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Sentenza

Sentenza del 16/10/2015 n. 20958 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva parzialmente accolto le impugnazioni contro gli atti impositivi relativi al 1997. Le contestazioni riguardavano, in particolare: l'ammissione in appello di eccezioni sulla validità delle notifiche degli avvisi IVA, non proposte tempestivamente in primo grado; l'annullamento di un avviso non impugnato in primo grado; la riduzione d'ufficio del reddito mediante sottrazione di ricavi ritenuti riferibili a operazioni inesistenti, senza che il contribuente avesse provato il collegamento tra costi e ricavi fittizi; il riconoscimento delle agevolazioni IRPEG e ILOR anche sui redditi derivanti da operazioni illecite; nonché l'annullamento delle sanzioni. La Curatela sosteneva invece l'inefficacia o invalidità delle notifiche effettuate all'amministratore dopo la dichiarazione di fallimento e rivendicava l'applicazione delle agevolazioni sul reddito ritenuto effettivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate: ha ritenuto fondate le censure relative alla novità delle eccezioni sulla notificazione, all'impossibilità di decidere in appello su un avviso non impugnato in primo grado, alla rideterminazione del reddito sulla base della mera critica all'operato dell'Ufficio e al riconoscimento delle agevolazioni fiscali su redditi derivanti da operazioni illecite. Il terzo motivo dell'Agenzia è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale della Curatela è stato rigettato, con il primo motivo assorbito e il secondo dichiarato inammissibile. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata a una diversa composizione della CTR, che dovrà riesaminare la controversia nei limiti dei motivi accolti, decidere nel merito e liquidare le spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    Nel giudizio tributario d'appello non possono essere introdotte domande o eccezioni nuove. La parte subentrata nella posizione processuale di un'altra deve accettare la causa nello stato in cui si trova e non può superare le preclusioni già maturate.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 42

    L'accertamento analitico o analitico-induttivo deve fondarsi su elementi probatori idonei, comprese presunzioni gravi, precise e concordanti. Le dichiarazioni di terzi possono avere valore indiziario, ma non sono necessariamente sufficienti da sole a fondare la decisione.

  • Costituzione, art. 53

    Il principio di capacità contributiva impedisce che venga tassato un imponibile meramente fittizio. Tuttavia, la riduzione del reddito richiede la prova concreta del collegamento tra costi e ricavi riferibili alle medesime operazioni oggettivamente inesistenti.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75

    La determinazione del reddito deve tenere conto della reale riferibilità e deducibilità dei componenti negativi. In presenza di operazioni inesistenti, il contribuente deve dimostrare gli elementi che giustificano l'eventuale corrispondente esclusione dei ricavi dalla base imponibile.

  • D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 2, convertito dalla L. n. 44 del 2012

    La norma, ritenuta retroattiva in quanto più favorevole al contribuente, consente di escludere dal reddito i componenti positivi direttamente collegati a costi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro il limite dei costi non ammessi in deduzione. È però necessario provare il collegamento tra operazione di acquisto e operazione di rivendita.

  • D.P.R. n. 218 del 1978, artt. 101 e 105

    Le agevolazioni IRPEG e ILOR per le imprese del Mezzogiorno riguardano il reddito derivante dall'effettiva attività d'impresa e non si estendono ai redditi provenienti da operazioni illecite o penalmente sanzionate. L'onere di provare i presupposti dell'agevolazione grava sul contribuente che la invoca.

  • Codice di procedura civile, artt. 145, 156 e 157

    Le regole sulla notificazione degli atti societari e sulla sanatoria delle nullità operano in funzione del raggiungimento dello scopo della notificazione. Nel caso concreto, il motivo sulla sanatoria è stato assorbito perché l'avviso non poteva comunque essere esaminato in appello per ragioni processuali.

  • Codice civile, art. 2697

    Chi invoca un'agevolazione fiscale deve provare i fatti costitutivi del relativo diritto, inclusa l'effettiva realizzazione delle condizioni previste dalla legge.

  • R.D. n. 267 del 1942, artt. 42 e 43

    Le disposizioni sul fallimento rilevano quanto ai poteri e alla rappresentanza del curatore, ma nel caso concreto il motivo della Curatela è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo non pertinente e con quesito non coerente con le questioni effettivamente dedotte.

  • Codice di procedura civile, art. 156, comma 3

    La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

    Una notificazione eventualmente viziata può essere sanata se ha comunque portato tempestivamente l'atto a conoscenza della parte, come avvenuto per la notificazione del ricorso per cassazione alla Curatela.

Massime di principio

  • Nel processo tributario d'appello non è normalmente possibile introdurre nuove eccezioni, domande o contestazioni non formulate in primo grado; la parte subentrata, anche per effetto del fallimento, subisce le preclusioni già maturate.
  • Un giudice d'appello non può pronunciarsi su un atto impositivo che non sia stato oggetto di impugnazione in primo grado, perché ciò amplia illegittimamente l'oggetto della controversia.
  • Quando l'Amministrazione disconosce costi relativi a operazioni inesistenti, la riduzione dei ricavi imponibili non è automatica: il contribuente deve fornire prova specifica del collegamento tra fatture passive e fatture attive fittizie.
  • Il principio di capacità contributiva vieta la tassazione di ricchezza meramente apparente, ma non consente al giudice di determinare d'ufficio un reddito diverso senza elementi probatori concreti offerti o risultanti dagli atti.
  • Le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e non si applicano, di regola, ai redditi derivanti da attività illecite; chi invoca il beneficio deve dimostrare tutti i presupposti previsti dalla normativa.
  • Nel caso di fallimento, la notificazione degli atti tributari deve essere valutata distinguendo tra validità dell'atto, efficacia nei confronti della procedura e corretta individuazione del destinatario; la mancata notifica al curatore può incidere sull'opponibilità al fallimento, ma la relativa questione deve essere dedotta tempestivamente e correttamente.
  • Una nullità della notificazione può essere sanata quando l'atto abbia comunque raggiunto il proprio scopo, in particolare se la parte si costituisce dimostrando di averne avuto tempestiva conoscenza.
  • La Cassazione, quando rileva errori processuali o insufficienza della motivazione che impediscono una decisione definitiva, può cassare la sentenza e rinviare la causa al giudice di merito, senza determinare direttamente l'imposta dovuta.

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