Sentenza n. 157/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'accertamento e la dichiarazione, previo annullamento di qualsiasi eventuale contrario atto, del diritto del ricorrente al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 6 bis del decreto legge n. 387/1987 e, quindi, al ricalcolo dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla normativa appena citata (oltre rivalutazione ed interessi), condannando altresì parte resistente a porre in essere tutti i relativi e conseguenti incombenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: eventuale diniego o mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto al beneficio previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la conseguente rideterminazione dell'indennità di buonuscita, includendo nella relativa base di calcolo i sei scatti stipendiali, oltre rivalutazione e interessi. La pretesa è stata proposta anche con riferimento alla cessazione dal servizio a domanda. L'INPS si è costituito resistendo al ricorso. Il giudice ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui il beneficio spetta a tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile o militare, anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda. Sono state esaminate, in particolare, l'irrilevanza dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferito alla base pensionabile e non al calcolo dell'indennità di buonuscita; l'effetto dell'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990, con esclusione della reviviscenza della precedente limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso; e la natura non decadenziale del termine previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la domanda di collocamento in quiescenza.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 c.p.a. e ha accolto il ricorso. Ha accertato il diritto del ricorrente a percepire i benefici economici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e il correlato obbligo dell'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali. Ha condannato l'INPS al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato al passaggio in giudicato della sentenza.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
La disposizione fonda il diritto ai sei scatti stipendiali da includere nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita. Il termine per la presentazione della domanda non ha natura decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio, ma serve esclusivamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell'anno successivo.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
La disposizione riguarda la base pensionabile definita ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 503/1992 e non disciplina il calcolo dell'indennità di buonuscita; pertanto non è pertinente alla controversia.
art. 11 l. n. 231/1990
L'abrogazione della disposizione non determina la reviviscenza della precedente formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987; non è quindi operante la limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.
art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010
L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non comporta la reviviscenza della disciplina previgente limitativa del beneficio.
art. 74 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata in presenza di una giurisprudenza consolidata sulla questione.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Impone all'istituto soccombente il rimborso del contributo unificato versato, al passaggio in giudicato della sentenza.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda.
- I sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 devono essere inclusi nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita, trattandosi di beneficio rilevante ai fini della determinazione di tale indennità.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile, non disciplina né esclude l'inclusione dei sei scatti stipendiali nel calcolo dell'indennità di buonuscita.
- L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non determina la reviviscenza della precedente disposizione limitativa del beneficio; pertanto non può essere esclusa la spettanza dei sei scatti in caso di cessazione dal servizio a domanda.
- Il termine previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non è decadenziale rispetto al diritto al beneficio, ma è funzionale esclusivamente alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell'anno successivo.
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