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Sentenza

Sentenza del 22/10/2019 n. 26896 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il corretto trattamento IVA della vendita, effettuata il 21 dicembre 2005, di un compendio immobiliare composto da un locale di deposito, un appartamento, quattro cantine e quattro autorimesse. La società sosteneva che l'intero compendio avesse destinazione abitativa, poiché gli altri beni erano pertinenze dell'appartamento, e che fosse quindi applicabile l'esenzione prevista dall'articolo 10, comma 1, n. 8-bis, del D.P.R. n. 633/1972. L'Agenzia contestava invece sia la destinazione abitativa sia l'applicabilità dell'esenzione, ritenendo che la cedente svolgesse in via esclusiva o principale attività di rivendita immobiliare. In Cassazione la società ha dedotto, tra l'altro, motivazione apparente, violazione della disciplina IVA, mancata valutazione delle prove e omesso esame dell'attività di mera locazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza d'appello, che aveva escluso l'esenzione sulla base della risultanza camerale attestante l'attività di compravendita di beni immobili. Le censure relative alla valutazione delle prove sono state ritenute non pertinenti o inammissibili, poiché miravano a una diversa ricostruzione dei fatti e non dimostravano una violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. né l'omesso esame di un fatto decisivo. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 7.000 euro oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 10, comma 1, n. 8-bis

    Sono esentate dal pagamento dell'IVA le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa effettuate da soggetti diversi, tra gli altri, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati.

    L'esenzione per la cessione di immobili abitativi non opera quando il cedente è un'impresa la cui attività esclusiva o principale consiste nella rivendita di tali immobili. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto sufficiente la valutazione giudiziale dell'attività di compravendita immobiliare risultante dalla visura camerale.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2, n. 4

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione; non vi è motivazione apparente quando il giudice espone la norma applicata e il percorso logico seguito.

  • Codice di procedura civile, artt. 132, n. 4, 156, comma 3, e 118 disp. att.

    La motivazione è viziata solo se le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a far comprendere l'iter logico-giuridico della decisione. Una motivazione sintetica, ma coerente e verificabile, non è apparente.

  • Codice di procedura civile, artt. 115 e 116

    La violazione delle regole sulla disponibilità e valutazione delle prove non coincide con una semplice contestazione del modo in cui il giudice ha apprezzato il materiale istruttorio. In Cassazione tali norme possono essere invocate solo nei casi specifici di uso di prove non dedotte, violazione delle prove legali o assimilazione di prove liberamente valutabili a prove legali.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Dopo la riforma del 2012, il vizio riguarda esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e oggetto di discussione, non la mancata considerazione di singoli elementi probatori quando il fatto sia stato comunque esaminato.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Per applicare un'esenzione IVA relativa alla vendita di immobili abitativi occorre verificare non solo la natura e la destinazione del bene, ma anche l'attività effettivamente esercitata dal cedente e l'eventuale prevalenza dell'attività di rivendita immobiliare.
  • Le risultanze della Camera di commercio possono costituire un elemento probatorio rilevante per individuare l'attività dell'impresa, anche se, in linea generale, la natura dell'attività dovrebbe essere accertata considerando il complesso degli elementi concreti disponibili.
  • In Cassazione non è sufficiente sostenere che il giudice abbia valutato male le prove: occorre dimostrare uno specifico errore di diritto, l'utilizzo illegittimo delle prove o l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • Una motivazione breve non è automaticamente apparente: è sufficiente che indichi la norma applicata, il fatto rilevante e il collegamento logico tra questi elementi.
  • Chi invoca un regime fiscale agevolato o di esenzione deve documentare in modo puntuale tutti i presupposti, inclusa l'attività effettivamente svolta nel periodo d'imposta e non soltanto quella risultante da qualificazioni formali o da documenti isolati.

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