Cassazione Civile, Ordinanza n. 07669/2025 del 22/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di PVC relativo all'anno d'imposta 2008, l'Agenzia delle Entrate notificava alla società un avviso di accertamento per il recupero a tassazione di maggiori IRES e IRAP, contestando la deducibilità di spese qualificate come spese di rappresentanza, consistenti soprattutto in buoni carburante omaggiati ai clienti per oltre 124.000 euro e in altri beni di modico valore. La società sosteneva che tali costi fossero integralmente deducibili ai sensi dell'art. 108, comma 2, TUIR, perché inerenti alla propria attività e perché la particolare natura dei buoni carburante rendeva superflua o impossibile una rendicontazione analitica dei beneficiari e delle modalità di distribuzione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 108, comma 2, TUIR, lamentando che la CTR avesse erroneamente ritenuto indeducibili le spese per difetto di prova della loro entità e finalità, in sostanza chiedendo una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile nella parte in cui, sotto la veste della violazione di legge, mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già compiuta dal giudice di merito; ha inoltre affermato che, comunque, il motivo era infondato perché correttamente la CTR aveva posto a carico della contribuente l'onere di dimostrare l'esistenza e l'inerenza dei costi dedotti. La sentenza impugnata è stata quindi confermata e la ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, oltre agli effetti sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 108, comma 2, TUIR
come modificato dall'art. 1, comma 33, lett. p) della L. 24/12/2007, n. 244
le spese di rappresentanza sono deducibili solo se ne sia dimostrata l'esistenza e l'inerenza, secondo i requisiti richiesti dalla disciplina tributaria applicabile
art. 360, n. 3, c.p.c.
non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, perché ciò esula dal giudizio di legittimità
art. 116 c.p.c.
la valutazione delle prove, incluse quelle presuntive e documentali, appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione nei termini prospettati dalla ricorrente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
ha inserito nel d.P.R. 115/2002 la disciplina sul raddoppio del contributo unificato
art. 1, comma 33, lett. p), L. 24/12/2007, n. 244
ha modificato la disciplina dell'art. 108 TUIR in tema di deducibilità delle spese di rappresentanza
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, pur formalmente denunciando violazione di legge, mira in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti e a una nuova valutazione del compendio istruttorio.
- La deducibilità delle spese di rappresentanza richiede che il contribuente provi l'esistenza della spesa e la sua inerenza all'attività d'impresa; l'onere probatorio non si attenua per il solo fatto che la spesa sia di natura particolare o di piccolo importo.
- Quando la distribuzione di beni o omaggi non sia tracciata e restino ignoti beneficiari, modalità e finalità concrete dell'erogazione, il giudice può legittimamente negare l'inerenza fiscale della spesa.
- La valutazione del materiale probatorio e delle presunzioni è riservata al giudice di merito e non può essere surrogata in cassazione da una lettura alternativa degli stessi elementi di fatto.
- Una motivazione che espliciti le ragioni dell'insussistenza della prova sull'inerenza e sulla destinazione delle spese supera il minimo costituzionale richiesto in tema di motivazione.
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