Cassazione Penale, Sentenza n. 6736/2023 del 17/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari: sosteneva che, essendo destinato a scontare una pena detentiva superiore a tre anni e trovandosi pertanto in una condizione materiale che gli preclude la commissione di nuovi reati e l'accesso a benefici penitenziari, mancasse il pericolo concreto di reiterazione. Denunciava altresì carenza di motivazione, lamentando che il giudice avesse motivato il diniego con valutazioni astratte sulla gravità della condotta senza dimostrare la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la valutazione delle esigenze cautelari integri un giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità se la motivazione sia esente da vizi logico-giuridici. Nel caso concreto il giudice del riesame aveva motivato adeguatamente la permanenza del pericolo di reiterazione, richiamando elementi specifici: quantità e natura della sostanza detenuta, la scrupolosa organizzazione dell'attività delittuosa, il necessario collegamento con altri soggetti, l'introduzione di stupefacenti all'interno dell'istituto penitenziario sfruttando l'attività lavorativa del detenuto e la destinazione dello stupefacente allo spaccio tra la popolazione detenuta. Tali argomentazioni sono state ritenute sufficienti a dimostrare la concretezza e l'attualità del pericolo e l'inidoneità delle misure più miti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese; gli è stato altresì assegnato l'obbligo di versare la somma equitativamente fissata in euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, con successivi adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
La valutazione delle esigenze cautelari prevista da questa norma costituisce un giudizio di merito; se la motivazione è adeguata e priva di vizi logico-giuridici, il sindacato della Cassazione è precluso.
art. 275 cod. proc. pen.
Parametro richiamato per la valutazione della pericolosità: il giudice deve ancorare la decisione a circostanze di fatto specifiche che dimostrino attualità e concretezza del pericolo di reiterazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: il ricorrente è tenuto alle spese del procedimento e, salvo colpa esclusa, al pagamento a favore della Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione al criterio per l'addebito delle spese e alla valutazione della responsabilità del ricorrente nella proposizione del ricorso.
Giurisprudenza di legittimità (Cass. 02/08/1996 Colucci; Cass. 21/07/1992 Gardino; Cass. 26/05/1994 Montaperto; Cass. 03/12/2003 Scotti; Cass. 24/05/1996 Aloè; Cass. 19/09/1995 Lorenzetti; Cass. 28/11/1997 Filippi; Cass. 09/06/1995 Biancato)
I precedenti sono utilizzati per enunciare principi: la motivazione del giudice del riesame deve essere specifica e ancorata a circostanze di fatto; non sono ammesse congetture; va dimostrata la concreta e attuale potenzialità del reo di commettere nuovi reati e l'inidoneità di misure meno afflittive.
Massime di principio
- La valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione) è principalmente un giudizio di merito: la Cassazione interviene soltanto se emerge un vizio logico-giuridico nella motivazione.
- Una lunga pena residua non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione: occorre valutare la concretezza del rischio in relazione a mezzi, occasioni e modalità di commissione (es. possibilità di introdurre stupefacenti in carcere sfruttando attività lavorative).
- Per contrastare una misura cautelare in sede di impugnazione è necessario dimostrare che la motivazione sia generica, contraddittoria o priva di riferimenti a circostanze fattuali specifiche; la mera contrapposizione sulla gravità astratta del fatto non è sufficiente.
- Il giudice deve motivare anche il rigetto di misure più miti, spiegando perché risultino insufficienti alla luce dell'entità, dell'organizzazione e delle modalità dell'attività delittuosa.
- In caso di ricorso ritenuto inammissibile senza culpa rilevabile, il ricorrente può essere condannato alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende; pertanto valutare attentamente le prospettazioni giuridiche e la fondatezza dei motivi prima di proporre il gravame.
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