Sentenza n. 1324/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, prot. n. 649 del 30 ottobre 2025, avente ad oggetto “Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato e-VerGREEN di potenza picco pari a 76,6 MWp e opere connesse, più contestuale utilizzo agricolo-zootecnico, sito nei Comuni di Santhià (VC) e Carisio (VC)”, recante giudizio positivo di compatibilità ambientale; - del parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 243 del 14 dicembre 2023; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, tra cui: la nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 31 marzo 2023, non conosciuta; la nota del MASE prot. n. 22241 del 6 febbraio 2024, non conosciuta; la nota del MASE prot. n. 46216 dell'11 marzo 2024, non conosciuta; la nota del MASE prot. n. 140391 del 29 luglio 2024, non conosciuta; la nota del MASE prot. n. 54062 del 21 marzo 2025, non conosciuta; la nota della Segreteria Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. DICA-07397-P del 6 marzo 2025, non conosciuta; la nota della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC prot. n. 6328/CTVA del 29 aprile 2025, non conosciuta; la nota del MASE prot. n. 122609 del 27 giugno 2025, non conosciuta; la nota del MASE prot. n. 156168 del 21 agosto 2025, non conosciuta; la nota della Segreteria Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri acquisita al prot. MASE n. 153279 del 12 agosto 2025, non conosciuta; la nota del MASE prot. n. 201997 del 29 ottobre 2025, non conosciuta; lo schema di giudizio di compatibilità ambientale, non conosciuto; il verbale di sopralluogo, non conosciuto; per quanto occorrere possa il parere della Commissione Tecnica PNIEC PNRR n. 215 del 26/10/2023 relativo al Progetto ID 8264 nonché il decreto direttoriale del MASE che lo condivide, esprime la posizione positiva di tale dicastero ai fini del concerto e formula lo schema di giudizio di compatibilità ambientale, nonché ogni atto ai medesimi presupposto, connesso o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del MASE recante giudizio positivo di compatibilità ambientale per un impianto agrivoltaico da circa 76 MWp nei Comuni di Santhià e Carisio, unitamente al parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e agli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressate)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Provincia di Vercelli, presso la quale era pendente il procedimento di autorizzazione unica relativo al progetto, ha impugnato il decreto MASE del 30 ottobre 2025 e il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 243 del 14 dicembre 2023. Ha dedotto: 1) violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 22 d.lgs. 199/2021, dell'art. 25, comma 3, d.lgs. 152/2006 e dell'art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione, illogicità manifesta, violazione della proporzionalità e mancato bilanciamento degli interessi, per avere il MASE omesso di considerare adeguatamente il parere negativo del Ministero della Cultura; 2) violazione dell'art. 22, comma 3, lett. d), e dell'allegato VII alla parte II del d.lgs. 152/2006 e delle Linee guida ministeriali sugli impianti agrivoltaici, con vizi di istruttoria, travisamento e motivazione, quanto alla conservazione dell'indirizzo agricolo, alla resa dei terreni, alle alternative localizzative e all'opzione zero; 3) violazione degli artt. 5, 22, 23, 24 e 25 d.lgs. 152/2006 per mancata autonoma valutazione dell'impatto delle opere di connessione alla rete elettrica; 4) violazione degli artt. 185, 242 e 242-ter d.lgs. 152/2006 e degli artt. 24, 25 e 26 d.P.R. 120/2017 per omessa valutazione dell'interferenza tra un tratto del cavidotto e un'area sottoposta a bonifica e potenzialmente contaminata. Le controinteressate hanno eccepito il difetto di interesse e legittimazione della Provincia e, quanto al parere relativo a un diverso progetto, la tardività dell'impugnazione. Il TAR ha prescisso dalle eccezioni processuali, ritenendo il ricorso infondato nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla prima censura, ha ritenuto non illegittima la mancata prevalenza del parere negativo del Ministero della Cultura, valorizzando il principio di massima diffusione degli impianti da fonti rinnovabili, il favor legislativo per gli impianti agrivoltaici e la localizzazione dell'opera in area idonea ex lege. Ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 199/2021, per gli impianti localizzati in aree idonee il MASE può svolgere la valutazione di impatto ambientale senza il previo concerto del MIC. Il decreto aveva inoltre richiamato la nota della Commissione tecnica del 29 aprile 2025, che aveva esaminato i profili istruttori contestati, escludendo la presenza di colture DOP, ritenendo adeguate le forme di conduzione agricola e qualificando come orientative, non vincolanti, le linee guida agrivoltaiche. Il piano paesaggistico regionale non poneva un divieto localizzativo e non emergevano ragioni ostative tali da imporre una motivazione rafforzata ulteriore. La seconda censura è stata respinta sia perché le Linee guida ministeriali del 27 giugno 2022 non costituiscono, in assenza di una norma primaria che ne sancisca la vincolatività, parametro autonomo di legittimità dell'azione amministrativa, sia perché i requisiti sostanziali dedotti risultavano comunque rispettati. Non era dimostrata la compromissione di colture DOP o IGP; la Provincia non aveva fornito elementi idonei a confutare le valutazioni sulla resa agricola; il sindacato sulla discrezionalità tecnica non può sostituirsi all'amministrazione in assenza di macroscopici errori o illogicità. La valutazione