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Sentenza

Sentenza del 08/01/2020 n. 27 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Tributi (in generale) - Accertamento tributario - Avviso di accertamento - Notifica - Raccomandata - Servizio di monitoraggio - Stampa - Funzione probatoria - Configurabilità - Possibilità - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente contro l'avviso di accertamento per tassa automobilistica 2014 ritenendo tardiva la notifica. La questione centrale è se la spedizione dell'atto al servizio postale entro il termine di decadenza (31 dicembre del terzo anno) sia valida anche se la ricezione da parte del contribuente è avvenuta successivamente, e se la stampa del servizio di monitoraggio della raccomandata (con indicazione di "presa in carico") abbia valenza probatoria della data di deposito/spedizione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della Regione, riformando la sentenza di primo grado e dichiarando legittimo l'avviso di accertamento. Il Collegio ha ritenuto che la spedizione effettuata entro il termine di decadenza sia tempestiva per l'ente impositore e che la stampa del servizio di monitoraggio abbia funzione meramente informativa e non fidefacente, poiché indica solo la data di "presa in carico" e non la data di deposito/postalizzazione. Il deposito tempestivo è stato attestato dall'annotazione sul fronte dell'avviso di ricevimento che indicava la data di postalizzazione (29 dicembre 2017). Le spese di entrambi i gradi sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 5 d.l. n. 953/1982 (conv. in legge n. 53/1983)

    Il termine triennale è valutato come termine di decadenza dell'azione impositiva dell'ente e la spedizione dell'atto entro tale termine rende l'azione tempestiva.

  • art. 60, comma 6, d.P.R. n. 600/1973

    qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.

    Per le notificazioni a mezzo posta gli effetti per il notificante si producono alla data di spedizione: pertanto l'atto è tempestivo se consegnato al servizio postale entro il termine di decadenza, anche se la ricezione da parte del destinatario avviene dopo.

  • art. 149 c.p.c. (ult. comma) e giurisprudenza costituzionale

    Riferimento al principio recepito in materia di notificazioni postali: la normativa e la giurisprudenza stabiliscono che la spedizione produce effetti relativi alla tempestività per il notificante.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 477/2002

    Ha chiarito i profili di legittimità dell'art. 149 c.p.c. in tema di notificazioni a mezzo posta, principio richiamato per le notifiche tributarie.

  • Cassazione (ex multis: Ordinanza Sez. VI n. 6435/2019; Cass. nn. 8867/2016; 22320/2014; ord. 11457/2012; 15298/2008)

    La giurisprudenza di legittimità conferma che, anche per gli atti d'imposizione tributaria, gli effetti della notificazione si producono per il notificante alla consegna dell'atto al personale del servizio postale; pertanto la spedizione entro il termine è sufficiente a rendere tempestiva la notifica.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 77/2018

    Richiamata in relazione alla compensazione delle spese processuali quando sussistono ragioni gravi ed eccezionali o questioni interpretative complesse.

Massime di principio

  • La spedizione dell'atto impositivo al servizio postale entro il termine di decadenza è considerata tempestiva per l'ente impositore anche se la ricezione avviene successivamente; la tempestività va valutata con riferimento alla data di consegna all'agente postale.
  • La stampa del servizio di monitoraggio (es. 'presa in carico') ha valore informativo ma non costituisce prova fidefacente della data di deposito/postalizzazione; essa segnala l'assunzione di responsabilità interna del servizio postale, non necessariamente la data di effettivo invio.
  • La prova della tempestiva spedizione è fornita da documenti ufficiali rilasciati dall'ufficio postale (es. timbro/annotazione sul fronte dell'avviso di ricevimento, ricevute di postalizzazione) che attestino la data di consegna al servizio postale.
  • In caso di controversia, la giurisprudenza favorevole all'ente impone di valorizzare la distinzione tra effetti per il notificante (data di spedizione/consegna al servizio postale) e per il destinatario (data di ricezione), applicabile anche agli atti tributari.
  • Quando le questioni interpretative sono complesse o dubbi rilevanti emergono, il giudice può compensare le spese di lite conformemente ai principi richiamati dalla Corte Costituzionale.

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