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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17743/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. avverso l'ordinanza del GIP di Agrigento di rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari. Con un unico motivo deduce violazione di legge (artt. 274 e 275 c.p.p.) in relazione alle esigenze cautelari e ai criteri di scelta della misura, sostenendo che il comportamento corretto durante l'esecuzione della misura e il tempo trascorso avrebbero dovuto incidere sulla persistenza delle esigenze cautelari, che il pericolo di reiterazione non sarebbe concreto né attuale e che la misura non sarebbe adeguata né proporzionata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse manifestamente infondato e ha richiamato il principio consolidato secondo cui l'appello avverso ordinanza emessa a seguito di istanza di revoca o sostituzione è circoscritto ai nuovi fatti idonei a modificare il quadro probatorio e non può riesaminare le condizioni che legittimano originariamente la misura cautelare. Ha precisato che il semplice decorso del tempo o l'osservanza delle prescrizioni non sono di per sé sufficienti ad escludere o attenuare le esigenze cautelari senza ulteriori elementi indicatori del mutamento della situazione; inoltre il cd. "tempo silente" rileva in sede di emissione della custodia cautelare ma non automaticamente nella fase di revoca/sostituzione. Altre doglianze sono risultate generiche. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (importo non integralmente indicato nel testo disponibile).

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Disciplina l'appello contro le ordinanze; qui richiamato per delimitare la devoluzione e la cognizione del giudice d'appello sulle istanze di revoca/sostituzione

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alle esigenze cautelari: la Corte osserva che la valutazione delle esigenze cautelari non può essere riaperta integralmente in appello se non per nuovi fatti

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in ordine ai criteri di scelta della misura; la Corte conferma che la verifica di adeguatezza/proporzionalità è vincolata al perimetro dell'impugnazione e ai nuovi elementi

  • art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma richiamata per spiegare che la valutazione del "tempo silente" spettava al giudice che ha emesso la misura cautelare e non è automaticamente richiesta nella fase di revoca/sostituzione

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Norma sul procedimento per la revoca o la sostituzione della misura cautelare; richiamata per precisare i limiti della valutazione nella fase di revoca/sostituzione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per le conseguenze dell'inammissibilità: prevede la condanna alle spese e la possibilità di sanzione pecuniaria quando non sussista assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • In un ricorso avverso il rigetto di una richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare, il giudice d'appello è vincolato: può esaminare solo nuovi fatti (preesistenti o sopravvenuti) che modificano apprezzabilmente il quadro probatorio, non può riesaminare integralmente le condizioni che hanno giustificato originariamente la misura
  • Il semplice decorso del tempo o il rispetto delle prescrizioni della misura non sono di per sé elementi sufficienti per escludere o attenuare le esigenze cautelari; occorrono elementi ulteriori e sintomatici che indichino un reale mutamento della situazione
  • Il cosiddetto "tempo silente" dalla commissione del reato è rilevante nella valutazione iniziale per l'applicazione della misura cautelare, ma non opera automaticamente a favore dell'imputato nella fase di revoca/sostituzione: deve essere adeguatamente valutato e motivato
  • Le doglianze generiche, non specificamente sviluppate in motivi di appello, non assurgono a fumus per ottenere la sostituzione o revoca della misura; la difesa deve produrre elementi concreti e specifici
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria se non sussiste assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità: valutare il rischio procedurale prima di proporre ricorso privo di nuovi elementi

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