Cassazione Penale, Sentenza n. 44217/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto le richieste di misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà, detenzione domiciliare ex art. 47‑ter e art. 50 Ord. pen.). Lamentava la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. per errata applicazione dell'art. 50, comma 2, Ord. pen. e per mancata motivazione: a suo avviso il Tribunale avrebbe dovuto considerare la semilibertà (pena residua inferiore a quattro anni e, secondo il ricorrente, l'art. 50, comma 2, non subordina il beneficio all'aver già scontato la metà della pena) e, comunque, motivare il diniego nonostante l'esistenza di un'attività lavorativa già autorizzata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché il ricorrente, nel frattempo, ha ottenuto in via provvisoria la semilibertà con ordinanza del magistrato di sorveglianza del 04/05/2023; ciò ha reso privo di efficacia un accertamento sulla legittimità del provvedimento impugnato. La Corte ha richiamato il principio per cui il difetto sopravvenuto di interesse è causa di inammissibilità e prevale sulla rinuncia all'impugnazione; ha inoltre escluso la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione di cui all'art. 616 cod.proc.pen., trattandosi di causa non imputabile al ricorrente. La rinuncia formale del difensore sarebbe stata, inoltre, inefficace per mancanza della prova della procura speciale. Il Procuratore generale aveva chiesto il rigetto in udienza scritta.
Norme richiamate
art. 47‑ter Ord. pen.
Norma che disciplina le misure alternative (affidamento in prova, semilibertà, detenzione domiciliare) come richiamata nella domanda del ricorrente; nel provvedimento impugnato è stata valutata l'inammissibilità delle richieste sulla base delle condizioni soggettive e del comportamento del detenuto.
art. 50, comma 2, Ord. pen.
Articolo richiamato nella controversia in rapporto ai requisiti per la concessione della semilibertà; il ricorrente sosteneva che il comma 2 non subordina il beneficio all'aver scontato almeno metà della pena, ma la Corte di legittimità non si è pronunciata sul merito a causa della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen.
Norme sulle motivazioni dell'impugnazione (vizi di motivazione e violazione di norme di diritto) da cui il ricorrente deduceva errori di applicazione e mancanza di motivazione; la Corte non ha esaminato il merito delle doglianze per inammissibilità procedurale.
art. 591 cod.proc.pen.
Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 616 cod.proc.pen.
Norma sulle sanzioni pecuniarie per le impugnazioni ritenute infondate; la Corte ha escluso l'applicazione della sanzione in quanto l'inammissibilità era dovuta a causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 3, n. 57883/2017; Sez. 4, n. 45618/2021)
Principi richiamati: il difetto sopravvenuto di interesse è causa di inammissibilità dell'impugnazione e tale causa prevale sulla rinuncia (evitando la condanna delle spese); l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse esclude la condanna alle spese e alla sanzione, se la causa non è imputabile al ricorrente.
Massime di principio
- Se il beneficiario ottiene, nel frattempo, la misura alternativa richiesta, il ricorso avente ad oggetto il diniego può divenire inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: il giudice di legittimità non decide il merito in assenza di interesse attuale.
- La sopravvenuta carenza di interesse è causa di inammissibilità più favorevole della semplice rinuncia e, se non imputabile al ricorrente, esclude la condanna alle spese e alle sanzioni previste per impugnative infondate.
- La rinuncia formale all'impugnazione effettuata dal difensore può risultare inefficace se non corredata dalla prova della procura speciale conferita dal ricorrente.
- Quando si impugna il diniego di una misura alternativa, è utile aggiornare immediatamente il fascicolo con qualsiasi provvedimento sopravvenuto (es. concessione provvisoria) per evitare inutili spese e rischi processuali.
- Il giudice di legittimità evita di entrare nel merito di questioni di diritto (es. interpretazione art. 50 Ord. pen.) se sussiste una causa di inammissibilità sopravvenuta: per ottenere un pronunciamento sostanziale è necessario che permanga l'interesse alla decisione.
- In sede di impugnazione contro il diniego di misure alternative, è importante documentare tempestivamente elementi favorevoli (attività lavorativa, comportamento regolare, supporto sociale) e allegare autorizzazioni già rilasciate per rafforzare la richiesta, fermo restando l'effetto delle vicende sopravvenute sul procedimento.
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