un fondo sia un investitore istituzionale non esclude, di per sé, la comparabilità con un OICR residente ai fini dell'esenzione prevista dalla normativa nazionale quando la prassi e la normativa riconoscono la nozione di 'investitore istituzionale'.
- Argomentazioni generiche sulla "coerenza del sistema fiscale", sulla ripartizione del potere impositivo o sulle esigenze di controllo non giustificano automaticamente una misura discriminatoria: la Corte UE richiede una giustificazione rigorosa e proporzionata.
- In controversie similari l'amministrazione fiscale non può richiedere al ricorrente di provare la tassazione del medesimo reddito nello Stato d'origine dell'investitore per negare l'agevolazione prevista dalla normativa nazionale; la comparazione rilevante è normativa e oggettiva.
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