delle alternative localizzative può tenere conto della disponibilità dei terreni del proponente e della loro qualificazione come aree idonee, senza imporre necessariamente la ricerca di siti situati in ambiti territoriali diversi. Anche l'opzione zero e la contrazione della coltura risicola erano state prospettate in termini non irragionevoli, alla luce della futura disponibilità idrica e dei cambiamenti climatici. La terza censura è stata respinta perché le opere di connessione erano già state esaminate nel procedimento relativo al diverso progetto ID 8264, mediante il parere n. 215 del 26 ottobre 2023, che ne descriveva le caratteristiche, valutava le alternative e gli impatti e considerava espressamente la condivisione delle opere con altri produttori, incluso il progetto controverso. La successiva traslazione dei raccordi, determinata dalla loro interferenza con la fascia di rispetto del Torrente Elvo, costituiva una modifica minimale e migliorativa, non idonea a inficiare la precedente valutazione positiva. La quarta censura è stata respinta perché la proponente aveva predisposto la relazione sulle terre e rocce da scavo prevista dall'art. 24, comma 3, d.P.R. 120/2017, con descrizione delle opere, inquadramento ambientale e proposta del piano di caratterizzazione. La caratterizzazione del sito non era ancora conclusa, ma la bonifica e la possibile estensione dell'area contaminata erano state considerate; erano inoltre previsti campionamenti e la condizione ambientale n. 7, da attuare nella fase di progettazione esecutiva. Non risultava una precisa allegazione di ulteriori interferenze idonea a dimostrare la violazione dell'art. 242-ter d.lgs. 152/2006. Le spese sono state compensate per la complessità, la parziale novità e la peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 199/2021
Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree idonee, la valutazione di impatto ambientale può essere svolta dal MASE senza il previo concerto del Ministero della Cultura; la qualificazione dell'area come idonea rafforza il favor legislativo per la realizzazione dell'impianto.
art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021
La qualificazione dell'area come idonea costituisce elemento rilevante nel bilanciamento tra sviluppo delle energie rinnovabili e tutela paesaggistica.
art. 1, comma 2, d.lgs. 190/2024
Enuncia il principio di massima diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, rilevante nel bilanciamento degli interessi nella valutazione ambientale.
art. 25, comma 3, d.lgs. 152/2006
La disposizione è richiamata tra quelle poste a presidio del procedimento di VIA, ma il TAR non ravvisa violazioni nella considerazione dei pareri e degli interessi coinvolti.
art. 22, comma 3, lettera d), d.lgs. 152/2006
Richiede che lo studio di impatto ambientale consideri le alternative ragionevoli; tale obbligo non impone necessariamente l'esame di siti situati in ambiti territoriali diversi da quello prescelto.
Allegato VII alla parte II del d.lgs. 152/2006
È richiamato quale parametro dei contenuti dello studio di impatto ambientale, senza che il TAR ravvisi omissioni rilevanti nella valutazione delle alternative e dell'opzione zero.
art. 24, comma 3, d.P.R. 120/2017
La predisposizione della relazione sulle terre e rocce da scavo, contenente descrizione delle opere, inquadramento ambientale e proposta del piano di caratterizzazione, è stata ritenuta sufficiente allo stato del procedimento.
art. 242-ter d.lgs. 152/2006
La violazione non è stata ravvisata in assenza di una precisa allegazione di specifici fenomeni interferenziali ulteriori con il sito sottoposto a bonifica.
Massime di principio
- Nella valutazione di impatto ambientale relativa a impianti da fonti rinnovabili, la qualificazione dell'area come idonea e la natura agrivoltaica del progetto sono elementi che rafforzano il favor legislativo per la realizzazione dell'opera e incidono sul bilanciamento con gli interessi paesaggistici e agricoli.
- Per gli impianti localizzati in aree idonee ai sensi del d.lgs. 199/2021, l'art. 22 dello stesso decreto consente lo svolgimento della VIA senza il previo concerto del Ministero della Cultura; il parere contrario di tale amministrazione non determina quindi, da solo, l'illegittimità del giudizio positivo di compatibilità ambientale.
- Le linee guida ministeriali prive di una base normativa primaria che ne sancisca la vincolatività non costituiscono, in quanto tali, parametro autonomo di legittimità dell'azione amministrativa, ferma restando la possibilità di valutarne il contenuto come criterio tecnico orientativo.
- L'obbligo di valutare le alternative progettuali nello studio di impatto ambientale riguarda soluzioni ragionevoli e adeguate al progetto, ma non impone necessariamente l'esame di localizzazioni situate in ambiti territoriali diversi; possono essere considerate la disponibilità dei terreni del proponente e la loro qualificazione come aree idonee.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali espresse in sede di VIA non consente la sostituzione del giudice all'amministrazione e resta escluso in assenza di errori macroscopici, travisamento o illogicità manifesta; l'onere di fornire elementi idonei a infirmare la valutazione grava sulla parte che la contesta.
- La valutazione ambientale delle opere di connessione può essere effettuata mediante richiamo per relationem a un precedente procedimento, quando il precedente esame abbia considerato in modo specifico le opere, le alternative e gli impatti e la successiva modifica progettuale sia minimale e migliorativa.
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