Ordinanza n. 320/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Affidamento diretto della gestione dei campi ormeggio presso l'Area Marina Protetta Isole Tremiti senza previsione del servizio di raccolta dei rifiuti prodotti a bordo dei natanti
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la determina con cui l'Ente Parco Nazionale del Gargano ha affidato direttamente a un operatore economico la gestione dei campi ormeggio per la stagione 2026, unitamente alla richiesta di offerta, al capitolato d'oneri, alle specifiche tecniche, allo schema di contratto e agli atti presupposti e connessi. È stata inoltre chiesta la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato. La contestazione cautelare ha riguardato, in particolare, l'omessa previsione, nell'affidamento, del servizio di raccolta dei rifiuti prodotti a bordo dei natanti ormeggiati nell'area marina protetta, servizio previsto nelle annualità precedenti. Il Comune ha dedotto, secondo quanto emerge dalla motivazione cautelare, il contrasto di tale omissione con le finalità di tutela ambientale proprie dell'Ente Parco e il rischio di ricadute organizzative ed economiche sull'amministrazione comunale.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, poiché la mancata previsione della raccolta dei rifiuti prodotti a bordo dei natanti appare in contraddizione con le finalità istituzionali di tutela ambientale che l'Ente Parco deve perseguire in un'area di eccezionale pregio naturalistico, anche considerando la qualità dell'Ente quale concessionario degli specchi acquei interessati. È stato ravvisato anche il periculum in mora, in ragione del rischio di abbandono incontrollato in mare di rifiuti da parte dei diportisti e del conseguente possibile aggravio dei costi a carico del Comune, chiamato a intervenire. La domanda cautelare è stata quindi accolta limitatamente alla parte in cui gli atti di affidamento non prevedono la raccolta dei rifiuti prodotti a bordo dei natanti, con sospensione dell'efficacia degli atti impugnati in tale parte. Il TAR ha richiamato le amministrazioni al rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale, in considerazione dell'urgenza derivante dalla stagione estiva in corso e della necessità di individuare immediatamente il soggetto competente a provvedere. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l'udienza pubblica per il merito al 11 maggio 2027.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR l'ha applicata accogliendo la domanda di sospensione per la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare, l'omessa previsione di un servizio essenziale per la raccolta dei rifiuti prodotti dagli utenti può integrare un fumus di illegittimità quando l'affidamento riguarda la gestione di servizi in un'area sottoposta a particolare tutela ambientale e l'amministrazione affidante è istituzionalmente tenuta a perseguire finalità di protezione dell'ambiente.
- Il rischio concreto di abbandono di rifiuti nell'ambiente e il conseguente aggravio organizzativo ed economico per un ente locale possono configurare il periculum in mora necessario per la sospensione cautelare dell'affidamento.
- La tutela cautelare può essere accordata in forma parziale, sospendendo gli atti impugnati limitatamente alla componente dell'affidamento ritenuta incompatibile con le esigenze di tutela ambientale, senza necessità di sospendere integralmente la gestione del servizio.
- Quando l'omessa individuazione del soggetto competente rischia di compromettere la gestione di un servizio durante una stagione già in corso, le amministrazioni coinvolte sono richiamate al principio di leale collaborazione istituzionale per assicurare una soluzione immediata e coordinata.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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