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Sentenza

Sentenza n. 1570/2026 - Firenze, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501325

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti e condannato il Ministero al pagamento di euro 1.949,70

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per il servizio prestato negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.949,70, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato e ha chiesto, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Il titolo esecutivo era stato notificato al Ministero il 2 luglio 2024; era inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997; la sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Firenze.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché il titolo giudiziale era stato regolarmente notificato, il termine dilatorio di 120 giorni era decorso e la sentenza era passata in giudicato. Nel merito, ha accolto la domanda di ottemperanza, ordinando al Ministero di conformarsi integralmente al giudicato e di provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione di parte, se anteriore. L'esecuzione è stata limitata al contenuto effettivo del dispositivo della sentenza ottemperanda: sono stati esclusi gli interessi legali, perché non ritenuti oggetto del dispositivo da eseguire, e la condanna alle spese di lite della sentenza di cognizione, perché estranea alla domanda di ottemperanza. Per il caso di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00, oltre rimborso del contributo unificato, se dovuto ed effettivamente versato, e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Fondamento processuale dell'azione di ottemperanza e dei poteri del giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso esecutivo nei confronti delle amministrazioni è ammissibile dopo l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile notificata all'amministrazione risultava munita dell'attestazione di conformità richiesta per il titolo esecutivo.

  • art. 7 CCNL 15 marzo 2001

    Prevede la retribuzione professionale docenti riconosciuta dal giudice del lavoro per il servizio prestato con contratti a tempo determinato.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza a una sentenza civile pronunciata nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato regolarmente notificato, sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge e il titolo sia passato in giudicato.
  • Il giudice dell'ottemperanza deve limitarsi ad assicurare l'esecuzione del contenuto effettivo del dispositivo del giudicato, senza estenderne gli effetti a somme o statuizioni non comprese nel titolo esecutivo.
  • In sede di ottemperanza non possono essere eseguite pretese relative a interessi o spese se tali voci non risultano comprese nel dispositivo della sentenza ottemperanda.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando un termine per l'intervento sostitutivo dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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